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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1194/2020

ECLI:EU:T:2020:99
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TO0111(04) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 10 marzo 2020 ( *1 ) «Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili» Nelle cause riunite da T‑111/14 DEP a T‑118/14 DEP,

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F.

Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑111/14, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F.

Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑112/14, [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F.

Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑113/14, Vicentin [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Avellaneda ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F.

Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑114/14,

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑115/14,

[OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑116/14, Cargill SACI , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑117/14,

LDC [OSCURATO:PERSONA] SA

, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑118/14, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da H. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, convenuto, sostenuto da Commissione europea, e da

[OSCURATO:PERSONA] (EBB)

, con sede in Bruxelles (Belgio), intervenienti, aventi ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito di quattro sentenze, del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da A.M.

Collins, presidente, Z. Csehi (relatore) e G. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1 Con otto ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i nn.

T‑111/14, T‑112/14, T‑113/14, T‑114/14, T‑115/14, T‑116/14, T‑117/14 e T‑118/14, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA, [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A, Vicentin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, Cargill SACI, LDC [OSCURATO:PERSONA] SA, hanno proposto ciascuna un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n.1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2013, L 315, pag. 2 ; in prosieguo: l’«atto impugnato»), nella parte in cui esso infliggeva loro un dazio antidumping. 2 Con ordinanze del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 17 luglio e del 22 settembre 2014, la Commissione europea e l’[OSCURATO:PERSONA] (EBB) sono stati ammessi ad intervenire nelle cause menzionate al precedente punto 1 a sostegno del Consiglio dell’Unione europea. 3 Con quattro sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), il Tribunale ha annullato l’atto impugnato nella parte in cui esso riguardava le ricorrenti.

In ciascuna causa, esso ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti. 4 Con quattro impugnazioni, proposte il 24 novembre 2016 e iscritte al ruolo con i nn.

C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha chiesto l’annullamento delle sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ). 5 Con lettera del 22 gennaio 2018 il Consiglio ha informato la Corte, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di procedura della Corte, che esso rinunciava agli atti nelle sue impugnazioni. 6 Con ordinanza del 15 febbraio 2018, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P , non pubblicata, EU:C:2018:150 ), il presidente della Corte ha cancellato dal ruolo della Corte le cause riunite C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P e ha condannato il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti. 7 Con lettera del 27 aprile 2018 le ricorrenti hanno invitato il Consiglio a rimborsare la somma complessiva di EUR 391249 per gli otto procedimenti dinanzi al Tribunale menzionati al precedente punto 1, da un lato, e per i quattro procedimenti dinanzi alla Corte menzionati al precedente punto 4, dall’altro. 8 Con lettera del 25 luglio 2018 il Consiglio ha espresso il suo disaccordo relativamente all’importo delle spese reclamate dalle ricorrenti e ha proposto di rimborsare un totale di EUR 45300 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Tale proposta del Consiglio corrispondeva a 200 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR

225. Le ricorrenti hanno rifiutato tale offerta con lettera del 28 novembre 2018, ma hanno ridotto l’importo totale richiesto ad EUR 388887 a causa di un errore di calcolo. 9 Con lettera del 10 gennaio 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha proposto di rimborsare un importo totale di EUR 54100 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. 10 Con lettera del 18 marzo 2019 le ricorrenti hanno nuovamente ridotto l’importo della loro richiesta a EUR 85150 per i procedimenti in questione dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, importo che corrispondeva a 265 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 320 e ad EUR 350 di spese amministrative.

Con lettera del 29 marzo 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha ribadito la propria offerta di rimborsare un importo totale di EUR 54100. 11 Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, le ricorrenti, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019 e in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, hanno presentato una domanda di liquidazione delle spese con la quale esse hanno invitato il Tribunale a: – fissare l’importo delle spese ripetibili, il cui rimborso è a carico del Consiglio, in EUR 185811,50 per i procedimenti iscritti al ruolo con i nn.

T‑111/14, da T‑112/14 a T‑116/14, T‑117/14 e T‑118/14; – fissare l’importo delle spese ripetibili a carico del Consiglio in EUR 1539 per il presente procedimento di liquidazione delle spese; – applicare a tale importo interessi di mora a decorrere dalla notifica dell’emananda ordinanza. 12 Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2019, il Consiglio ha invitato il Tribunale a: – respingere la domanda delle ricorrenti; – fissare l’importo totale delle spese ripetibili in EUR 43150. 13 Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

In diritto 14 Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni. 15 A norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato.

Da questa disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione,

T‑342/99 DEP

, EU:T:2004:192 , punto 13 e giurisprudenza ivi citata). 16 È in relazione a tali considerazioni che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

Sull’importo degli onorari di avvocato ripetibili 17 Secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese.

Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione,

T‑342/99 DEP

, EU:T:2004:192 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 18 Inoltre, poiché il diritto dell’Unione europea non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione,

T‑342/99 DEP

, EU:T:2004:192 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 19 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto, la natura e l’importanza delle controversie sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà delle cause, il Tribunale constata che, nel merito, i procedimenti principali riguardavano otto ricorsi di annullamento in materia di antidumping, tutti imperniati su tre motivi identici.

Il primo e il secondo motivo erano volti a rimettere in discussione il metodo del Consiglio consistente nel non prendere in considerazione i costi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili dei produttori esportatori esaminati, a causa della distorsione dei prezzi di tali materie prime dovuta al sistema di tassazione differenziale all’esportazione, e a sostituirli con il prezzo di riferimento.

Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti facevano valere che un metodo siffatto non era conforme all’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»).

Nell’ambito del secondo motivo, esse sostenevano che siffatto metodo non era conforme all’accordo sull’attuazione dell’articolo VI del GATT ( GU 1994, L 336, pag. 103 ).

Il terzo motivo verteva sull’assunto secondo cui il Consiglio aveva violato l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base ritenendo che sussistesse un nesso di causalità tra le importazioni di biodiesel originario dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’inchiesta e il danno causato all’industria dell’Unione. 20 Si deve rilevare che il primo motivo dei ricorsi sollevava una questione importante sotto il profilo del diritto dell’Unione, che presentava una certa complessità in fatto e in diritto e richiedeva un’analisi approfondita, come fanno valere le ricorrenti.

Infatti, tale motivo verteva sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevede, in sostanza, le diverse possibilità sul fondamento delle quali le istituzioni possono prendere in considerazione i costi relativi, in particolare, alla produzione e alla vendita di un prodotto oggetto di inchiesta, ai fini del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi di tale regolamento.

Nella fattispecie, le ricorrenti facevano valere che il Consiglio aveva, in sostanza, violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, escludendo, nel contesto del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi del regolamento di base, i prezzi delle materie prime figuranti nei documenti contabili delle ricorrenti.

Esse contestavano al Consiglio, in particolare, un’applicazione erronea della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio ( T‑235/08 , non pubblicata, EU:T:2013:65 ).

Ne consegue che tale motivo dei ricorsi richiedeva un’analisi approfondita in quanto la questione che esso poneva ha condotto il Tribunale a pronunciarsi, in particolare, sull’onere della prova e sul margine discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi del regolamento di base (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,

C‑602/16 P-DEP

, non pubblicata, EU:C:2019:1148 , punti da 30 a 32 ). 21 Quanto agli altri motivi, occorre rilevare che essi non presentavano una particolare complessità. 22 In secondo luogo, relativamente agli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, si deve ricordare che l’atto impugnato istituiva dazi antidumping definitivi pari a una somma che si poneva tra gli EUR 216,64 e gli EUR 245,67 per tonnellata netta sulle esportazioni delle ricorrenti.

Come sostiene il Consiglio, anche se le cause presentavano un interesse economico per le ricorrenti, tale interesse non può essere considerato inusuale o significativamente diverso da quello sotteso ad ogni procedura d’inchiesta che istituisca dazi antidumping. 23 In terzo luogo, relativamente all’entità del carico di lavoro richiesto dalla controversia, le ricorrenti chiedono di fissare l’importo delle spese ripetibili per onorari d’avvocato relativi ai loro otto ricorsi dinanzi al Tribunale in EUR 184837,50, corrispondenti, a loro avviso, a 543 ore di lavoro di quattro avvocati e ad una tariffa oraria media ponderata leggermente superiore ad EUR

340. 24 Il Consiglio contesta il numero di avvocati, il numero di ore e la tariffa oraria applicata.

Esso asserisce che il lavoro di una durata massima di 170 ore di un solo avvocato ad una tariffa oraria di EUR 250 era sufficiente per tutti gli otto procedimenti dinanzi al Tribunale. 25 Nella fattispecie si deve constatare che, a sostegno della loro domanda, le ricorrenti forniscono un dettaglio delle ore di lavoro dei loro avvocati («timesheets»), contenente informazioni dettagliate sul tipo di lavoro, sulle ore che vi sono state dedicate e sulle tariffe orarie corrispondenti.

Da tale documento risulta che quattro avvocati hanno lavorato per un totale di 540,75 ore, per un costo valutato nella somma totale di EUR 184837,50. 26 Innanzitutto, occorre escludere talune ore che non possono rientrare nella categoria delle spese ripetibili ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 15, in quanto esse non appaiono indispensabili ai fini dei procedimenti principali dinanzi al Tribunale. 27 In tal senso, le ore corrispondenti al tempo dedicato al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] de Biocombustibles (Carbio), che non è parte nella presente domanda di liquidazione delle spese e che è stata condannata a sopportare le proprie spese nella sentenza del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio, (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), non possono rientrare nella categoria delle spese ripetibili.

In particolare, le ore dedicate a rispondere alle obiezioni del Consiglio relative alla ricevibilità del ricorso della Carbio devono essere escluse dalla presente domanda. 28 Inoltre, il recupero delle spese relative ai periodi in cui non è stato adottato alcun atto processuale da parte del Tribunale dev’essere escluso, dato che tali spese non possono risultare direttamente legate agli interventi dell’avvocato dinanzi al Tribunale (ordinanza del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] 015 e a./Commissione,

T‑34/02 DEP

, EU:T:2010:559 , punti 33 e 34 ).

Il recupero delle spese riferentisi al periodo posteriore alla trattazione orale, quando nessun atto di procedura è stato adottato dopo l’udienza, deve analogamente essere rifiutato (ordinanza del 24 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,

T‑38/95 DEP

, EU:T:2002:13 , punto 31 ). 29 Nella fattispecie, 2,5 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 300 sono state registrate come corrispondenti al tempo di viaggio di ritorno da Lussemburgo (Lussemburgo) a seguito dell’udienza tenutasi il 28 ottobre 2015 nei procedimenti principali e ad un lavoro di approfondimento a seguito dell’udienza.

Al riguardo, si deve constatare che la fase orale del procedimento è stata riaperta il 22 febbraio 2016.

Con misure di organizzazione del procedimento adottate il 22 febbraio 2016 e il 23 marzo 2016, il Tribunale ha posto taluni quesiti alle ricorrenti.

Tuttavia, dato il lasso di tempo intercorso tra il viaggio di ritorno dall’udienza del 28 ottobre 2015 e l’adozione di tali misure di organizzazione del procedimento, le ore di lavoro di approfondimento di cui trattasi non hanno potuto essere dedicate alla risposta alle dette misure di organizzazione del procedimento, in quanto queste ultime non erano ancora state adottate dal Tribunale.

Di conseguenza, si debbono escludere le ore di lavoro di approfondimento di cui sopra dalla categoria delle spese indispensabili, in quanto esse si riferiscono ad un periodo durante il quale nessun atto processuale è stato adottato e non appaiono quindi direttamente connesse agli interventi degli avvocati dinanzi al Tribunale. 30 In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, come nella fattispecie, occorre tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso (ordinanza del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] 015 e a./Commissione,

T‑34/02 DEP

, EU:T:2010:559 , punto 43 ). 31 A questo proposito le ricorrenti affermano che talune delle questioni sollevate nel controricorso dinanzi al Tribunale non erano state trattate nel corso del procedimento amministrativo, in particolare quelle relative alla ricevibilità dei ricorsi.

Tuttavia, si deve osservare che le obiezioni in ordine alla ricevibilità dei ricorsi riguardavano solo due delle ricorrenti che sono parti della presente domanda di liquidazione delle spese, e cioè la Cargill, ricorrente nella causa T‑117/14, e la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑111/14, e che le dette ricorrenti vi hanno risposto, nelle loro repliche, in due paragrafi identici e molto semplici. 32 In terzo luogo, le ricorrenti giustificano il numero elevato di ore di lavoro con il fatto che i loro avvocati hanno dovuto lavorare su otto ricorsi.

Orbene, secondo le ricorrenti, che fanno riferimento al riguardo al punto 35 dell’ordinanza del 13 maggio 2019, Giant (China)/Consiglio (

T‑425/13 DEP

, non pubblicata, EU:T:2019:340 ), il giudice dell’Unione avrebbe considerato ragionevoli 190 ore per una sola parte ricorrente.

Alla luce di tale giurisprudenza, 543 ore di lavoro relative a otto ricorsi non dovrebbero quindi essere considerate eccessive.

Inoltre, i presenti procedimenti principali sarebbero stati più complessi di quello in cui è stata pronunciata la sentenza del 26 novembre 2015, Giant (China)/Consiglio ( T‑425/13 , non pubblicata, EU:T:2015:896 ).

Le ricorrenti aggiungono che, anche se talune questioni erano analoghe nelle otto cause, altre questioni procedurali come la riservatezza, la ricevibilità e il trattamento dei dati avrebbero reso necessaria una trattazione individuale per ciascuna ricorrente. 33 Il Tribunale osserva che, benché la situazione del caso di specie, in cui sono interessati otto ricorsi, possa giustificare un numero di ore di lavoro più elevato rispetto a quello di preparazione e di successivo impegno per un solo procedimento dinanzi al Tribunale, si deve tuttavia tener conto delle analogie in diritto e in fatto tra i procedimenti di cui trattasi, che erano tali da dar luogo ad un contenimento dell’attività lavorativa degli avvocati. 34 Nella fattispecie, occorre prendere in considerazione il fatto che tutti gli atti scritti delle otto ricorrenti erano, a parte alcune differenze, sostanzialmente identici, e che tali ricorrenti hanno risposto in maniera comune ai quesiti posti dal Tribunale.

In particolare, le questioni di diritto e di fatto relative all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base erano sollevate negli stessi termini, di modo che vi è stato risposto con motivi quasi identici nelle sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ).

Siffatte analogie tra tali cause connesse hanno necessariamente avuto come conseguenza un’economia di scala [v., in tal senso, ordinanze del 27 aprile 2009, Mülhens/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),

T‑263/03 DEP

, non pubblicata, EU:T:2009:118 , punto 17 ; del 27 aprile 2009, Mülhens/UAMI,

T‑28/04 DEP

, non pubblicata, EU:T:2009:119 , punto 17 , e v., parimenti in questo senso, ordinanza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,

T‑150/09 DEP

, non pubblicata, EU:T:2016:317 , punto 28 ]. 35 Inoltre, anche se le questioni di ricevibilità nella fase della redazione del ricorso e della replica hanno richiesto una trattazione più approfondita per taluni ricorsi, si deve osservare, come si è già detto al precedente punto 31, che tali questioni riguardavano solo due ricorrenti nel presente procedimento di liquidazione delle spese e che esse sono state trattate nella stessa maniera negli atti scritti delle dette ricorrenti, cosicché il Tribunale vi ha risposto con motivazioni identiche nelle sue sentenze del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ).

Quanto alle domande di trattamento riservato nei ricorsi da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑118/14, anch’esse erano identiche. 36 In quarto luogo, si deve ricordare che spetta al giudice dell’Unione tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione,

T‑342/99 DEP

, EU:T:2004:192 , punto 30 ). 37 Nella fattispecie, tenuto conto, in particolare, dell’importanza delle controversie sotto il profilo del diritto dell’Unione e delle difficoltà connesse ad uno dei motivi sollevati dinanzi ad esso, il Tribunale fissa il tempo di lavoro obiettivamente indispensabile per gli avvocati ai fini della rappresentanza delle otto ricorrenti nei procedimenti principali durante la fase giurisdizionale in 408 ore.

Ciò ricomprende la redazione dei ricorsi di annullamento, delle repliche, delle brevissime domande di trattamento riservato nelle cause da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑118/14 e la preparazione delle versioni non riservate dei documenti dei detti procedimenti, le risposte alle due memorie di intervento della Commissione e dell’EBB, la preparazione dell’udienza e la rappresentanza delle ricorrenti all’udienza nonché le risposte, comuni alle ricorrenti, ai quesiti del Tribunale posti dopo l’udienza.

Occorre precisare che, sul tempo di lavoro totale di cui sopra, alla predisposizione di una sola causa tipo, avente la funzione di modello di base per la trattazione delle altre sette cause, dev’essere attribuito un numero di ore superiore rispetto alle altre sette cause. 38 Per quanto riguarda la tariffa oraria media ponderata menzionata nella domanda, leggermente superiore a EUR 340, il Tribunale considera che una siffatta tariffa oraria può applicarsi alle ore dedicate alla preparazione e alla redazione degli atti scritti nonché alla preparazione dell’udienza e alla presenza a quest’ultima per quanto riguarda una sola causa tipo avente la funzione di modello di base per la trattazione delle altre sette cause.

Il Tribunale considera altresì che, alla luce del carattere più semplice del lavoro relativo alle altre sette cause, effettuato sulla base di quanto predisposto per la causa tipo, la tariffa oraria da applicare è di EUR

220. 39 Di conseguenza, appare equo valutare gli onorari ripetibili a favore delle ricorrenti fissando il loro importo in EUR 110160.

Sulle spese ripetibili 40 Le ricorrenti reclamano EUR 974 a titolo di spese di viaggio e di soggiorno connesse con l’udienza unica tenutasi nei procedimenti principali. 41 Nella fattispecie si deve constatare che, a sostegno della loro domanda di rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, le ricorrenti forniscono due fatture alberghiere per un importo complessivo di EUR 728 e un documento esplicativo da cui risulta che le spese di trasporto sono state calcolate sulla base di un trasporto in autovettura, ossia EUR 0,5 per km, per un totale di EUR

246. 42 Relativamente alle spese relative alla partecipazione di due avvocati all’udienza, il Consiglio sottolinea che soltanto quelle corrispondenti ad un solo avvocato erano obiettivamente indispensabili e propone di rimborsare un importo di EUR

350. 43 Al riguardo, il Tribunale considera che, anche se le cause erano molto simili, gli avvocati hanno dovuto preparare l’udienza e rappresentarvi otto ricorrenti.

È quindi giustificato che le spese sostenute per due difensori, ai fini della loro partecipazione all’udienza, siano considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. 44 Di conseguenza, appare equo valutare le spese relative allo spostamento e al soggiorno di due avvocati per assistere le ricorrenti all’udienza del 28 ottobre 2015 fissandone l’ammontare in EUR

974. Sulle spese del presente procedimento 45 Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione,

T‑498/09 P DEP

, non pubblicata, EU:T:2012:147 , punto 15 ). 46 Quanto alla somma di EUR 1539, reclamata per la conduzione del presente procedimento di liquidazione delle spese, si deve rilevare che essa non appare eccessiva, anche se una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere alquanto standardizzato. 47 Pertanto, si devono liquidare le spese delle ricorrenti afferenti al presente procedimento in EUR 1539.

Sulla domanda di interessi di mora 48 Le ricorrenti chiedono che all’importo delle spese ripetibili siano applicati interessi di mora. 49 Al riguardo, si deve ricordare che l’accertamento di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale a norma dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio,

T‑348/14 DEP

, non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

Secondo una giurisprudenza consolidata, una domanda di applicazione di interessi moratori a maggiorazione della somma dovuta nel contesto di un procedimento di liquidazione delle spese dev’essere accolta per il periodo tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del rimborso effettivo delle spese (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio,

T‑348/14 DEP

, non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 50 Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale giudica opportuno tener conto dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L 362, pag. 1 ).

Di conseguenza, il tasso applicabile è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio,

T‑348/14 DEP

, non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 51 Di conseguenza, occorre prevedere che sull’importo delle spese ripetibili matureranno, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, interessi moratori al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di 3,5 punti percentuali. 52 Risulta da quanto precede che l’importo complessivo delle spese ripetibili che le ricorrenti possono far valere nei confronti del Consiglio ammonta a EUR 112673, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data della notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) L’importo complessivo delle spese che il Consiglio dell’Unione europea è tenuto a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA, alla [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A, alla Vicentin [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla Cargill SACI, alla LDC [OSCURATO:PERSONA] SA, è fissato nella somma di EUR 112673; 2) Sulla somma indicata matureranno interessi di mora dalla data della notifica della presente ordinanza sino alla data del pagamento.

Lussemburgo, 10 marzo 2020 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente A.M.

Collins ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0111(04) ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 10 marzo 2020 ( *1 ) «Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili» Nelle cause riunite da T‑111/14 DEP a T‑118/14 DEP, [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑111/14, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑112/14, [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑113/14, Vicentin [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Avellaneda ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑114/14, [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑115/14, [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑116/14, Cargill SACI , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑117/14, LDC [OSCURATO:PERSONA] SA , con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da J.‑F. Bellis e R. Luff, avvocati, ricorrente nella causa T‑118/14, contro Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da H. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, convenuto, sostenuto da Commissione europea, e da [OSCURATO:PERSONA] (EBB) , con sede in Bruxelles (Belgio), intervenienti, aventi ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese a seguito di quattro sentenze, del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da A.M. Collins, presidente, Z. Csehi (relatore) e G. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1 Con otto ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i nn. T‑111/14, T‑112/14, T‑113/14, T‑114/14, T‑115/14, T‑116/14, T‑117/14 e T‑118/14, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA, [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A, Vicentin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, Cargill SACI, LDC [OSCURATO:PERSONA] SA, hanno proposto ciascuna un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n.1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( GU 2013, L 315, pag. 2 ; in prosieguo: l’«atto impugnato»), nella parte in cui esso infliggeva loro un dazio antidumping. 2 Con ordinanze del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 17 luglio e del 22 settembre 2014, la Commissione europea e l’[OSCURATO:PERSONA] (EBB) sono stati ammessi ad intervenire nelle cause menzionate al precedente punto 1 a sostegno del Consiglio dell’Unione europea. 3 Con quattro sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), il Tribunale ha annullato l’atto impugnato nella parte in cui esso riguardava le ricorrenti. In ciascuna causa, esso ha condannato il Consiglio a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti. 4 Con quattro impugnazioni, proposte il 24 novembre 2016 e iscritte al ruolo con i nn. C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ha chiesto l’annullamento delle sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ). 5 Con lettera del 22 gennaio 2018 il Consiglio ha informato la Corte, ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di procedura della Corte, che esso rinunciava agli atti nelle sue impugnazioni. 6 Con ordinanza del 15 febbraio 2018, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P , non pubblicata, EU:C:2018:150 ), il presidente della Corte ha cancellato dal ruolo della Corte le cause riunite C‑602/16 P e da C‑607/16 P a C‑609/16 P e ha condannato il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti. 7 Con lettera del 27 aprile 2018 le ricorrenti hanno invitato il Consiglio a rimborsare la somma complessiva di EUR 391249 per gli otto procedimenti dinanzi al Tribunale menzionati al precedente punto 1, da un lato, e per i quattro procedimenti dinanzi alla Corte menzionati al precedente punto 4, dall’altro. 8 Con lettera del 25 luglio 2018 il Consiglio ha espresso il suo disaccordo relativamente all’importo delle spese reclamate dalle ricorrenti e ha proposto di rimborsare un totale di EUR 45300 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. Tale proposta del Consiglio corrispondeva a 200 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 225. Le ricorrenti hanno rifiutato tale offerta con lettera del 28 novembre 2018, ma hanno ridotto l’importo totale richiesto ad EUR 388887 a causa di un errore di calcolo. 9 Con lettera del 10 gennaio 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha proposto di rimborsare un importo totale di EUR 54100 per i procedimenti di cui trattasi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte. 10 Con lettera del 18 marzo 2019 le ricorrenti hanno nuovamente ridotto l’importo della loro richiesta a EUR 85150 per i procedimenti in questione dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, importo che corrispondeva a 265 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 320 e ad EUR 350 di spese amministrative. Con lettera del 29 marzo 2019 il Consiglio ha respinto tale nuova richiesta e ha ribadito la propria offerta di rimborsare un importo totale di EUR 54100. 11 Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti sull’importo delle spese ripetibili, le ricorrenti, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2019 e in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, hanno presentato una domanda di liquidazione delle spese con la quale esse hanno invitato il Tribunale a: – fissare l’importo delle spese ripetibili, il cui rimborso è a carico del Consiglio, in EUR 185811,50 per i procedimenti iscritti al ruolo con i nn. T‑111/14, da T‑112/14 a T‑116/14, T‑117/14 e T‑118/14; – fissare l’importo delle spese ripetibili a carico del Consiglio in EUR 1539 per il presente procedimento di liquidazione delle spese; – applicare a tale importo interessi di mora a decorrere dalla notifica dell’emananda ordinanza. 12 Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2019, il Consiglio ha invitato il Tribunale a: – respingere la domanda delle ricorrenti; – fissare l’importo totale delle spese ripetibili in EUR 43150. 13 Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. In diritto 14 Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni. 15 A norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. Da questa disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP , EU:T:2004:192 , punto 13 e giurisprudenza ivi citata). 16 È in relazione a tali considerazioni che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie. Sull’importo degli onorari di avvocato ripetibili 17 Secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP , EU:T:2004:192 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 18 Inoltre, poiché il diritto dell’Unione europea non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP , EU:T:2004:192 , punto 18 e giurisprudenza ivi citata). 19 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’oggetto, la natura e l’importanza delle controversie sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché le difficoltà delle cause, il Tribunale constata che, nel merito, i procedimenti principali riguardavano otto ricorsi di annullamento in materia di antidumping, tutti imperniati su tre motivi identici. Il primo e il secondo motivo erano volti a rimettere in discussione il metodo del Consiglio consistente nel non prendere in considerazione i costi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili dei produttori esportatori esaminati, a causa della distorsione dei prezzi di tali materie prime dovuta al sistema di tassazione differenziale all’esportazione, e a sostituirli con il prezzo di riferimento. Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti facevano valere che un metodo siffatto non era conforme all’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ; in prosieguo: il «regolamento di base»). Nell’ambito del secondo motivo, esse sostenevano che siffatto metodo non era conforme all’accordo sull’attuazione dell’articolo VI del GATT ( GU 1994, L 336, pag. 103 ). Il terzo motivo verteva sull’assunto secondo cui il Consiglio aveva violato l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base ritenendo che sussistesse un nesso di causalità tra le importazioni di biodiesel originario dell’[OSCURATO:PERSONA] oggetto dell’inchiesta e il danno causato all’industria dell’Unione. 20 Si deve rilevare che il primo motivo dei ricorsi sollevava una questione importante sotto il profilo del diritto dell’Unione, che presentava una certa complessità in fatto e in diritto e richiedeva un’analisi approfondita, come fanno valere le ricorrenti. Infatti, tale motivo verteva sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevede, in sostanza, le diverse possibilità sul fondamento delle quali le istituzioni possono prendere in considerazione i costi relativi, in particolare, alla produzione e alla vendita di un prodotto oggetto di inchiesta, ai fini del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi di tale regolamento. Nella fattispecie, le ricorrenti facevano valere che il Consiglio aveva, in sostanza, violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, escludendo, nel contesto del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi del regolamento di base, i prezzi delle materie prime figuranti nei documenti contabili delle ricorrenti. Esse contestavano al Consiglio, in particolare, un’applicazione erronea della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio ( T‑235/08 , non pubblicata, EU:T:2013:65 ). Ne consegue che tale motivo dei ricorsi richiedeva un’analisi approfondita in quanto la questione che esso poneva ha condotto il Tribunale a pronunciarsi, in particolare, sull’onere della prova e sul margine discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, ai sensi del regolamento di base (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 19 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, C‑602/16 P-DEP , non pubblicata, EU:C:2019:1148 , punti da 30 a 32 ). 21 Quanto agli altri motivi, occorre rilevare che essi non presentavano una particolare complessità. 22 In secondo luogo, relativamente agli interessi economici che la lite ha costituito per le parti, si deve ricordare che l’atto impugnato istituiva dazi antidumping definitivi pari a una somma che si poneva tra gli EUR 216,64 e gli EUR 245,67 per tonnellata netta sulle esportazioni delle ricorrenti. Come sostiene il Consiglio, anche se le cause presentavano un interesse economico per le ricorrenti, tale interesse non può essere considerato inusuale o significativamente diverso da quello sotteso ad ogni procedura d’inchiesta che istituisca dazi antidumping. 23 In terzo luogo, relativamente all’entità del carico di lavoro richiesto dalla controversia, le ricorrenti chiedono di fissare l’importo delle spese ripetibili per onorari d’avvocato relativi ai loro otto ricorsi dinanzi al Tribunale in EUR 184837,50, corrispondenti, a loro avviso, a 543 ore di lavoro di quattro avvocati e ad una tariffa oraria media ponderata leggermente superiore ad EUR 340. 24 Il Consiglio contesta il numero di avvocati, il numero di ore e la tariffa oraria applicata. Esso asserisce che il lavoro di una durata massima di 170 ore di un solo avvocato ad una tariffa oraria di EUR 250 era sufficiente per tutti gli otto procedimenti dinanzi al Tribunale. 25 Nella fattispecie si deve constatare che, a sostegno della loro domanda, le ricorrenti forniscono un dettaglio delle ore di lavoro dei loro avvocati («timesheets»), contenente informazioni dettagliate sul tipo di lavoro, sulle ore che vi sono state dedicate e sulle tariffe orarie corrispondenti. Da tale documento risulta che quattro avvocati hanno lavorato per un totale di 540,75 ore, per un costo valutato nella somma totale di EUR 184837,50. 26 Innanzitutto, occorre escludere talune ore che non possono rientrare nella categoria delle spese ripetibili ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 15, in quanto esse non appaiono indispensabili ai fini dei procedimenti principali dinanzi al Tribunale. 27 In tal senso, le ore corrispondenti al tempo dedicato al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] de Biocombustibles (Carbio), che non è parte nella presente domanda di liquidazione delle spese e che è stata condannata a sopportare le proprie spese nella sentenza del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio, (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ), non possono rientrare nella categoria delle spese ripetibili. In particolare, le ore dedicate a rispondere alle obiezioni del Consiglio relative alla ricevibilità del ricorso della Carbio devono essere escluse dalla presente domanda. 28 Inoltre, il recupero delle spese relative ai periodi in cui non è stato adottato alcun atto processuale da parte del Tribunale dev’essere escluso, dato che tali spese non possono risultare direttamente legate agli interventi dell’avvocato dinanzi al Tribunale (ordinanza del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] 015 e a./Commissione, T‑34/02 DEP , EU:T:2010:559 , punti 33 e 34 ). Il recupero delle spese riferentisi al periodo posteriore alla trattazione orale, quando nessun atto di procedura è stato adottato dopo l’udienza, deve analogamente essere rifiutato (ordinanza del 24 gennaio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, T‑38/95 DEP , EU:T:2002:13 , punto 31 ). 29 Nella fattispecie, 2,5 ore di lavoro ad una tariffa oraria di EUR 300 sono state registrate come corrispondenti al tempo di viaggio di ritorno da Lussemburgo (Lussemburgo) a seguito dell’udienza tenutasi il 28 ottobre 2015 nei procedimenti principali e ad un lavoro di approfondimento a seguito dell’udienza. Al riguardo, si deve constatare che la fase orale del procedimento è stata riaperta il 22 febbraio 2016. Con misure di organizzazione del procedimento adottate il 22 febbraio 2016 e il 23 marzo 2016, il Tribunale ha posto taluni quesiti alle ricorrenti. Tuttavia, dato il lasso di tempo intercorso tra il viaggio di ritorno dall’udienza del 28 ottobre 2015 e l’adozione di tali misure di organizzazione del procedimento, le ore di lavoro di approfondimento di cui trattasi non hanno potuto essere dedicate alla risposta alle dette misure di organizzazione del procedimento, in quanto queste ultime non erano ancora state adottate dal Tribunale. Di conseguenza, si debbono escludere le ore di lavoro di approfondimento di cui sopra dalla categoria delle spese indispensabili, in quanto esse si riferiscono ad un periodo durante il quale nessun atto processuale è stato adottato e non appaiono quindi direttamente connesse agli interventi degli avvocati dinanzi al Tribunale. 30 In secondo luogo, secondo la giurisprudenza, quando gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, come nella fattispecie, occorre tener conto del fatto che detti avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessario ai fini del procedimento contenzioso (ordinanza del 21 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] 015 e a./Commissione, T‑34/02 DEP , EU:T:2010:559 , punto 43 ). 31 A questo proposito le ricorrenti affermano che talune delle questioni sollevate nel controricorso dinanzi al Tribunale non erano state trattate nel corso del procedimento amministrativo, in particolare quelle relative alla ricevibilità dei ricorsi. Tuttavia, si deve osservare che le obiezioni in ordine alla ricevibilità dei ricorsi riguardavano solo due delle ricorrenti che sono parti della presente domanda di liquidazione delle spese, e cioè la Cargill, ricorrente nella causa T‑117/14, e la [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa T‑111/14, e che le dette ricorrenti vi hanno risposto, nelle loro repliche, in due paragrafi identici e molto semplici. 32 In terzo luogo, le ricorrenti giustificano il numero elevato di ore di lavoro con il fatto che i loro avvocati hanno dovuto lavorare su otto ricorsi. Orbene, secondo le ricorrenti, che fanno riferimento al riguardo al punto 35 dell’ordinanza del 13 maggio 2019, Giant (China)/Consiglio ( T‑425/13 DEP , non pubblicata, EU:T:2019:340 ), il giudice dell’Unione avrebbe considerato ragionevoli 190 ore per una sola parte ricorrente. Alla luce di tale giurisprudenza, 543 ore di lavoro relative a otto ricorsi non dovrebbero quindi essere considerate eccessive. Inoltre, i presenti procedimenti principali sarebbero stati più complessi di quello in cui è stata pronunciata la sentenza del 26 novembre 2015, Giant (China)/Consiglio ( T‑425/13 , non pubblicata, EU:T:2015:896 ). Le ricorrenti aggiungono che, anche se talune questioni erano analoghe nelle otto cause, altre questioni procedurali come la riservatezza, la ricevibilità e il trattamento dei dati avrebbero reso necessaria una trattazione individuale per ciascuna ricorrente. 33 Il Tribunale osserva che, benché la situazione del caso di specie, in cui sono interessati otto ricorsi, possa giustificare un numero di ore di lavoro più elevato rispetto a quello di preparazione e di successivo impegno per un solo procedimento dinanzi al Tribunale, si deve tuttavia tener conto delle analogie in diritto e in fatto tra i procedimenti di cui trattasi, che erano tali da dar luogo ad un contenimento dell’attività lavorativa degli avvocati. 34 Nella fattispecie, occorre prendere in considerazione il fatto che tutti gli atti scritti delle otto ricorrenti erano, a parte alcune differenze, sostanzialmente identici, e che tali ricorrenti hanno risposto in maniera comune ai quesiti posti dal Tribunale. In particolare, le questioni di diritto e di fatto relative all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base erano sollevate negli stessi termini, di modo che vi è stato risposto con motivi quasi identici nelle sentenze del 15 settembre 2016, LDC [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑118/14 , non pubblicata, EU:T:2016:502 ), del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] de la Plata e a./Consiglio (da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑119/14 , non pubblicata, EU:T:2016:509 ). Siffatte analogie tra tali cause connesse hanno necessariamente avuto come conseguenza un’economia di scala [v., in tal senso, ordinanze del 27 aprile 2009, Mülhens/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑263/03 DEP , non pubblicata, EU:T:2009:118 , punto 17 ; del 27 aprile 2009, Mülhens/UAMI, T‑28/04 DEP , non pubblicata, EU:T:2009:119 , punto 17 , e v., parimenti in questo senso, ordinanza del 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, T‑150/09 DEP , non pubblicata, EU:T:2016:317 , punto 28 ]. 35 Inoltre, anche se le questioni di ricevibilità nella fase della redazione del ricorso e della replica hanno richiesto una trattazione più approfondita per taluni ricorsi, si deve osservare, come si è già detto al precedente punto 31, che tali questioni riguardavano solo due ricorrenti nel presente procedimento di liquidazione delle spese e che esse sono state trattate nella stessa maniera negli atti scritti delle dette ricorrenti, cosicché il Tribunale vi ha risposto con motivazioni identiche nelle sue sentenze del 15 settembre 2016, Cargill/Consiglio ( T‑117/14 , non pubblicata, EU:T:2016:503 ), e del 15 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑111/14 , EU:T:2016:505 ). Quanto alle domande di trattamento riservato nei ricorsi da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑118/14, anch’esse erano identiche. 36 In quarto luogo, si deve ricordare che spetta al giudice dell’Unione tenere principalmente conto del numero totale di ore di lavoro che possono sembrare obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP , EU:T:2004:192 , punto 30 ). 37 Nella fattispecie, tenuto conto, in particolare, dell’importanza delle controversie sotto il profilo del diritto dell’Unione e delle difficoltà connesse ad uno dei motivi sollevati dinanzi ad esso, il Tribunale fissa il tempo di lavoro obiettivamente indispensabile per gli avvocati ai fini della rappresentanza delle otto ricorrenti nei procedimenti principali durante la fase giurisdizionale in 408 ore. Ciò ricomprende la redazione dei ricorsi di annullamento, delle repliche, delle brevissime domande di trattamento riservato nelle cause da T‑112/14 a T‑116/14 e T‑118/14 e la preparazione delle versioni non riservate dei documenti dei detti procedimenti, le risposte alle due memorie di intervento della Commissione e dell’EBB, la preparazione dell’udienza e la rappresentanza delle ricorrenti all’udienza nonché le risposte, comuni alle ricorrenti, ai quesiti del Tribunale posti dopo l’udienza. Occorre precisare che, sul tempo di lavoro totale di cui sopra, alla predisposizione di una sola causa tipo, avente la funzione di modello di base per la trattazione delle altre sette cause, dev’essere attribuito un numero di ore superiore rispetto alle altre sette cause. 38 Per quanto riguarda la tariffa oraria media ponderata menzionata nella domanda, leggermente superiore a EUR 340, il Tribunale considera che una siffatta tariffa oraria può applicarsi alle ore dedicate alla preparazione e alla redazione degli atti scritti nonché alla preparazione dell’udienza e alla presenza a quest’ultima per quanto riguarda una sola causa tipo avente la funzione di modello di base per la trattazione delle altre sette cause. Il Tribunale considera altresì che, alla luce del carattere più semplice del lavoro relativo alle altre sette cause, effettuato sulla base di quanto predisposto per la causa tipo, la tariffa oraria da applicare è di EUR 220. 39 Di conseguenza, appare equo valutare gli onorari ripetibili a favore delle ricorrenti fissando il loro importo in EUR 110160. Sulle spese ripetibili 40 Le ricorrenti reclamano EUR 974 a titolo di spese di viaggio e di soggiorno connesse con l’udienza unica tenutasi nei procedimenti principali. 41 Nella fattispecie si deve constatare che, a sostegno della loro domanda di rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, le ricorrenti forniscono due fatture alberghiere per un importo complessivo di EUR 728 e un documento esplicativo da cui risulta che le spese di trasporto sono state calcolate sulla base di un trasporto in autovettura, ossia EUR 0,5 per km, per un totale di EUR 246. 42 Relativamente alle spese relative alla partecipazione di due avvocati all’udienza, il Consiglio sottolinea che soltanto quelle corrispondenti ad un solo avvocato erano obiettivamente indispensabili e propone di rimborsare un importo di EUR 350. 43 Al riguardo, il Tribunale considera che, anche se le cause erano molto simili, gli avvocati hanno dovuto preparare l’udienza e rappresentarvi otto ricorrenti. È quindi giustificato che le spese sostenute per due difensori, ai fini della loro partecipazione all’udienza, siano considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. 44 Di conseguenza, appare equo valutare le spese relative allo spostamento e al soggiorno di due avvocati per assistere le ricorrenti all’udienza del 28 ottobre 2015 fissandone l’ammontare in EUR 974. Sulle spese del presente procedimento 45 Nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili afferenti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P DEP , non pubblicata, EU:T:2012:147 , punto 15 ). 46 Quanto alla somma di EUR 1539, reclamata per la conduzione del presente procedimento di liquidazione delle spese, si deve rilevare che essa non appare eccessiva, anche se una domanda di liquidazione delle spese presenta un carattere alquanto standardizzato. 47 Pertanto, si devono liquidare le spese delle ricorrenti afferenti al presente procedimento in EUR 1539. Sulla domanda di interessi di mora 48 Le ricorrenti chiedono che all’importo delle spese ripetibili siano applicati interessi di mora. 49 Al riguardo, si deve ricordare che l’accertamento di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale a norma dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio, T‑348/14 DEP , non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Secondo una giurisprudenza consolidata, una domanda di applicazione di interessi moratori a maggiorazione della somma dovuta nel contesto di un procedimento di liquidazione delle spese dev’essere accolta per il periodo tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del rimborso effettivo delle spese (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio, T‑348/14 DEP , non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 65 e giurisprudenza ivi citata). 50 Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale giudica opportuno tener conto dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L 362, pag. 1 ). Di conseguenza, il tasso applicabile è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali (v. ordinanza del 19 luglio 2017, Yanukovych/Consiglio, T‑348/14 DEP , non pubblicata, EU:T:2017:549 , punto 66 e giurisprudenza ivi citata). 51 Di conseguenza, occorre prevedere che sull’importo delle spese ripetibili matureranno, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, interessi moratori al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di 3,5 punti percentuali. 52 Risulta da quanto precede che l’importo complessivo delle spese ripetibili che le ricorrenti possono far valere nei confronti del Consiglio ammonta a EUR 112673, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data della notifica della presente ordinanza. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) L’importo complessivo delle spese che il Consiglio dell’Unione europea è tenuto a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA] de la Plata SA, alla [OSCURATO:PERSONA] SACIFI y A, alla Vicentin [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla [OSCURATO:PERSONA] SA, alla Cargill SACI, alla LDC [OSCURATO:PERSONA] SA, è fissato nella somma di EUR 112673; 2) Sulla somma indicata matureranno interessi di mora dalla data della notifica della presente ordinanza sino alla data del pagamento. Lussemburgo, 10 marzo 2020 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente A.M. Collins ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1194/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris