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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12543/2026

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eppe Lopedote e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la qualel’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi allecircostanze attenuanti generiche ed alla continuazione, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di Asti in data 21 marzo 2024, ha ridotto la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1200,00 dimulta, sostituendola con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione del diritto di difesa, stante il mancato riconoscimento del legittimoimpedimento dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari e affetto da Covid-19;si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 180,cod. proc. pen., 420-ter cod. proc. pen. e 484 cod. proc. pen.; si deduce un viziodi motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'istanza di legittimoimpedimento e alla decisione di procedere in assenza dell’imputato e la violazionedegli artt. 420-ter cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 180cod. proc. pen.Si deduce che l’imputato si trovava ristretto in regime di detenzionedomiciliare per altra causa e che, in prossimità dell'udienza fissata l'8 settembre2022, il difensore depositava certificazione medica, datata 6 settembre 2022,rappresentando che lo stesso era nell'impossibilità di effettuare l’esame perverificare la positività al virus Covid-19, stante il suo stato di detenzione;nonostante ciò, il Tribunale respingeva l'istanza di rinvio per legittimoimpedimento, dando seguito all'istruttoria ed alla assunzione delle testimonianze.3.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce un vizio di motivazione, essendoapparente la motivazione sull'ammissibilità del concordato, avendo la Corte diappello omesso qualsiasi controllo sulla congruità della pena, adottando delle mereformule di stile.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la sentenzaimpugnata ha omesso il controllo obbligatorio sulla sussistenza di eventuali causedi proscioglimento e non ha ottemperato al connesso obbligo di motivazione sulpunto.5.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento all’art. 99 cod. pen. in quanto la Corte di appellonon avrebbe motivato sulle ragioni per ritenere sussistente la recidiva.6.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione conriferimento alle prescrizioni imposte con la sostituzione della pena ex art. 20-biscod. pen. in quanto la Corte di appello, in sede di sostituzione della pena detentivacon la detenzione domiciliare sostitutiva, ha applicato all’imputato determinateprescrizioni senza alcuna motivazione.7.

Il ricorso è inammissibile.8.

La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenzaemanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenutodifforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella non conforme alparadigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886-01; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez.

U, n.38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di impugnazioni, nel casodi rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi dellasentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause diimprocedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né puòrilevarle d'ufficio (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198 –01).Ne consegue che, considerato che la doglianza relativa al mancato rinvio peril legittimo impedimento dell’imputato durante il giudizio di primo grado rientra traquelle oggetto dei motivi rinunciati dal ricorrente, non sussisteva alcun obbligo dimotivazione della Corte di appello sul punto.10.

Il secondo e quarto motivo di ricorso, aventi ad oggetto la dedottamancanza di motivazione sulla congruità della pena e sull’applicazione dellarecidiva, sono inammissibili.10.1.

È stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa lapena richiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcunanecessità di motivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare sedecide di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena.10.2.

Sono conseguentemente inammissibili il secondo e il quarto motivo diricorso, visto che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fattaeccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da egli stessiconcordato.

Va evidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento allaindividuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per lacontinuazione - è quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo raggiuntoin ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudiziodi legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati.

Da quil'inammissibilità dei motivi in esame, in quanto sollevano questioni sulle quali si èoramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01, in motivazione).11.

Quanto al terzo motivo di ricorso ed al dedotto vizio di violazione di leggee di motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., parimentiinammissibile, si richiama quanto affermato dalla Corte, in tema di“patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56,della legge 23 giugno 2017, n. 103, ovvero che il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nondeve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; inapplicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso percassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cuil'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez.3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).12.

Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, non sussiste il vizio dimotivazione denunciato atteso che le prescrizioni connesse all’applicazione dellepene sostitutive di pene detentive brevi sono imposte dalla legge, sia per quantoriguarda i presupposti che per quanto riguarda il loro stesso contenuto, senza chesussista alcun potere discrezionale del giudice, del quale si debba dare contomediante la motivazione.Invero, come chiarito dalla Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzionedomiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter legge24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionalevalutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminatodella pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso dipatteggiamento (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261 – 02).13.

Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso.

Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppe Lopedote e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in accoglimentodella proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la qualel’imputato rinunciava a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi allecircostanze attenuanti generiche ed alla continuazione, in riforma della sentenzaemessa dal Tribunale di Asti in data 21 marzo 2024, ha ridotto la pena nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a un anno e otto mesi di reclusione ed euro 1200,00 dimulta, sostituendola con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione del diritto di difesa, stante il mancato riconoscimento del legittimoimpedimento dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari e affetto da Covid-19;si deduce la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 180,cod. proc. pen., 420-ter cod. proc. pen. e 484 cod. proc. pen.; si deduce un viziodi motivazione in ordine alle ragioni del rigetto dell'istanza di legittimoimpedimento e alla decisione di procedere in assenza dell’imputato e la violazionedegli artt. 420-ter cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 180cod. proc. pen.Si deduce che l’imputato si trovava ristretto in regime di detenzionedomiciliare per altra causa e che, in prossimità dell'udienza fissata l'8 settembre2022, il difensore depositava certificazione medica, datata 6 settembre 2022,rappresentando che lo stesso era nell'impossibilità di effettuare l’esame perverificare la positività al virus Covid-19, stante il suo stato di detenzione;nonostante ciò, il Tribunale respingeva l'istanza di rinvio per legittimoimpedimento, dando seguito all'istruttoria ed alla assunzione delle testimonianze.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce un vizio di motivazione, essendoapparente la motivazione sull'ammissibilità del concordato, avendo la Corte diappello omesso qualsiasi controllo sulla congruità della pena, adottando delle mereformule di stile.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la sentenzaimpugnata ha omesso il controllo obbligatorio sulla sussistenza di eventuali causedi proscioglimento e non ha ottemperato al connesso obbligo di motivazione sulpunto.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge ed il viziodi motivazione con riferimento all’art. 99 cod. pen. in quanto la Corte di appellonon avrebbe motivato sulle ragioni per ritenere sussistente la recidiva.6. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la mancanza di motivazione conriferimento alle prescrizioni imposte con la sostituzione della pena ex art. 20-biscod. pen. in quanto la Corte di appello, in sede di sostituzione della pena detentivacon la detenzione domiciliare sostitutiva, ha applicato all’imputato determinateprescrizioni senza alcuna motivazione.7. Il ricorso è inammissibile.8. La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenzaemanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quellerelative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenutodifforme della pronuncia e all'applicazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 22002del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella non conforme alparadigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv.283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. U, n.38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte ha condivisibilmente chiarito che, in tema di impugnazioni, nel casodi rinuncia parziale ai motivi d'appello, il giudice, in riferimento ai capi dellasentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause diimprocedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, né puòrilevarle d'ufficio (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198 –01).Ne consegue che, considerato che la doglianza relativa al mancato rinvio peril legittimo impedimento dell’imputato durante il giudizio di primo grado rientra traquelle oggetto dei motivi rinunciati dal ricorrente, non sussisteva alcun obbligo dimotivazione della Corte di appello sul punto.10. Il secondo e quarto motivo di ricorso, aventi ad oggetto la dedottamancanza di motivazione sulla congruità della pena e sull’applicazione dellarecidiva, sono inammissibili.10.1. È stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa lapena richiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcunanecessità di motivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare sedecide di rigettare la richiesta di applicazione di una determinata pena.10.2. Sono conseguentemente inammissibili il secondo e il quarto motivo diricorso, visto che il ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fattaeccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da egli stessiconcordato. Va evidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento allaindividuazione del reato su cui calibrare la pena base e gli incrementi per lacontinuazione - è quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo raggiuntoin ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudiziodi legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte nei motivi rinunciati. Da quil'inammissibilità dei motivi in esame, in quanto sollevano questioni sulle quali si èoramai formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01, in motivazione).11. Quanto al terzo motivo di ricorso ed al dedotto vizio di violazione di leggee di motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen., parimentiinammissibile, si richiama quanto affermato dalla Corte, in tema di“patteggiamento in appello”, come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56,della legge 23 giugno 2017, n. 103, ovvero che il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta formulata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nondeve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle causepreviste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia; inapplicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso percassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cuil'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez.3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01; Sez. 5, n. 15505 del19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).12. Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, non sussiste il vizio dimotivazione denunciato atteso che le prescrizioni connesse all’applicazione dellepene sostitutive di pene detentive brevi sono imposte dalla legge, sia per quantoriguarda i presupposti che per quanto riguarda il loro stesso contenuto, senza chesussista alcun potere discrezionale del giudice, del quale si debba dare contomediante la motivazione.Invero, come chiarito dalla Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, le prescrizioni dettate per la semilibertà sostitutiva, la detenzionedomiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo dall'art. 56-ter legge24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionalevalutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminatodella pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso dipatteggiamento (Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, Senatore, Rv. 287261 – 02).13. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurotremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris