CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 36915/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; att131 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo Lt d1.3-32 t-c4..)2z4 il difensore (1,L432.3,_ C-Ccà'etn_;-", a_ a [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, resa in rito abbreviato, nei confronti dell' imputato, di condanna alla pena di giustizia per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di auto, con assoluzione da tre episodi di ricettazione; fatti compiuti da Luglio 2016. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia, lamentando col primo motivo la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello e la manifesta illogicità di motivazione riguardo alla conferma di responsabilità. La difesa ha posto in dubbio l'idoneità del riconoscimento dell'attuale ricorrente da parte della [OSCURATO:PERSONA] dal momento che nell'occasione indossava un cappello di lana, parzialmente travisante e che la precedente certa identificazione dell'imputato era avvenuta tre mesi prima;pertanto sarebbe incerto anche il collegamento tra la persona del ricorrente e l'utenza telefonica che gli investigatori vi avevano associato, conseguendone il dubbio sulla riferibilità delle conversazioni tra tale Ionita e l'usuario di detta utenza, in cui si discorreva chiaramente di compravendita di auto rubate. I Giudici di merito avrebbero trascurato gli argomenti logici posti a fondamento della tesi difensiva secondo i quali sarebbe inverosimile che l'uomo, consapevole di essere passibile di indagini fin da Settembre 2016, sarebbe rimasto nel luogo del delitto senza assumere comportamenti prudenti e senza avvisare i presunti sodali della scoperta da parte delle forze di Polizia. 2. Col secondo motivo è stata dedotta l'errata applicazione della legge in relazione all'art 416 cp, poiché la Corte avrebbe ritenuto la partecipazione al delitto associativo, senza motivare circa l'elemento soggettivo dell'affectio societatis, ignorando le doglianze difensive incentrate sulle condotte dimostrate nel corso del giudizio, che descrivevano un soggetto che, nel ricettare le auto rubate, agiva per tornaconto personale senza alcun vicolo associativo con altri. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. Con pec del 04/06/2021 ha presentato conclusioni la difesa dell'imputato insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, inammissibile quanto alle censure indicate nel primo motivo,è da valutare complessivamente infondato. 1.Deve chiarirsi "in fatto " che il ricorrente è stato condannato per aver fatto parte, con una pluralità di coimputati meglio indicati nell'epigrafe della sentenza e con il ruolo di soggetto incaricato della vendita di parti delle auto rubate, di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosissimi furti di automobili all'interno di concessionarie, essendo stato assolto da tre episodi di ricettazione; il primo giudice ha, infatti, ritenuto che fosse chiaramente emerso il previo accordo dell'attuale ricorrente con i coimputati, allo scopo di collocare sul mercato illecito i pezzi di auto di provenienza furtiva, conseguendone, pertanto, il / rafforzamento del proposito criminoso nei sodali.2.11 primo motivo di ricorso è pedissequamente ripetitivo dell'identica doglianza formulata in grado di appello, limitandosi la difesa a reiterare l'argomento dell'inverosimiglianza del comportamento mantenuto dall'imputato,/nonostante fosse consapevole di essere oggetto dell'attenzione degli uffici inquirenti era rimasto imprudentemente sul luogo del delitto, senza neppure avvisare i presunti sodali della scoperta da parte delle forze di Polizia. La Corte territoriale, peraltro, ha già evidenziato l'astratta plausibilità di tale osservazione, annotando,però, che essa si scontra con dati probatori positivamente certi come la presenza dell'attuale ricorrente nell'area all'interno della quale furono rinvenute le parti di auto rubate e l'incontro con tale Ionita, interessato a compravendere parti di auto di provenienza furtiva. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944;: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le suindicate ragioni del suo convincimento. 2.1 Per altro verso il ricorrente censura, con argomentazioni versate in fatto, come tali inapprezzabili in questa sede di legittimità, il riconoscimento del giudicabile da parte della Polizia giudiziaria come la medesima persona che tre mesi prima era stata osservata, generalizzata e, quindi, identificata nell'area ove furono ritrovati pezzi di auto rubate. Da qui l'associazione tra l'utenza telefonica che più volte era stata in contatto con il predetto Ionita, impegnata in dialoghi in cui si discorreva chiaramente di compravendita di auto rubate e la persona dell'imputato, associazione fatta dagli investigatori e che i Giudici del merito hanno logicamente posto a fondamento della declaratoria di responsabilità del ricorrente. 3.Neppure condivisibile appare il secondo motivo del ricorso, incentrato sulla ipotizzata estraneità del giudicabile alla compagine associativa dedita ai furti, in quanto ricettatore delle parti di automobili rubate, mosso esclusivamente dal proprio tornaconto personale e che non avrebbe agito nell'interesse del sodalizio e per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. 3.1 La doglianza si scontra con l'accertamento plausibilmente operato dai Giudici della fase di merito, in forza del quale l'imputato è stato assolto dalle ricettazioni, sul presupposto che fosse concorrente nei furti seriali di autoveicoli, essendo emerso un accordo pregresso con gli autori dei furti, accordo finalizzato a collocare sul mercato nero le auto successivamente alla loro illecita sottrazione, in modo da rafforzare il proposito criminoso dei sodali. Per altro verso deve ricordarsi in diritto che, secondo la lezione esegetica di questa Corte, è configurabile la partecipazione ad un'associazione a delinquere di un soggetto che, pur agendo per il proprio fine di profitto, contribuisca al mantenimento ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione. Così: Sez. 2, Sentenza n. 46989 del 08/11/2013 Ud. (dep. 25/11/2013 ) Rv. 257607 - 01, in una fattispecie, sovrapponibile alla presente, in cui è stato ritenuto partecipe di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei furti un soggetto che, in più occasioni, si era prestato a nascondere la merce trafugata e anche a ricettarla. Nel caso concreto risulta dalle concordi notazioni dei Giudici del merito che l'imputato nell'occuparsi, in previo accordo con gli altri componenti del gruppo delinquenziale, della vendita delle parti di auto rubate, abbia contribuito in modo significativo alla realizzazione del programma criminoso comune, finalizzato ai furti di esse ed alla successiva vendita illecita, così desumendosi la presenza del requisito del vincolo associativo. La sentenza è coerente con i principi affermati da questa Corte secondo i quali per la configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ah origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale. (Sez. 2, Sentenza n. 52005 del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016 ) Rv. 268767 - 01. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.6.2021 [OSCURATO:PERSONA]