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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10197/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILA0011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rllevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione,iipena definitiva, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara, in data 5 novembre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, per i periodi dal 2 agosto 2018 al giorno 11 settembre 2021. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 18 luglio 2022, con motivi allegati.

2.1. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Rítenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA0011 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rllevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale dì sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione,iipena definitiva, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara, in data 5 novembre 2021, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata, per i periodi dal 2 agosto 2018 al giorno 11 settembre 2021. 2.Considerato che, avverso il provvedimento impugnato, ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, con atto sottoscritto in data 18 luglio 2022, con motivi allegati. 2.1. Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3.Rítenuto che il ricorso è, dunque, inammissibile e che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 10197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris