CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 12924/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, deduce laviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione di legge, oltre per manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancataapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella sentenza della Corte di appellodi Bari indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia incomposizione monocratica del 06/10/2023, che aveva dichiarato l’odierno ricorrentecolpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1985 n. 110 e per l’effetto – riconosciute lecircostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giornidieci di arresto ed euro 867,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali,disponendo altresì la confisca e distruzione dell’arma in sequestro;considerato che la doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantoriproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto di non poter riconoscere l’invocato beneficio, in ragione dei precedenti annoveratidal soggetto;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]