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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24942/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 053DVJD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha congruamente evidenziato come l'imputato non abbia manifestato alcun segnale di resipiscenza, avendo reso peraltro dichiarazioni del tutto fantasiose e dimostrato una marcata attitudine al delitto (si veda la pagina 6 della sentenza impugnata); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni connessi alle circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo dei giudici di merito risulta adeguatamente assolto mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 053DVJD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto volto a sollecitare una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, invece, con motivazione esente da evidenti illogicità, ha congruamente evidenziato come l'imputato non abbia manifestato alcun segnale di resipiscenza, avendo reso peraltro dichiarazioni del tutto fantasiose e dimostrato una marcata attitudine al delitto (si veda la pagina 6 della sentenza impugnata); considerato che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la determinazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni connessi alle circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi in conformità ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo dei giudici di merito risulta adeguatamente assolto mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24942/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris