CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 1965
Cassazione n. 41064/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Cetraro (Cs) 12/07/1965 avverso l'ordinanza n. 570/21 del Tribunale di Catanzaro del 01-02/04/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del 10 marzo 2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, con cui gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ad una principale accusa provvisoria di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché ad altre relative a plurimi episodi di traffico di sostanze droganti di cui all'art. 73 st. d.P.R. (capi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 58 dell'imputazione). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale deduce tre motivi di censura. Con il primo sostiene la violazione del principio del ne bis in idem in materia cautelare (art. 649 cod. proc. pen.), sostenendo che poiché i fatti di cui alle provvisorie imputazioni di cui ai capi 1 (ipotesi associativa) e 39 avevano costituito oggetto dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Paola emessa nello ambito del proc. n. 1625/2016 R.G. N.R., successivamente annullata in sede di riesame dal Tribunale di Catanzaro per ragioni formali (dovute all' impossibilità per le difese di alcuni indagati di procedere all'ascolto delle conversazioni captate), la Procura della Repubblica procedente non avrebbe potuto richiedere per gli stessi fatti e contro la stessa persona una nuova misura cautelare sulla base del medesimo compendio investigativo. Il presente procedimento trae, infatti, origine dalla riunione di tre precedenti procedimenti, tra cui quello in precedenza indicato, sicché il PM avrebbe "consumato" il proprio potere cautelare, essendogli preclusa una nuova rivalutazione degli stessi elementi indiziari al fine di chiedere l'emissione di un nuovo titolo restrittivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 292, comma 2 e comnna 2-ter nonché degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre che vizi di motivazione sul punto. Sulla base degli elementi investigativi raccolti non è possibile ravvisare gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine all'ipotesi di reato associativa; tanto più che G.i.p. e Tribunale si limitano a richiamare in maniera pedissequa il contenuto della richiesta della misura cautelare, senza introdurre elementi di novità rispetto alla stessa. Non è certo, infatti, neppure che il Mario di cui alle captazioni telefoniche ed ambientali possa essere individuato nella propria persona, potendosi al più convenire come egli abbia realizzato fattispecie di concorso di traffico di stupefacenti con altri soggetti, situazione obiettivamente riscontrata nelle diverse captazioni raccolte, ma in assenza di elementi decisivi riguardo alla partecipazione al sodalizio criminale. Con il terzo motivo deduce, infine, l'insussistenza di un profilo di pericolosità sociale e l'applicazione automatica della preclusione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. senza che il Tribunale abbia considerato in maniera specifica ruolo e condotta ascrittigli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile 2. Con il primo motivo di censura, il ricorrente propugna una discutibile applicazione del principio di preclusione processuale in materia cautelare che non trova conforto in alcuna previsione di legge o interpretazione giurisprudenziale: il Pubblico Ministero avrebbe, secondo la sua prospettazione, "consumato" il proprio potere cautelare, essendogli preclusa una nuova rivalutazione degli stessi elementi indiziari al fine di chiedere l'emissione di un nuovo titolo restrittivo. In realtà l'ordinanza che lo aveva attinto nel 2016, limitatamente ai soli fatti di cui ai capi 1 e 39 dell'odierno procedimento, nell'ambito di un'indagine allora condotta dalla Procura della Repubblica di Paola, venne annullata dal Tribunale in sede di riesame per motivi solo formali, per cui correttamente G.i.p. e Tribunale hanno escluso l'esistenza di alcuna preclusione all'adozione di una nuova misura sulla base - tra l'altro solo in parte e non la più rilevante - di elementi indiziari mai valutati nel merito nel precedente procedimento. Altrettanto opportunamente il Tribunale ha ricordato che principio del ne bis in idem, valido anche in relazione ai procedimenti incidentali de libertate, risulta violato solo quando il provvedimento applicativo sia stato annullato, in sede di riesame nel merito, con pronuncia non più soggetta a gravame che abbia escluso la sussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento restrittivo; la reiterazione è, invece, possibile quando l'annullamento o la perdita di efficacia della misura siano dipesi da irregolarità formali che non involgono un giudizio sulla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'emissione del provvedimento (tra molte, v. Sez. 5, n. 29991 del 02/04/2003, Apuzzo, Rv. 226369). Dal momento che il ricorrente insiste nel riproporre la sua infondata tesi di applicazione estensiva di tale principio, non può che conseguirne l'inammissibilità della censura. Il secondo motivo di doglianza si muove, invece, esclusivamente sul piano del merito e del fatto e come tale risulta sotto tale profilo inammissibile. Oggetto di contestazione non sono, invero, le argomentazioni svolte dalla ordinanza del Tribunale per confermare quella cautelare genetica, quanto in via diretta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi di reato di natura associativa in favore di una meno grave di concorso in plurime condotte di traffico illecito di stupefacenti nonché l'interpretazione dei risultati delle operazioni tecniche di intercettazione telefonica e/o captazione ambientale, in relazione alla concreta possibilità di essere individuato come uno dei soggetti intenti alle o menzionati nelle conversazioni intercettate, operazione, tuttavia, notoriamente costituente quaestio facti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (per tutte, v. Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), Generica e sotto tale profilo parimenti inammissibile è, infine, la doglianza riferita alla sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura custodiale carceraria in atto. A fronte, tra le altre, di un'imputazione provvisoria di natura associativa e dell'operatività della presunzione relativa di adeguatezza della misura in carcere di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il ricorrente sostiene di non comprendere quali siano gli elementi in base ai quali il Tribunale ravvisa la sua propensione al crimine e la sussistenza di una marcata pericolosità sociale, senza ad es. accennare alla risalenza di alcune tra le condotte provvisoriamente in addebito al 2016. Nella rubrica del secondo motivo di ricorso si accenna, inoltre, ad una mancata valutazione di elementi indiziari a discarico (v. riferimento all'art. 292, comma 2- ter cod. proc. pen.), che però non vengono meglio specificati o altrimenti indicati in altre parti del ricorso. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così