CassazionesentenzaSezione FDecisione del 19 agosto 2025
Cassazione n. 29615/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vide Lauro -Relatore- CC– 19/08/2025 R.G.N. 8081/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto nell’interesse di: MEJDI Reda, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 0680Z6U avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni di Milano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale del medesimo circondario, che in data 3 maggio 2024 aveva riconosciuto la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di tentata rapina impropria contestato, fatti commessi in Milano, il 12 aprile 2024. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo di impugnazione, di seguito sintetizzato, nei limiti di quanto disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di sussistenza e l’effetto ingravescente della recidiva qualificata dall’intervallo infraquinquennale dei commessi reati; 3. Rileva preliminarmente il Collegio che debba porsi ex officio la questione della incompetenza funzionale della giurisdizione ordinaria (imputati maggiorenni alla data del commesso reato) a giudicare di un reato commesso da soggetto che al momento del fatto era minore degli anni 18. 3.1. Nella fattispecie l’imputato ricorrente è stato giudicato (in primo e secondo grado) dal giudice ordinario, ossia da un organo giudicante diverso da quello specializzato previsto dalla norma processuale nel caso in cui il fatto sia commesso da persona che non ha compiuto gli anni 18; il che comporta la nullità dei giudizi di primo e secondo grado celebratisi nei suoi confronti; vizio rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, costituendo insegnamento della Corte, al quale questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «La violazione della competenza del Tribunale per i minorenni, di natura funzionale ed esclusiva, comporta la nullità assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio» (in tal senso Sez. 3, n. 1566 del 03/12/2021, G., Rv. 282463; Sez. 3, n. 54996 del 19/10/2016, M., Rv. 268706-01; sotto la vigenza del codice di rito abrogato, Sez. 2, n. 12503 del 30/06/1986, Rv. 174234). 3.2. Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è assegnata al giudice minorile, quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio sulla età minore dell'imputato, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, comporta la cessazione della competenza del giudice ordinario e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età. L'esito di tale procedimento incidentale determina in via alternativa, o la competenza del giudice ordinario quando venga accertata la maggiore età, con la prosecuzione del procedimento principale e l'utilizzabilità, quindi, di tutta l'attività processuale già svolta, ovvero, nel caso contrario, la competenza del tribunale per i minorenni, con la conseguenza che il procedimento principale deve essere trattato ex novo davanti al tribunale specializzato. In questi termini la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non intende discostarsi (Sez. 2, n. 41934 del 21/06/2017, A., Rv. 271238; Sez. 6, n. 22536 del 22/01/2003, Kaddouri, Rv. 226268-01)». 3.3. Atteso pertanto che, in ragione della documentazione (di natura medico- legale, laboratorio di antropologia e odontologia forense, in data 7 maggio 2025) trasmessa a questa Corte in data 20 maggio 2025, sussiste una situazione più che concreta di "dubbio" sull'età dell'imputato (visita medico-legale ai fini dell’accertamento dell’età: in via preliminare comunichiamo che il suddetto è da trattare come minorenne …), spetta, in virtù del combinato disposto processuale sopra indicato, al giudice minorile e non al giudice ordinario il relativo accertamento, all'esito del quale occorrerà rivalutare funditus la questione della competenza del giudice specializzato. 4. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, per l'ulteriore corso. 4.1. La pronta soluzione della questione proposta con il motivo unico di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte, consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Così deciso il 19 agosto 2025. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalit