Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:639
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 ottobre 2005 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]551/03 P
[OSCURATO:PERSONA] BV (già [OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV)
«Concorrenza – Distribuzione di autoveicoli – Art. 81 CE – Compartimentazione del mercato unico – Sistema restrittivo di premi – Restrizione delle esportazioni – Ammenda – Orientamenti per il calcolo delle ammende»
I –
Introduzione
1. Nella presente causa [OSCURATO:PERSONA] B.V. e [OSCURATO:PERSONA] B.V. impugnano la sentenza del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee del 21 ottobre 2003, causa T-368/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «sentenza impugnata») (
2
), con la quale è stata in gran parte confermata la decisione 2001/146/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 20 settembre 2000, «relativa
ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE» (in prosieguo: la «decisione impugnata») (
3
), che sanzionava [OSCURATO:PERSONA] per aver concluso con i concessionari appartenenti alla sua rete distributiva dei [OSCURATO:PERSONA]
accordi intesi a restringere o a impedire la vendita di autoveicoli di marca [OSCURATO:PERSONA] a utilizzatori finali e a concessionari
[OSCURATO:PERSONA] di altri Stati membri.
II –
Quadro normativo
2. Com’è noto, l’art. 81 CE vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».
3. In caso di violazione di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] può, conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio
n. 17/62 (
4
), infliggere ammende alle imprese che hanno posto in essere condotte restrittive della concorrenza. L’ammontare dell’ammenda
può arrivare «fino al 10 per cento del volume di affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle
imprese che hanno partecipato all’infrazione» e per il suo calcolo si deve tener conto, «oltre che della gravità dell’infrazione,
anche della sua durata».
4. Al fine di assicurare la trasparenza e il carattere obiettivo della fissazione delle ammende, nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato
degli orientamenti in materia (in prosieguo: gli «Orientamenti») (
5
), secondo i quali l’ammontare dell’ammenda viene sostanzialmente determinato attraverso una serie di passaggi successivi.
5. Ai fini della presente causa, è sufficiente menzionare che gli Orientamenti prevedono, tra l’altro, la possibilità per la
[OSCURATO:PERSONA] di ridurre l’importo dell’ammenda al fine di tener conto di eventuali circostanze attenuanti come, ad esempio,
la non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite, la cessazione delle infrazioni sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un ragionevole dubbio dell’impresa circa il carattere di infrazione del comportamento restrittivo
della concorrenza e il carattere non intenzionale delle infrazioni (
6
).
III –
Fatti e procedura
A –
I fatti all’origine della controversia
6. Nella sentenza impugnata il quadro fattuale all’origine della controversia è descritto come segue:
«2 [OSCURATO:PERSONA] [controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]] è l’unica società nazionale di vendita del marchio
“[OSCURATO:PERSONA]” nei [OSCURATO:PERSONA]. (…) [OSCURATO:PERSONA] ha concluso accordi per la vendita e l’assistenza con circa 150 concessionari
i quali, in forza di tali accordi, sono integrati come rivenditori autorizzati nella rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] in Europa.
(…)
5 [In risposta a segnali] di esportazione su grande scala realizzati da taluni dei suoi concessionari, la [OSCURATO:PERSONA],
a partire dal secondo semestre del 1996, ha studiato e adottato una serie di misure.
6. Il 28 e 29 agosto 1996 la [OSCURATO:PERSONA] indirizzava una lettera a diciotto concessionari che avevano esportato, nel corso
del primo semestre del 1996, almeno dieci autovetture. In tale lettera si legge:
«(...) Abbiamo notato che la Sua impresa ha venduto un notevole quantitativo di vetture [OSCURATO:PERSONA] all’estero nella prima metà del
1996. Data l’entità di tali vendite, dubitiamo fortemente che esse rispettino la lettera e lo spirito dell’accordo [OSCURATO:PERSONA] attuale
e futuro (...). Confronteremo la Sua risposta con i dati registrati nei Suoi libri contabili. [La] informeremo successivamente
del seguito che sarà dato al [Suo] caso. Ciò non modifica in alcun modo il fatto che la [S]ua principale responsabilità è
di conseguire un livello di vendite soddisfacente nella sua zona di influenza (...)».
7. Nel corso di una riunione del 26 settembre 1996, la direzione di [OSCURATO:PERSONA] decideva di adottare alcune misure in merito
all’esportazione dai [OSCURATO:PERSONA]. Il resoconto di tale riunione descrive tali misure nei seguenti termini.
“(...) Decisioni adottate:
1) [OSCURATO:PERSONA] BV procederà ad un controllo di tutti i concessionari (20) che a quanto le risulta effettuano esportazioni
(…).
2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] [direttore delle vendite e del marketing] risponderà a tutti i concessionari che avranno risposto alla
prima lettera inviata loro da [OSCURATO:PERSONA] in merito alle attività di esportazione. I concessionari verranno informati dei controlli
e del fatto che la scarsa disponibilità dei prodotti determinerà una limitazione del numero di veicoli assegnati.
3) Entro le prossime due settimane, i responsabili di zona delle vendite discuteranno la questione delle attività di esportazione
con i concessionari che effettuano esportazioni. I concessionari saranno informati del fatto che, a causa di una minore disponibilità
di prodotti, essi riceveranno (fino a nuova comunicazione) solo un numero di veicoli corrispondente a quello che risulta dalla
guida di valutazione delle vendite. Ai concessionari verrà chiesto di segnalare al responsabile di zona quali unità dei loro
ordini inevasi essi intendano effettivamente ricevere. Saranno quindi i concessionari stessi a dover risolvere eventuali problemi
con i loro clienti.
4) I concessionari che informeranno il responsabile di zona di non avere intenzione di cessare le esportazioni di veicoli
su vasta scala saranno invitati ad incontrare i sigg. [OSCURATO:PERSONA] [direttore generale] e [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 1996.
5) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] [direttore del personale di vendita] incaricherà GMAC di effettuare un controllo delle scorte dei concessionari
al fine di determinare il numero esatto di unità ancora disponibili. C’è da attendersi che nel frattempo un numero considerevole
di veicoli possa essere stato esportato.
6) Per le future campagne di vendita, non verranno presi in considerazione i veicoli che non sono stati immatricolati nei
[OSCURATO:PERSONA]. Condizioni analoghe sono applicate anche dai concorrenti.
7) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] [responsabile delle vendite] cancellerà dagli elenchi delle campagne di vendita i nomi dei concessionari
che effettuano esportazioni. Saranno i risultati dei controlli a determinar[ne] la futura inclusione negli elenchi.
8) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] [direttore del personale e delle finanze] redigerà una lettera ai concessionari per informarli che, a decorrere
dal 1° ottobre 1996, [OSCURATO:PERSONA] BV addebiterà NLG 150 per fornire, su richiesta, dichiarazioni ufficiali degli importatori,
come il certificato di omologazione, e per predisporre i documenti doganali richiesti per le vendite di autoveicoli esenti
da imposte (ad esempio quelli destinati a diplomatici).”
(…)
9. I previsti controlli si svolgevano tra il 19 settembre e il 27 novembre 1996.
10. Il 24 ottobre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] inviava a tutti i concessionari una circolare circa le vendite agli utilizzatori finali
all’estero. Secondo tale circolare, i concessionari sono liberi di vendere agli utilizzatori finali residenti nell’Unione
europea e gli utilizzatori finali possono anche fare ricorso ai servizi di un intermediario».
7. Avendo ricevuto informazioni secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] perseguiva una strategia volta ad ostacolare sistematicamente
le esportazioni di autoveicoli nuovi dai [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] avviava un’indagine amministrativa
per accertare eventuali infrazioni al diritto della concorrenza. Nell’ambito di tale indagine, i servizi della [OSCURATO:PERSONA]
effettuavano ispezioni presso le sedi di [OSCURATO:PERSONA] e di un suo concessionario l’11 e 12 dicembre 1996.
8. Proprio in quest’ultima data «la [OSCURATO:PERSONA] distribuiva ai concessionari orientamenti circa la vendita di autoveicoli
nuovi ai rivenditori e agli intermediari». Successivamente, «[c]on circolare 20 gennaio 1998 [essa] informava i concessionari
che l’esclusione di versamenti di premi in caso di vendita all’esportazione era stata soppressa con effetto retroattivo» (
7
).
B –
La decisione impugnata
9. Al termine della propria indagine, il 20 settembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione impugnata, con la quale:
– accertava una violazione dell’art. 81, n. 1, CE da parte di [OSCURATO:PERSONA] consistente nello stipulare con i concessionari
[OSCURATO:PERSONA] stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA] «accordi intesi a restringere o a impedire la vendita, diretta o per il tramite di un intermediario
con mandato, agli utilizzatori finali [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e ai concessionari della rete distributiva [OSCURATO:PERSONA] stabiliti
in altri Stati membri» (art. 1);
– imponeva a [OSCURATO:PERSONA] di «mette[re] immediatamente fine all’infrazione di cui all’articolo 1, qualora non vi abbia già
provveduto» (art. 2);
– infliggeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 43 milioni (art. 3).
10. Limitandosi ai suoi passaggi essenziali, e per quanto qui interessa, la decisione impugnata può essere brevemente sintetizzata
come segue.
11. Nella motivazione della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto accertato che a partire dal 1996 [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato
e messo in atto una strategia mirante a impedire e/o limitare le vendite all’esportazione da parte dei propri concessionari (
8
). A sostegno di tale affermazione, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento in particolare al resoconto della riunione della direzione
dell’azienda tenutasi il 26 settembre 1996 (
supra
, punto 6), durante la quale è stata decisa l’adozione di «una politica restrittiva in materia di forniture e di premi [nonché
l’invio di] istruzioni ai concessionari affinché si astenessero in generale dall’effettuare vendite all’esportazione» (
9
).
12. Accertata l’esistenza di una politica restrittiva in materia di esportazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi stabilito che questa era
stata attuata mediante una serie di misure individuali eseguite di comune accordo con i concessionari nell’ambito dell’esecuzione
degli accordi di concessione. Contrariamente quindi a quanto sostenevano le società oggetto dell’indagine, non si trattava
di azioni unilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] bensì di misure che, rientrando nei rapporti contrattuali preesistenti tra la casa
automobilistica ed i suoi rivenditori, costituivano accordi ai sensi dell’art. 81 CE (
10
).
13. Quanto al contenuto di tali accordi, la decisione impugnata precisa che essi riguardavano rispettivamente:
a) l’approvvigionamento dei concessionari: «l’approvvigionamento dei concessionari da parte dell’importatore prevedeva che
venissero consegnati solo gli autoveicoli necessari per la vendita a clienti nel territorio contrattuale e che a tali ordini
venisse accordato un trattamento prioritario» (
11
);
b) il pagamento dei premi: «la politica dei premi introdotta in relazione a vari programmi di promozione delle vendite era
strutturata in modo tale che le vendite ad utilizzatori finali stranieri ne fossero escluse» (
12
);
c) il divieto e le limitazioni dirette delle esportazioni: «i concessionari venivano ripetutamente ed insistentemente invitati
a cessare tutte le esportazioni. Numerosi concessionari si sono espressamente impegnati con [OSCURATO:PERSONA] BV a cessare tale
attività in futuro» (
13
).
14. Per quanto attiene all’ultimo aspetto rilevante ai fini dell’analisi del presente ricorso, e cioè la fissazione dell’importo
dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto qualificato l’infrazione come molto grave, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva
intenzionalmente impedito od ostacolato le esportazioni e quindi pregiudicato l’obiettivo dell’instaurazione di un mercato
unico. Passando poi alla durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che essa si era protratta per 17 mesi (da fine
agosto 1996 – inizio settembre 1996 al gennaio 1998) e l’ha pertanto qualificata di media durata. Tenendo conto delle rispettive
durate delle tre misure specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato all’importo di base di EUR 40 milioni derivante dalla gravità
dell’infrazione una maggiorazione del 7,5%, pervenendo così ad un totale di EUR 43 milioni. Infine, considerando in particolare
che [OSCURATO:PERSONA] aveva perseverato nell’attuazione di un elemento essenziale dell’infrazione, e cioè la politica in materia
di premi restrittivi, anche dopo gli accertamenti effettuati l’11 e il 12 dicembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nella
specie non sussistesse alcuna circostanza attenuante (
14
).
C –
La procedura dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
15. Con ricorso depositato il 30 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale l’annullamento
della decisione impugnata e, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta dalla decisione impugnata.
16. A sostegno del proprio ricorso, le società ricorrenti hanno sollevato cinque motivi d’impugnazione ai quali ha analiticamente
risposto la sentenza impugnata.
17. Ripercorrerò quindi brevemente nel prosieguo i relativi passaggi della sentenza impugnata, soffermandomi in particolare sui
punti rilevanti ai fini del presente giudizio in appello.
18. a) Il Tribunale ha innanzi tutto esaminato il primo motivo d’impugnazione relativo ad una pretesa assenza di prove circa l’adozione
da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una politica generale mirante a restringere l’insieme delle esportazioni.
19. In proposito, il Tribunale ha in primo luogo osservato che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull’adozione di una siffatta
strategia «[erano] basate sul resoconto della riunione della direzione del 26 settembre 1996, il quale costitui[va] un documento
finale relativo alle misure adottate dai più alti responsabili della [OSCURATO:PERSONA]» (
15
).
20. Passando poi a «valutare se la decisione incriminata del 26 settembre 1996 riflette[sse], come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA],
l’esistenza di una strategia generale della [OSCURATO:PERSONA] diretta a impedire o limitare le esportazioni nel loro insieme
o piuttosto, come sostenuto dalle ricorrenti, l’esistenza di una strategia lecita, diretta a restringere le vendite irregolari»,
il Tribunale ha rilevato che «nella formulazione del resoconto non [veniva] esposta alcuna distinzione tra le esportazioni
conformi e quelle contrarie agli accordi di concessione. Stando alla detta formulazione le misure adottate riguardano tutte
le esportazioni. La tesi delle ricorrenti, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha cercato soltanto di limitare le esportazioni
non conformi agli accordi di concessione, non trova[va] alcun riflesso nella formulazione del resoconto» (
16
).
21. Inoltre, ha aggiunto il Tribunale, «[t]ale interpretazione, fondata sulla formulazione del resoconto, [era] confermata dalla
lettura [di] tre documenti interni che hanno preceduto la decisione del 26 settembre 1996» (
17
).
22. Analogamente, il Tribunale ha osservato che «la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] di non concedere più premi per vendite
all’esportazione per la sua stessa natura poteva riguardare solo vendite conformi ai contratti di concessione, dato che non
sono mai stati concessi premi per vendite a destinatari diversi dai consumatori finali» e che «[l’]’interpretazione della
[OSCURATO:PERSONA] [era] altresì corroborata dal fatto che, al momento dell’adozione della decisione, i controlli presso i concessionari
sospettati di aver venduto all’esportazione non erano ancora stati effettuati e che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pertanto
sapere se i concessionari “esportatori” avessero effettivamente consentito vendite a rivenditori non autorizzati» (
18
).
23. Alla luce di tali considerazioni, il giudice di primo grado ha ritenuto che «la [OSCURATO:PERSONA] [avesse] giustamente concluso
che la [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 1996 aveva adottato una strategia generale mirante a frapporre ostacoli a tutte le esportazioni» (
19
) e ha quindi respinto il primo motivo di ricorso.
24. b) Il Tribunale ha invece accolto il secondo motivo d’impugnazione con il quale le ricorrenti sostenevano che la decisione
impugnata era viziata da errori di fatto e di diritto nel concludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere una politica
di restrizione delle forniture in contrasto con l’art. 81 CE.
25. Al riguardo, il Tribunale ha anzitutto rilevato che, se «non [era] controverso tra le parti che la direzione della [OSCURATO:PERSONA]
aveva deciso di informare i concessionari identificati come esportatori che i volumi di forniture sarebbero stati limitati
per l’avvenire al numero previsto dal SEG di ciascun concessionario (…), si pone[va] tuttavia la questione se tale misura
integr[asse] un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. [In effetti] il comportamento unilaterale di un’impresa non rientra
in tale disposizione» (
20
).
26. Orbene, secondo il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], «nella decisione impugnata non figura alcuna
prova diretta della comunicazione della misura di cui trattasi ai concessionari» e «gli altri documenti versati agli atti
non consentono neppure di concludere che la misura di cui trattasi sia stata effettivamente applicata o attuata» (
21
).
27. In mancanza di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto non «sufficientemente dimostrato che la misura di restrizione delle
forniture [fosse] stata comunicata ai concessionari e ancor meno che tale misura [fosse] entrata nell’ambito delle relazioni
contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concessionari» (
22
) e ha pertanto accolto il motivo in esame, annullando la relativa parte della decisione impugnata.
28. c) Il giudice di primo grado ha poi respinto il terzo motivo di ricorso, con il quale si contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di essere
incorsa in errori di fatto e di diritto nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avesse attuato un sistema restrittivo di premi al
dettaglio in violazione dell’art. 81CE.
29. In primo luogo, il Tribunale ha scartato gli argomenti delle ricorrenti secondo cui nulla dimostrava che i concessionari avessero
accettato di limitare le vendite lecite all’esportazione in risposta alla nuova politica in materia di premi. A suo giudizio,
invece, «come [rilevato] dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi scritti, a partire dal 1° ottobre 1996 le domande di premi sono state
trattate conformemente alle condizioni all’epoca applicabili, che escludevano le vendite all’esportazione dall’ambito di applicazione
del sistema di premi» (
23
). Tali condizioni sono così «divenute parte integrante dei contratti di concessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concessionari
e si sono inserite in un insieme di relazioni commerciali continuative regolate da un accordo generale stabilito in precedenza.
La misura di cui trattasi non costituisce pertanto un atto unilaterale, ma un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE» (
24
).
30. Ad avviso delle società ricorrenti, il sistema di premi in causa non aveva però «come solo scopo quello di restringere la
concorrenza» (
25
), né tanto meno un simile effetto, atteso che vari documenti «dimostrerebbero al contrario che il volume delle esportazioni
regolari non ha [subito] sensibili ribassi» (
26
).
31. Anche queste censure sono state respinte dal Tribunale.
32. Con riferimento allo scopo della misura in esame, il Tribunale ha infatti osservato quanto segue:
«100 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente sostiene che, se i premi non sono più concessi per le vendite all’esportazione,
il margine economico di cui i concessionari dispongono per effettuare siffatte vendite si trova già ridotto rispetto a quello
di cui essi dispongono per effettuare vendite nazionali. Infatti i concessionari sono obbligati o ad applicare condizioni
meno favorevoli ai clienti stranieri rispetto ai clienti nazionali o a contentarsi di un margine minore in caso di vendite
all’esportazione. Sopprimendo i premi per le vendite all’esportazione, queste ultime divenivano meno interessanti per i clienti
stranieri o per i concessionari. La misura era pertanto per sua stessa natura idonea ad influenzare negativamente le vendite
all’esportazione, anche in assenza di limitazioni di forniture.
101 Inoltre, dall’esame del primo motivo risulta che le misure adottate dalla direzione della [OSCURATO:PERSONA] sono state indotte
dall’aumento delle vendite all’esportazione e miravano alla riduzione di queste.
102 Tenuto conto della natura e degli scopi perseguiti dalla misura e alla luce del contesto economico nel quale doveva essere
applicata, si deve ritenere, conformemente alla costante giurisprudenza, che la detta misura costituisc[a] un accordo avente
come obiettivo la restrizione della concorrenza (v., in questo senso, sentenze della Corte 1º febbraio 1978, causa 19/77,
Miller/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 7; 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82,
IAZ e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369, punti 23-25, e [28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83], CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA],
[[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679], punto 26)».
33. Ciò posto, il Tribunale ha ricordato che «secondo la costante giurisprudenza è superfluo prendere in considerazione gli effetti
concreti di un accordo (…) ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza»
ed ha pertanto ritenuto non necessario «esaminare gli argomenti delle parti relativi agli effetti concreti della misura» (
27
).
34. Esso ha tuttavia aggiunto che, «ad abundantiam si deve respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui (…) le vendite
all’esportazione non hanno risentito della misura di cui trattasi. Infatti, [le] cifre che indicano che le vendite all’esportazione
non sono cessate durante il periodo che va dall’ottobre 1996 fino a gennaio 1998 non escludono che senza il provvedimento
in esame le vendite all’esportazione sarebbero state più importanti. Al ‘considerando’ 135 della decisione impugnata è stato
giustamente osservato che non è possibile stabilire quante vendite all’esportazione siano state effettivamente impedite dalle
misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]» (
28
).
35. d) Con il quarto motivo, le società ricorrenti deducevano un errore di fatto e di diritto quanto all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attuato un divieto diretto delle esportazioni in contrasto con l’art. 81 CE.
36. Il Tribunale ha rigettato tale motivo, considerando in particolare «che la [OSCURATO:PERSONA] [aveva] raccolto elementi di prova
sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che nove concessionari [avevano] effettivamente, a
partire da fine agosto/inizio settembre 1996, assunto l’impegno di non effettuare vendite all’esportazione e questo a seguito
di un invito a tal fine da parte della [OSCURATO:PERSONA]» (
29
). Tale restrizione essendo quindi «il risultato di un incontro delle volontà tra la [OSCURATO:PERSONA] e i concessionari di cui
trattasi, la misura costitui[va] un “accordo” ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, che si inseri[va] nelle relazioni contrattuali
esistenti tra le parti» (
30
).
37. e) Da ultimo, il Tribunale ha escluso che la [OSCURATO:PERSONA], nel fissare l’ammenda imposta alle società ricorrenti, avesse violato
il principio di proporzionalità, l’art. 15 del regolamento n. 17/62 nonché i suoi stessi Orientamenti.
38. In proposito il Tribunale ha in sostanza condiviso le modalità secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato, in base alla
gravità e alla durata dell’infrazione, l’importo di base dell’ammenda (
31
). Esso ha inoltre sottolineato che «nella specie non ricorr[evano] le ipotesi di una non effettiva applicazione degli accordi,
quali considerati dal Tribunale, di una cessazione delle infrazioni fin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] o di un’infrazione
non intenzionale», e cioè di circostanze attenuanti che avrebbero potuto giustificare la riduzione dell’ammenda (
32
).
39. Il Tribunale ha tuttavia ridotto l’importo dell’ammenda per tener conto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso (
33
).
40. A conclusione di tale analisi, nella sentenza impugnata, il Tribunale: a) ha confermato la valutazione dell’infrazione effettuata
nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava l’esistenza di i) una strategia generale mirante a restringere le
esportazioni, ii) un sistema restrittivo in materia di premi nonché iii) un divieto diretto delle esportazioni; b) ha tuttavia
annullato la decisione nella parte in cui constatava l’esistenza di una misura di restrizione degli approvvigionamenti in
contrasto con l’art. 81, n. 1, CE, e c) ha in conseguenza ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], fissandola a EUR 35 475 000.
D –
La procedura dinanzi alla Corte
41. Con ricorso depositato il 29 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto alla Corte:
– di annullare i) la sentenza impugnata nella parte che riguarda la strategia restrittiva delle esportazioni e la politica dei
premi e che conferma l’ammenda su questi punti; ii) nonché la decisione impugnata in primo grado con riferimento a questi
stessi punti;
– indipendentemente dalla decisione della Corte sulle richieste che precedono, di ridurre l’ammenda confermata dal Tribunale;
– in subordine, di annullare la sentenza impugnata per le parti indicate e di rinviare le cause dinanzi al Tribunale, e
– in ogni caso, di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
42. [OSCURATO:PERSONA] si è ovviamente opposta a tali pretese, chiedendo alla Corte di respingere il ricorso e condannare le ricorrenti
alle spese.
43. Dopo la chiusura della fase scritta, che ha incluso anche un secondo scambio di memorie, le parti sono state ascoltate in
udienza il 14 luglio 2005.
IV –
Analisi giuridica
44. Le censure sollevate dalle ricorrenti contro la sentenza del Tribunale attengono in sostanza ad errori di diritto che il giudice
di primo grado avrebbe commesso: i) nel confermare le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato
una strategia generale di restrizione di tutte le esportazioni, e ii) attuato un sistema restrittivo di premi per la vendita
al dettaglio, iii) nonché nel limitarsi a ridurre solo parzialmente l’importo dell’ammenda.
45. Passo ora a valutare nell’ordine tali censure.
i)
Sull’esistenza di una strategia generale mirante a restringere le esportazioni
46. Con la prima, come ho appena ricordato, le società ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe «giustamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] il 26 settembre 1996 aveva adottato una strategia generale mirante a frapporre
ostacoli a tutte le esportazioni» (
34
).
47. Ad avviso delle ricorrenti, tale valutazione sarebbe viziata da:
– Uno snaturamento degli elementi di prova relativi alla presunta adozione di detta strategia, segnatamente del testo del resoconto
della riunione del 26 settembre 1996 (v.
supra
, paragrafo 6). Risulterebbe da tale resoconto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad approvare alcune misure specifiche
e individuali che non potrebbero essere assimilate ad una strategia di restrizione delle esportazioni. Inoltre, poiché le
decisioni prese nel corso di detta riunione (in prosieguo: le «decisioni del 26 settembre 1996») non avevano ad oggetto la
restrizione delle esportazioni, le constatazioni del Tribunale sull’assenza di distinzione nel resoconto tra esportazioni
lecite ed illecite (paragrafo, punto 20) sarebbero del tutto irrilevanti.
– Una motivazione contraddittoria quanto al valore probatorio attribuito ad alcuni documenti di lavoro interni non rappresentativi
della politica di [OSCURATO:PERSONA]. In effetti, pur avendo escluso che la [OSCURATO:PERSONA] avesse basato la propria analisi su tali
documenti interni, il Tribunale si sarebbe poi avvalso di questi stessi documenti per concludere che la casa automobilistica
aveva effettivamente adottato una strategia di restrizione delle esportazioni.
– Un errore logico derivante da un ragionamento «circolare» con riferimento alla politica dei premi. Il Tribunale infatti avrebbe,
prima, invocato tale politica a sostegno del carattere restrittivo della strategia adottata con la decisione del 26 settembre
1996 e, poi, fatto riferimento all’esistenza di siffatta strategia per dimostrare che il sistema dei premi aveva anch’esso
scopo restrittivo:
– Un errore logico derivante da un riferimento «privo di senso» alla data di adozione delle decisioni del 26 settembre 1996
per confermare che queste erano volte a limitare tutte le esportazioni, e non solo quelle non conformi agli accordi di concessione.
A giudizio delle ricorrenti, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione circa la rilevanza di tale data al fine di
constatare l’esistenza di una siffatta strategia restrittiva e non avrebbe comunque debitamente tenuto conto di elementi probatori
atti a dimostrare che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, al momento dell’adozione della decisione
controversa [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza di operazioni di esportazione irregolari e poteva quindi adottare misure mirate.
48. Per parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene irricevibile nel suo complesso il presente motivo di ricorso, in quanto volto a contestare
valutazioni di fatto operate dal Tribunale.
49. Prima di passare all’analisi del motivo, mi pare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 225 CE e dell’art. 51 dello Statuto
della Corte, le sentenze del Tribunale possono essere impugnate «per i soli motivi di diritto». Da ciò discende, secondo una
giurisprudenza costante, che «la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove
sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite
regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova
sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso
prodotti (…). Questa valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della
Corte, salvo il caso di snaturamento di questi elementi» (
35
).
50. Orbene, alla luce di tale consolidata giurisprudenza, mi sembra che il motivo in esame sia ricevibile solo limitatamente alla
parte in cui denuncia lo snaturamento di elementi di prova.
51. Con le altre censure, infatti, le ricorrenti si limitano a contestare il giudizio del Tribunale sul valore probatorio di alcuni
fatti e documenti, segnatamente sulla possibilità di invocare tali elementi al fine di provare l’adozione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una strategia restrittiva in materia di esportazioni.
52. Lungi quindi dal dimostrare che il Tribunale ha snaturato dati di fatto o elementi di prova, gli argomenti delle ricorrenti
finiscono in realtà con il rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, valutazione frutto del
resto di un attento esame dei documenti e degli altri elementi richiamati sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dalle ricorrenti (
36
).
53. Venendo poi al denunciato snaturamento del resoconto della riunione del 26 settembre 1996, osservo che le ricorrenti hanno
in primo grado espressamente ammesso che la strategia adottata durante tale riunione era finalizzata a impedire o perlomeno
a ridurre le vendite all’esportazione, anche se solo limitatamente alle vendite irregolari (
37
). Mi sembra allora evidente che esse non possano sostenere in appello che tale strategia fosse priva di qualsiasi scopo restrittivo
e che il Tribunale, concludendo diversamente, avrebbe snaturato il contenuto del suddetto documento.
54. Ciò chiarito, credo che a ragione il Tribunale abbia potuto concludere che la strategia restrittiva adottata il 26 settembre
1996 prendeva di mira tutte le esportazioni e non solo quelle non conformi agli accordi di concessione. Dalla lettura del
resoconto non emerge, in effetti, alcun tipo di distinzione tra esportazioni lecite e illecite.
55. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo quindi che il primo motivo di ricorso sia in parte irricevibile e in
parte infondato.
ii)
Sul sistema dei premi
56. Con il secondo motivo di ricorso, le società ricorrenti rimproverano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel
confermare che il sistema dei premi per le vendite al dettaglio costituiva un’infrazione all’art. 81 CE.
Gli argomenti delle parti
57. Più specificamente, esse criticano vari aspetti del ragionamento con cui il giudice di primo grado è giunto alla conclusione
che tale sistema, riservando la concessione di premi alle sole vendite nazionali, era di per sé lesivo della concorrenza e
che non era pertanto necessario esaminare i suoi effetti sul mercato per accertare una violazione dell’art. 81 CE (
38
).
58. a) Secondo le società ricorrenti, la qualifica del sistema dei premi come accordo avente oggetto anticoncorrenziale costituirebbe
un’applicazione eccessivamente estensiva dell’art. 81 CE, e segnatamente della nozione di restrizione «per oggetto». A loro
avviso, infatti, si potrebbe riscontrare l’esistenza di un’infrazione dell’art. 81CE unicamente in ragione dell’oggetto di
un accordo soltanto qualora quest’ultimo abbia come unico obiettivo e come evidente conseguenza la restrizione sensibile della
concorrenza. Il regime dei premi in causa avrebbe invece perseguito obiettivi di politica commerciale del tutto legittimi
(la promozione delle vendite di modelli [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]) e stimolato la concorrenza tra le varie case automobilistiche
presenti sul mercato olandese.
59. b) Considerare invece, come hanno fatto il Tribunale e la [OSCURATO:PERSONA], che tale regime perseguisse un obiettivo restrittivo
non solo sarebbe in contrasto con l’art. 81 CE ma, poiché tale valutazione comporta una presunzione assoluta d’illiceità della
misura in causa, violerebbe anche il principio della presunzione d’innocenza e i diritti di difesa delle ricorrenti.
60. c) Queste fanno poi valere la non pertinenza ai fini del caso in esame della giurisprudenza invocata dal Tribunale a sostegno
dell’affermazione secondo cui la politica dei premi costituirebbe un accordo avente oggetto anticoncorrenziale. La misura
in esame si distinguerebbe infatti nettamente da quelle che hanno dato origine alle sentenze Miller (
39
), CRAM (
40
) e IAZ (
41
), citate al punto 102 della sentenza impugnata. Mentre queste ultime comportavano un divieto di vendita all’esportazione,
un impedimento al commercio parallelo e un’azione di boicottaggio collettivo, la misura in esame si limiterebbe a riservare
alle vendite nazionali la concessione di un incentivo finanziario temporaneo.
61. d) Né sarebbe rilevante a tal riguardo la comparazione effettuata al punto 100 della sentenza impugnata fra il trattamento
riservato, in applicazione della politica dei premi, alle vendite di automobili in Olanda e quello riservato alle vendite
delle stesse all’esportazione, comparazione dalla quale il Tribunale ha dedotto che la misura in questione, rendendo le seconde
«meno interessanti per i clienti stranieri o per i concessionari» (
42
), perseguiva uno scopo restrittivo.
62. Secondo le società ricorrenti, per procedere correttamente il Tribunale avrebbe dovuto invece chiedersi se la misura in causa,
rispetto al periodo in cui il regime dei premi si applicava anche alle vendite all’esportazione, avesse in qualche modo disincentivato
i concessionari olandesi ad effettuare tali vendite. Se si fosse posto tale interrogativo, il Tribunale non avrebbe potuto
che rispondere negativamente, visto che il nuovo sistema dei premi non era accompagnato da alcuna restrizione delle forniture
di autoveicoli e che comunque la redditività delle esportazioni non dipendeva dal versamento di premi. In altre parole, anche
in presenza del divieto di concedere premi per le esportazioni, i concessionari olandesi sarebbero rimasti totalmente liberi
di effettuare tale tipo di vendite e queste operazioni sarebbero rimaste remunerative.
63. In ogni caso, proseguono le ricorrenti, anche a voler accettare la logica della comparazione effettuata nella sentenza impugnata,
il ragionamento del Tribunale sarebbe comunque scorretto in quanto non avrebbe tenuto conto delle importanti differenze esistenti,
in termini di condizioni economiche e finanziarie, tra vendite nazionali ed esportazioni; differenze risultanti in particolare
dal livello elevato della tassa automobilistica olandese e dal fatto che le vendite nazionali implicano sovente la ripresa
di autoveicoli. Ignorando tali differenze, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente considerato che, con la soppressione
dei premi per le vendite all’esportazione, i concessionari olandesi erano necessariamente «obbligati o ad applicare condizioni
meno favorevoli ai clienti stranieri rispetto ai clienti nazionali o a contentarsi di un margine minore in caso di vendite
all’esportazione» (
43
).
64. e) Nel valutare poi l’oggetto del regime dei premi, il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto, ad avviso delle ricorrenti,
di supposte intenzioni delle parti, quali risulterebbero dall’adozione delle decisioni del 26 settembre 1996. In effetti,
ai fini dell’applicazione dell’art. 81 CE l’oggetto di un accordo dovrebbe essere sempre esaminato oggettivamente senza alcun
riferimento alle intenzioni soggettive delle parti.
65. Rinviando a quanto già sostenuto nell’ambito del primo mezzo di appello, le ricorrenti fanno infine valere che il Tribunale
avrebbe seguito in proposito un ragionamento circolare riferendosi alle decisioni del 26 settembre 1996 per accertare l’oggetto
restrittivo della politica dei premi per poi invocare quest’ultima a sostegno del carattere anch’esso restrittivo della suddetta
decisione (
supra
, punto 47).
Analisi
66. Per parte mia, dico subito che i riferiti argomenti delle ricorrenti mi sembrano muovere da una serie di premesse errate.
67. a) Osservo in primo luogo che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non risulta affatto dal Trattato o dalla
giurisprudenza che, perché possa riscontrarsi un’infrazione dell’art. 81 CE a ragione del solo oggetto di un’intesa, questa
debba avere come unico obiettivo una restrizione della concorrenza.
68. Tale tesi mi sembra, in effetti, muovere da una logica rovesciata rispetto a quella sottostante detta disposizione come interpretata
dalla giurisprudenza comunitaria. Invero, è proprio il fatto che un’intesa abbia manifestamente uno scopo anticoncorrenziale
che rende irrilevante e ininfluente la circostanza che essa persegua anche altre finalità. Ed infatti, la Corte ha avuto modo
di qualificare come contrari all’art. 81 CE perché aventi oggetto restrittivo accordi che miravano al tempo stesso anche al
conseguimento di obiettivi perfettamente legittimi (
44
).
69. b) Se, dunque, anche delle intese che non hanno per unico scopo la restrizione della concorrenza possono infrangere, per il
loro oggetto, il divieto di cui all’art. 81 CE, non si può neanche rimproverare al giudice di primo grado di avere violato
in tal caso la presunzione d’innocenza o i diritti della difesa. Egli in effetti non ha fatto che applicare la costante giurisprudenza
della Corte secondo cui «è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha
per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza» (
45
). Inoltre, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno avuto modo di esporre il proprio punto di vista a proposito
dell’oggetto dell’accordo sia nel corso della procedura amministrativa che dinanzi al giudice comunitario.
70. c) Passando alle critiche mosse dalle ricorrenti quanto al modo in cui il giudice di primo grado ha valutato l’oggetto della
misura in esame, non mi sembra innanzi tutto che la giurisprudenza invocata in proposito nella sentenza impugnata sia priva
di pertinenza.
71. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non mi pare infatti che la portata delle sentenze citate dal Tribunale
si limiti alle ipotesi di misure che vietano o impediscono totalmente ad un distributore di effettuare vendite all’esportazione,
o comunque rendono tali operazioni del tutto svantaggiose. Si evince invece dalla giurisprudenza, al di là delle peculiarità
di ogni diversa fattispecie considerata dal giudice comunitario, che quello che conta per stabilire se un accordo in materia
di distribuzione abbia o meno un oggetto anticoncorrenziale è che una misura, modificando artificialmente le condizioni concorrenziali,
sia manifestamente atta ad indurre gli operatori economici a privilegiare il mercato nazionale rispetto alle esportazioni,
dando in tal modo luogo ad una compartimentazione del mercato unico in contrasto con la compenetrazione economica voluta dal
Trattato.
72. Orbene, mi pare evidente che tale obiettivo possa essere raggiunto non solo tramite restrizioni dirette delle esportazioni
ma anche attraverso misure indirette volte a dissuadere un distributore a effettuare vendite all’estero, influendo in particolare
sulle condizioni economiche e finanziarie di tali operazioni. Sono così state considerate dalla Corte come restrittive della
concorrenza, per la loro stessa natura, misure che, al pari di quella che ci occupa, «rendevano più difficili le importazioni
parallele» (
46
) assoggettandole ad un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato alle importazione ufficiali o «limitava[no]
la libertà dell’acquirente di disporre della merce in relazione ai propri calcoli economici» (
47
) (
48
).
73. d) Ciò chiarito, non mi sembra poi che si possa rimproverare al giudice di primo grado di aver paragonato, al fine di stabilire
la natura anticoncorrenziale della misura in esame, il trattamento in materia di premi applicato alle vendite nazionali a
quello riservato alle vendite all’esportazione.
74. Ricordo infatti che al fine di appurare se un determinato accordo sia suscettibile di restringere la concorrenza, «[i]n base
alla giurisprudenza costante della Corte (…) occorre considerare
come la
concorrenza si svolgerebbe
in mancanza dell’accordo stesso
» (
49
). Applicato al caso di specie, tale test richiedeva quindi di valutare come si sarebbero comportati i concessionari olandesi
e come si sarebbero configurati gli equilibri concorrenziali sul mercato in questione, qualora le vendite all’esportazione
non fossero state escluse dalla politica dei premi.
75. Ora, mi pare che il Tribunale abbia compiuto proprio una valutazione del genere laddove ha affermato che, «se i premi non
[fossero stati] più concessi per le vendite all’esportazione, il margine economico di cui i concessionari dispon[evano] per
effettuare siffatte vendite si [sarebbe trovato] (…) ridotto rispetto a quello di cui essi [disponevano] per effettuare vendite
nazionali. Infatti i concessionari [sarebbero stati] obbligati o ad applicare condizioni meno favorevoli ai clienti stranieri
rispetto ai clienti nazionali o a contentarsi di un margine minore in caso di vendite all’esportazione. Sopprimendo i premi
per le vendite all’esportazione, queste ultime [sarebbero divenute] meno interessanti per i clienti stranieri o per i concessionari» (
50
).
76. In altri termini, se le vendite all’esportazione non fossero state espressamente escluse dai premi, i concessionari olandesi
avrebbero potuto offrire ai potenziali acquirenti non residenti nei [OSCURATO:PERSONA] condizioni migliori di quelle praticabili
in assenza di premi senza incidere sul proprio margine di guadagno, oppure, se avessero scelto di mantenere invariato il prezzo
per le vendite all’esportazione, avrebbero potuto incrementare detto margine. Tale affermazione mi pare del resto difficilmente
contestabile, a meno di voler sostenere che la concessione di premi ai concessionari non aveva alcun effetto commerciale!
Ipotesi che si deve escludere alla luce degli argomenti addotti dalle stesse ricorrenti, le quali giustificano il nuovo sistema
in materia di premi spiegando che, riservando tali incentivi finanziari alle vendite nazionali, [OSCURATO:PERSONA] voleva indurre
i propri concessionari a consacrarsi maggiormente al mercato olandese.
77. e) Mi pare infine del tutto infondato l’argomento delle ricorrenti secondo cui le intenzioni delle parti non potrebbero essere
prese in considerazione per stabilire l’oggetto di un’intesa. E’ ben vero che, secondo la Corte, «è irrilevante (…) che [un’impresa]
[sia] o meno conscia di trasgredire il divieto di cui all’art. [81, n. 1, CE]» (
51
). In altre parole, la prova dell’intenzione delle parti di restringere la concorrenza non rappresenta un requisito necessario
ai fini della determinazione dell’oggetto restrittivo di un accordo. Ma ciò vuol solo dire che un’intesa con la quale le parti
perseguono un obiettivo che comporta una restrizione della concorrenza dà luogo di per sé ad una violazione dell’art. 81 CE,
indipendentemente dal fatto che le parti fossero consapevoli del divieto imposto da tale disposizione (ignorantia legis non
excusat!) (
52
).
78. Ne consegue quindi che nell’ambito della valutazione di un’intesa ben si può tener conto dell’intenzione delle parti. E del
resto proprio la Corte ha avuto modo di precisare che la natura anticoncorrenziale di un accordo può essere dedotta, oltre
ovviamente che dal contenuto delle sue clausole, anche da una serie di fattori tra cui, appunto, l’intenzione delle parti
così come risulta dalla «genesi» dell’accordo o/e si manifesta nelle «circostanze della sua messa in atto» nonché nel «comportamento»
delle società interessate (
53
).
79. Mi sembra pertanto che il Tribunale, dopo aver esaminato il testo dell’accordo e le caratteristiche della misura in questione,
potesse legittimamente far riferimento anche agli scopi perseguiti dalle società ricorrenti, desunti in particolare dall’adozione
di una strategia generale di restrizione delle esportazioni, per confermare la conclusione raggiunta quanto all’oggetto anticoncorrenziale
dell’accordo (
54
).
80. Per quanto riguarda infine il carattere asseritamente «circolare» del ragionamento seguito in proposito dal giudice di primo
grado, mi limito a rinviare alle considerazioni esposte nell’ambito dell’esame del primo motivo di ricorso ai precedenti paragrafi 49-52,
in cui ho ritenuto tale censura irricevibile.
81. Mi sembra pertanto che nessuna delle critiche mosse dalle ricorrenti possa mettere in discussione la conclusione alla quale
è giunto il giudice di primo grado quando ha affermato che la misura controversa, sopprimendo i premi per le vendite all’esportazione,
era per sua stessa natura idonea a influenzare negativamente tali vendite e quindi a restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 81,
n. 1, CE.
82. Occorre pertanto respingere il presente motivo.
iii)
Sull’importo dell’ammenda
83. Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, pur avendo ridotto l’importo dell’ammenda in conseguenza
dell’accoglimento parziale del ricorso di primo grado, sarebbe tuttavia incorso in un errore di diritto per il fatto di aver
confermato, per il resto, il calcolo operato dalla [OSCURATO:PERSONA].
84. A loro avviso, infatti, tale calcolo violerebbe anzitutto l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 poiché si baserebbe su
constatazioni errate in merito alla presunta esistenza di una politica dei premi contraria all’art. 81 CE, nonché di una strategia
di restrizione delle esportazioni.
85. Le ricorrenti sostengono poi che il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato gli elementi di prova giudicando che nella
fattispecie «non ricorr[eva] [l’] ipotesi (…) di una cessazione delle infrazioni fin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]» (
55
) e che tale istituzione non era pertanto tenuta a prendere in considerazione le circostanze attenuanti invocate dalle ricorrenti.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe invece adottato tutte le necessarie misure correttive al momento dei primi accertamenti effettuati
dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] e posto così fine all’infrazione. Essa ha infatti cessato di applicare i due divieti di esportazione
– e cioè le due uniche misure incompatibili con l’art. 81 CE – rispettivamente il 24 ottobre e 12 dicembre 1996.
86. Infine, ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti previste dagli Orientamenti, il Tribunale non avrebbe dovuto
tenere conto della data (successiva alle due appena indicate) in cui è stato soppresso il regime dei premi. In effetti, trattandosi
di una misura lecita, la sua durata di applicazione sarebbe priva di qualsiasi rilevanza ai fini della determinazione dell’importo
dell’ammenda.
87. Per parte mia, osservo subito che le argomentazioni sollevate dalle ricorrenti sono strettamente legate a quelle già sviluppate
nell’ambito degli altri mezzi di ricorso. Il motivo in esame si basa infatti sulla premessa che il regime dei premi non costituisce
un’infrazione all’art. 81 CE.
88. Un tale assunto, però, come ho cercato di dimostrare in precedenza, non è fondato. Se quindi si ritiene che la misura in materia
di premi configuri una violazione del diritto della concorrenza, ne consegue evidentemente che non si può rimproverare alla
[OSCURATO:PERSONA] di aver tenuto conto di detta violazione nel calcolo dell’ammenda e al Tribunale di aver condiviso tale approccio.
89. Per gli stessi motivi, ritengo poi che il Tribunale abbia correttamente escluso che si dovesse applicare alle ricorrenti,
a titolo di circostanza attenuante, la riduzione prevista dagli Orientamenti in caso di cessazione delle «attività illecite
sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare allo stadio degli accertamenti)» (
56
).
90. Risulta infatti dal fascicolo – e su questo punto le ricorrenti non hanno contestato la sentenza di primo grado – che, subito
dopo le ispezioni effettuate dai servizi della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha posto fine solo ai divieti diretti delle vendite
all’esportazione, lasciando invece in vigore il contestato sistema di premi fino al 20 gennaio 1998. In altre parole, solo
in quest’ultima data – e cioè più di un anno dopo i «primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]» (
57
) – si è verificata una cessazione completa dell’infrazione.
91. Mi sembra quindi che il Tribunale abbia correttamente giudicato che non si giustificasse, nella fattispecie, una riduzione
dell’importo dell’ammenda per premiare il pronto ravvedimento dell’impresa autrice dell’infrazione.
92. Anche il terzo motivo di ricorso va dunque respinto.
93. In conclusione, nessuna delle censure formulate dalle ricorrenti risulta a mio avviso fondata, con la conseguenza che il ricorso
non può essere accolto.
V –
Sulle spese
94. Alla luce dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto
del ricorso, ritengo che le ricorrenti debbano essere condannate alle spese.
VI –
Conclusioni
95. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di dichiarare che:
«Il ricorso è respinto.
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese».
1
– Lingua originale: l'italiano.
2
– [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4491.
3
– Decisione 2001/146/CE del 20 settembre 2000, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso
COMP/36.653 – [OSCURATO:PERSONA]) (GU 2001, L 59, pag. 1).
4
– GU 1962, n. 13, pag. 204. Ricordo che nel 2002 tale regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU
2003, L 1, pag. 1).
5
– Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15,
paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato (GU 1998, C 9, pag. 3).
6
– V. Orientamenti, punto 3.
7
– Sentenza impugnata, punti 12 e 13.
8
– Decisione impugnata, punti 17-22.
9
– Decisione impugnata, punto 17.
10
– Decisione impugnata, punti 103 e 111.
11
– Decisione impugnata, punti 22-42.
12
– Decisione impugnata, punti 22 e 43-54.
13
– Decisione impugnata, punti 22 e 43-54.
14
– Decisione impugnata, punti 173-202.
15
– Sentenza impugnata, punto 45.
16
– Sentenza impugnata, punti 46 e 47.
17
– Sentenza impugnata, punto 48.
18
– Sentenza impugnata, punti 49 e 50.
19
– Sentenza impugnata, punto 56.
20
– Sentenza impugnata, punti 78 e 79.
21
– Sentenza impugnata, punti 81 e 87.
22
– Sentenza impugnata, punto 88.
23
– Sentenza impugnata, punto 98.
24
– Ibidem.
25
– Sentenza impugnata, punto 93.
26
– Sentenza impugnata, punto 94.
27
– Sentenza impugnata, punto 104.
28
– Sentenza impugnata, punto 105.
29
– Sentenza impugnata, punto 146.
30
– Sentenza impugnata, punto 147.
31
– Sentenza impugnata, punti 191-199 e 201-203.
32
– Sentenza impugnata, punto 204.
33
– Sentenza impugnata, punto 200.
34
– Sentenza impugnata, punto 56.
35
– Sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111, punti 21 e 22). Nello stesso
senso v., fra tante, sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C-282/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I-4717, punto 78), 8 maggio 2003, causa C-122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4261, punto 27); 7 gennaio 2004,
cause riunite C-204/00 P, C‑205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. I-123, punti 47-49) e ordinanza 9 luglio 2004, causa C-116/03, Fichtner/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 33).
36
– V., in particolare, punti 44, 48, 54 e 55.
37
– V. punti 33-35 della sentenza impugnata che riassumono correttamente le affermazioni contenute nell’atto introduttivo del
ricorso dinanzi al giudice di primo grado (punti 19, 26, 33 e 34).
38
– V., in particolare, punti 99-104 della sentenza impugnata. Le ricorrenti non contestano invece, a differenza di quanto
sostenuto dinanzi al giudice di primo grado, che il sistema in causa possa essere qualificato come «accordo» ai sensi dell’art. 81,
n. 1, CE.
39
– Sentenza 1º febbraio 1978, causa 19/77, Miller/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 131).
40
– Sentenza 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679).
41
– Sentenza 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82 e 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369).
42
– Sentenza impugnata, punto 100.
43
– Ibidem.
44
– V. in particolare sentenza IAZ, cit., ove si legge che «la convenzione ha lo scopo di restringere in misura rilevante il
gioco della concorrenza nel mercato comune, nonostante essa miri nel contempo a tutelare la pubblica sanità ed a ridurre il
costo del controllo di conformità» (punto 25).
45
– V., ex multis, sentenze 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 458, in
particolare pag. 520); 8 luglio 1999, causa C‑235/92 P, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4539, punto 122); 15 ottobre
2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P, e C‑254/99 P [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375, punto 491).
46
– Sentenza IAZ , cit., punto 6.
47
– Sentenza 14 dicembre 1983, causa 319/82, [OSCURATO:PERSONA] de vente de ciments et bétons de l’Est ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 4173, punto 6).
48
– Tali principi sono anche presenti nella normativa comunitaria disciplinante l’applicazione dell’art. 81 CE agli accordi
di distribuzione.
L’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 2790/1999 della [OSCURATO:PERSONA], del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81,
paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21), prevede infatti che
l’esenzione dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE «non si applica agli accordi verticali che, direttamente o
indirettamente
, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto (…) la restrizione delle
vendite (…)» (il corsivo è mio).
Inoltre, la comunicazione interpretativa adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] – Linee direttrici sulle restrizioni verticali (2000/C
291/01) (GU 2000, C 291, pag. 1) ‑ tratta espressamente del tipo di misura che ci occupa, precisando quanto segue:
«La restrizione grave di cui all'articolo 4 (…) del regolamento di esenzione per categoria riguarda accordi o pratiche concordate
che hanno come oggetto diretto o indiretto la restrizione delle vendite da parte dell'acquirente, con riferimento al territorio
in cui o ai clienti ai quali l'acquirente può vendere i beni o servizi oggetto del contratto. Questa restrizione grave riguarda
la ripartizione del mercato per territori o per clienti. Ciò può risultare da obblighi diretti, come l'obbligo, per il distributore,
di non vendere a determinati clienti o a clienti in determinati territori (…). Lo stesso risultato può essere ottenuto attraverso
misure indirette volte ad indurre il distributore a non effettuare vendite a tali clienti, come dinieghi o diminuzioni di
sconti o prem
i (…)» (punto 49) (il corsivo è mio).
49
– Sentenza 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-135, punto 33). Il corsivo è mio.
V. altresì sentenze, Deere/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 76, e 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. II-3175, punto 90).
50
– Sentenza impugnata, punto 100.
51
– Sentenza Miller, cit., punto 18.
52
– Il fatto poi che l’obiettivo perseguito non sia raggiunto, e che quindi l’intesa non produca effetti restrittivi della
concorrenza, è irrilevante, come si è visto più sopra, ai fini dell’accertamento di una violazione dell’art. 81 CE (
supra
, paragrafo 69).
53
– Sentenza IAZ, cit., punti 23 e 25. In tal senso, v. ad esempio sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 262), e 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, [OSCURATO:PERSONA] des Mines e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 26).
54
– Sentenza impugnata, punti 101 e 102.
55
– Sentenza impugnata, punto 204.
56
– Punto 3 degli Orientamenti.
57
– Peraltro, diversamente da quanto avvenuto nel caso Michelin invocato dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi, non risulta
che durante tale periodo [OSCURATO:PERSONA] abbia collaborato con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di porre fine all’infrazione
(v. Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2002/405/CE del 20 giugno 2001, GU 2002, L 143, pag. 1, punti 350 e 364).