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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19582/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ddC4a41f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata a presenziare all'udienza ma tale provvedimento non è autonomamente impugnabile; rilevato che contro l'ordinanza, emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento ovvero nel dibattimento, è consentita, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione solo congiuntamente alla sentenza; considerato, quindi, che l'ordinanza impugnata non rientra nella categoria dei provvedimenti autonomamente impugnabili, non essendo previsto avverso la stessa uno specifico mezzo di gravame; né può considerarsi abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto non si pone al di fuori dell'ordinamento processuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ddC4a41f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputata a presenziare all'udienza ma tale provvedimento non è autonomamente impugnabile; rilevato che contro l'ordinanza, emessa nel corso degli atti preliminari al dibattimento ovvero nel dibattimento, è consentita, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione solo congiuntamente alla sentenza; considerato, quindi, che l'ordinanza impugnata non rientra nella categoria dei provvedimenti autonomamente impugnabili, non essendo previsto avverso la stessa uno specifico mezzo di gravame; né può considerarsi abnorme, come tale immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto non si pone al di fuori dell'ordinamento processuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 19582/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris