CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 03769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che in data 11/2/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Pordenone il 5/4/2023 in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, affidandolo a due motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto l'illogicità della motivazione in ordine alla disponibilità della carta postepay utilizzata per la consumazione del reato ed in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025 L'esten s