CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 05/05/2021, che aveva confermato la condanna a suo carico per i reati di rapina, furto aggravato e altri reati, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva come la Corte di appello aveva fondato il giudizio di attualità della accertata pericolosità sociale del ricorrente sulle dichiarazioni rese dallo stesso, relative all'uso da parte sua di sostanza stupefacente, non considerando che Hadir aveva intrapreso un programma di disintossicazione che aveva portato a compimento: richiamare una circostanza datata nel tempo e pregressa era in contraddizione con la previsione della misura, che doveva invece fondarsi su un giudizio di pericolosità attuale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 La Corte di Appello ha dato compiuta replica alle censure riproposte con il ricorso per cassazione, e la relativa motivazione è del tutto pretermessa dal ricorrente. Tanto rende i motivi aspecifici, poiché tali sono quelli che mancano della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (ex multis Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945), ovvero che sia fondato su motivi generici ed indeterminati, perché ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorrente non si confronta infatti in alcun modo con le motivazioni espresse dalla Corte di appello che ha evidenziato non solo l'uso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, ma anche la commissione di plurimi reati commessi in orario notturno e presso abitazioni, quindi senza nessuna remora ad esercitare violenza sulle persone presenti, così ritenendo la sussistenza delle pericolosità sociale in capo all'imputato.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga DE