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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41513/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle parTg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 05/02/2021, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Vercelli, in data 12/02/2020, nei confronti (tra gli altri) di JAITE Mohamed, in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni aggravate ed estorsione aggravata a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione lo JAITE, a mezzo del proprio difensore, lamentando omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione e al giudizio di bilanciamento.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata » (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso i1,12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F- ---) 5-il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOgato avviso alle parTg udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 05/02/2021, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Vercelli, in data 12/02/2020, nei confronti (tra gli altri) di JAITE Mohamed, in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni aggravate ed estorsione aggravata a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione lo JAITE, a mezzo del proprio difensore, lamentando omessa motivazione in ordine all'aumento per la continuazione e al giudizio di bilanciamento. Il ricorso è inammissibile. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata » (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso i1,12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F- ---) 5-il
Sentenza Cassazione n. 41513/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris