CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 07653/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23220/2017r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cod. fisc.[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoDaniela Gamberino, presso il cui studio èelettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 03094780248 ), in persona del legale rappresentante pro tempore ilcuratore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con la quale elettivamente domicilia in Roma, allaVia Crescenzio n. 2 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Napoli, depositato in data 1.8.2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., premesso di aver stipulato un mutuo fondiario con la predetta società in bonis nel febbraio del 2006, chiese di essere ammessa al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la somma complessiva di euro 1.513.507,67, con privilegio ipotecario, quale capitale residuo alla data del fallimento, oltre rate di capitale scadenti ed interessi corrispettivi, maturati nel biennio anteriore il fallimento ed euro 149.558,97, quali interessi di mora sull’insoluto maturati sino alla data del fallimento. Il G.d. sollecitava, in ordine alla richiesta di ammissione, la prova della erogazione del finanziamento e l’allegazione del piano di ammortamento e a tal fine la banca depositò la contabile dell’estratto conto corrente da cui si riscontrava l’erogazione del finanziamento, ma non depositò il piano di ammortamento, ritenendolo un documento inutile, stante la previsione dell’art. 7 del contratto edel previsto pagamento da parte del mutuatario di una rata semestrale, convenzionalmente stabilita, in euro 56.349,90. 2.Il G.d. rigettò pertanto l’istanza di ammissione, deducendo di essere nella impossibilità di determinare il quantum debeatur, in difetto di allegazione del piano di ammortamento, sia in merito al credito richiesto in privilegio che per quello in chirografo. 3.Proposta opposizione allo stato passivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’impugnazione e la relativa richiesta di ammissione del credito al passivo fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il mutuo era stato stipulato tra le parti con atto pubblico, allegato solo in astratto ed era stato erogato sul conto corrente intestato alla società fallita; ha osservato che,ciò nonostante, la domanda di ammissione al passivo non poteva essere accolta per assoluta indeterminabilità degli importi, a fronte della mancata allegazione del piano di ammortamento; ha inoltre evidenziato che tale carenza documentale non poteva essere superata dalla previsione contrattuale dell'obbligo del versamento semestrale della rata, in quanto, il capitale mutuato godeva di privilegio ipotecario che si estendeva, ai sensi dell'art. 2855 c.c., agli interessi compensativi maturati nel biennio anteriore al fallimento, con la conseguenza che, per determinare esattamente l'importo dovuto, assistito da privilegio e quello in chirografo, occorreva avere contezza per ciascuna rata prevista dell'importo inerente la restituzione del capitale e di quello relativo agli interessi, in modo da verificare gli interessi maturati e maturandi, assistiti anch'essi da privilegio, e quelli invece da riconoscersi in chirografo, e ciò anche al fine di poter valutare quanto l'adempimento parziale avesse ridotto il capitale ovvero gli interessi; ha, dunque, evidenziato che la mancata allegazione del piano di ammortamento, sebbene sollecitata dal giudice delegato, ed omessa anche in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, non consentiva l'accertamento degli importidovuti dalla società poi fallita; ha inoltre osservato che il conteggio, alle gato in atti e riportato nel corpo della domanda, non erané chiaro né corretto, posto che, se il prestito fondiarioammontava ad euro 1.160.000, risultava impossibile che il residuo capitale,alla data del fallimento, fosse pari ad euro 1.184.270,67 ovver o ad un importo maggiore, a cui avrebbero dovuto aggiungersi anche le semestralità del biennio antecedente ammontanti ad euro 363.389,27; ha dunque concluso nel senso che lo stesso creditore, sulla base della documentazione in suo possesso, non era riuscito a ricostruire il rapporto in termini lineari, in quanto il capitale da restituire non poteva certo essere superiore a quello oggetto di mutuo; ha comunque osservato che la mancanza di piano di ammortamento non consentiva di verificare anche l'incidenza sul capitale degli interessi compensativi. 2. Il decreto, pubblicatoil 1.8.2018 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 13, 2 comma, del D.M. (Ministero della Giustizia) n. 44 del 21.2.2011 e dell’art. 16bis, commi 7 e 9, del D.L. 18102012 n. 179. 1.1 Il motivo –così articolato – è in realtà inammissibile. La società ricorrente si duole, in buona sostanza, del fatto che il Tribunale avrebbe posto a base del provvedimento di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo la circostanza che il contratto di mutuo sarebbe stato allegato solo in estratto e che, comunque, il Tribunale avrebbe valutato la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo estratto del contratto di mutuo, con ciò violando il disposto normativo delle norme sopra indicate in rubrica il cui dettato invece sarebbe stato puntualmente rispettato per l'attività processuale di deposito della documentazi one allegata al ricorso in opposizione allo stato passivo. Si duole, cioè, del fatto che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, avrebbe provveduto alla allegazione e al deposito del contratto di mutuo nella sua stesura integrale. Osserva il Collegio che la doglianza, così proposta, da parte dell'istituto di credito è inammissibile perché completamente fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che, diversamente da quanto rilevato dalla società ricorrente, si fonda sul presupposto della mancata dimostrazionedel quantum debeatur relativo alla prestazione pecuniaria di restituzione delle somme mutuate, in ragione dell’ inidoneità della documentazione depositata a dimostrare il profilo quantitativo del diritto di credito azionato con la domanda di insinuazione al passivo e perché, inoltre, la società ricorrente non aveva depositato il piano di ammortamento del mutuo, già peraltro richiesto dal giudice delegato nella precedente fase di verifica dei crediti. Ne consegue che le ragioni del rigetto dell'opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. non risiedono affatto nella mancata allegazione(integrale o meno) del contratto di mutuo e dunque nel mancato esame da parte dei giudici del merito del predetto documento, nella sua versione integrale. E ne consegue ancora, come ulteriore corollario, l’irrilevanza, ai fini della tenuta argomentativa della decisione impugnata, delle questioni prospettate dal ricorrente in ordine alla presunta violazione da parte del Tribunale dei parametri normativi sopraindicati in rubrica , che attengono , in verità, al diverso profilo delle modalità di deposito telematico dei documenti edunque al presunto errore del Tribunale nel mancato rilievo del corretto deposito del predetto contratto di mutuo, non già per estratto ( c ome asseritamente ritenuto dal Tribunale), ma nella sua versione integrale. La mancata censura pertanto della ratio decidendi rende inammissibile le ulteriori doglianze prospettate nel motivo di ricorso qui in esame. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell'art. 115 c.p.c. e dell’art.54 l. fall., sul rilievo che il giudice del merito avrebbero errato, anche a livello argomentativo, nella valutazione delle prove fornite per la dimostrazione del diritto di credito di cui si chiedeva l'ammissione al passivo. Osserva ancora il ricorrente che- contra riamente a quanto rilevato dal T ribunale - la mancanza del piano di ammortamento non avrebbe determinato, in via teorica, l'assoluta indeterminabilità degli importi dovuti in restituzione, posto che la funzione del piano di ammortamento è quella di determinare preventivamente quale parte della somma restituenda sia imputabile al capitale e quale parte sia imputabile ad interessi ma, in nessun caso, la mancanza del piano di ammortamento potrebbe determinare, come conseguenza, l'inammissibilità della domanda di ammissione al passivo fallimentare, con la totale elisione dell'obbligo restitutorio da parte del mutuatario fallito. Il piano di ammortamento - aggiungere la società ricorrente- viene normalmente allegato a corredo dello stipulato contratto di mutuo allorquando il tasso di interesse concordato è fisso (e dunque è comodamente determinabile ex ante la quota capitale e la quota interessi dovuta inrestituzione), e non anch e quando il tasso di interesse è - come nel caso di specie - variabile e, essendo legato , dunque, alla variabilità di indici economici, risulta determinabile ex post. O sserva ancora la società ricorrente che dal contenuto del contratto di mutuo- che era stato depositato in originale(e non per estratto) - emergeva chiaramente che , dopo il primo semestre del rapporto,il tasso di interesse avrebbe subito variazioni ( proprio in ragione della sua natura variabile) e cheil debitore era comunque tenuto a restituire il finanziamento nell'arcodi 15 anni, decorrenti dal 1 luglio 2006 mediante pagamento di rate semestrali consecutive pari ad euro56.349,90, ciascuna(rata fissa). In aggiunta a tale documentazione, aveva provveduto a depositare, in seguito alla richiesta del giudice delegato, anc he copia dell'estratto conto dalquale emergeva che, in data 4 a prile 2006 , erano stati accreditati al mutuatario euro 1.152.540 che, sommati ad euro 2.900 (rimborso diritti erariali) e ad euro 4.560 ( rimborso a spese istruttori a) portavano l'importo del mutuo erogato fino alla somma pari ad euro 1.160.000. Si evidenzia ancora che, a fronte del suddetto ingente accredito, l'ultimo pagamento ricevuto in restituzione del finanziamento era avvenuto in data 3 dicembre 2008 per l'importo di euro 30.329,30, anziché per quello contrattualmente pattuito di euro 56.349,90,con la conseguenza - sottolinea la ricorrente- che, a fronte del documentato pagamento delle prime sole sette rate del mutuo, per un ammontare complessivo pari ad euro 394.449,30, sussisteva insuo favore il diritto alla restituzione della somma capitale di euro 758.090,70, che il Tribunale avrebbe dovuto sicuramente ammettere,in via capitale e privilegiata. Aggiunge ancora la società ricorrente che,nel caso di eventuali perplessità da parte dei giudici del merito in ordine alla corretta ricostruzione contabile della vicenda negoziale sopra ricordata, ben avrebbe potuto ammettere CTU contabile volta alla determinazione e quantificazione del credito restitutorio di cui essa ricorrente aveva fornito ampiamente la prova, consulenza tecnica contabile di cui, peraltro , aveva fatto espressa richiesta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo e che tuttavia non era stata ammessa dal Tribunale, senza spendere sul punto alcuna argomentazione. 2.1 Il secondo motivo è invece fondato. Sul punto è necessario ricordare la giurisprudenza espressa recentemente da questa Corte di legittimità (cfr. Cass. S ez. 1 , Ordinanza n. 33724 del 16/11/2022), secondo la quale il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo,della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017). Sul punto va precisato che risulta circostanza neanche contestata quella secondo cui la banca ricorrente aveva provveduto, sia nella fase di verifica dei credito che in quella successiva di opposizione allo stato passivo, al depositodel contratto di mutuo, contenente la complessiva regolamentazione contrattuale delle reciproche obbligazioni, anche con riferimento al la indicazione del tasso interesse (variabile) e dei criteri per la sua determinazione, nonché l’entità della rata semestrale di restituzione del capitale. Ne consegue che opinare in senso contrar io ai principi sopra ricordati nell’apprezzare l’unico documento che assumeva rilievo ai fini dell’ammissione del credito, che era costituito proprio dal contratto di mutuo contenente ladisciplina dell'ammortamento e richiedere al contrario, come elemento probatorio indefettibile per la prova del credito, la produzione in giudizio del piano di ammortamento significa in realtà far mal governo delle regole probatorie che disciplinano la materia dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti aventi, come fatto costitutivo principale, un titolo contrattuale. Di conseguenza, in caso di mancanza di uno specifico conteggio degli interessi ovvero di un piano particolareggiato di ammortamentodel capitale e degli interessi, il giudice del merito, non poteva di sattendere la domanda, ma avrebbe dovuto procedere all’applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istante. 8. Il provvedimento impugnato va dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Napoli , il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa il decreto impugnato i