CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato ricorrente, ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con eliminazione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato contravvenzionale di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da punta e taglio in acciaio, con lama lunga cm 7.5. Il Tribunale riconosceva la circostanza attenuante della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, con la concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. e lamentando la violazione dell'art. 163, cod. pen. e vizi di motivazione. Sostiene che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di una espressa richiesta della difesa in tal senso. Secondo le censure difensive, l'applicazione d'ufficio del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. risulterebbe contrastante con il principio di prevenzione speciale e di rieducazione del condannato. Nel ricorso si sostiene che una pena pecuniaria immediatamente esecutiva non solo risulterebbe più adeguata alle finalità retributive, ma si porrebbe altresì come maggiormente adeguata al percorso di risocializzazione di un imputato, specie se di giovane età e in attesa di una definitiva occupazione lavorativa. Nel ricorso si afferma che la fuoriuscita di [OSCURATO:PERSONA] dal circuito penale e l'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal Casellario giudiziale sarebbero più rapide nel caso di pena pecuniaria immediatamente esecutiva piuttosto che nel caso di pena condizionalmente sospesa. Il ricorrente nota, infatti, che l'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal Casellario giudiziale avviene a distanza di dieci anni dall'estinzione o esecuzione della pena, momento che decorre, nel caso di pena condizionalmente sospesa, dal compimento di due anni dalla definitività della sentenza che ha concesso il beneficio. Se, invece, nel caso concreto ora in esame, non fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto eseguire la pena pecuniaria, con immediata estinzione della stessa e con immediata decorrenza del citato termine decennale. Il ricorrente sostiene, altresì, che il Tribunale abbia adottato una motivazione apodittica e assertiva circa l'affermazione della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per la concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e carenza motivazionale, è inammissibile per carenza di interesse. 2. Il profilo dell'interesse all'impugnazione avverso una sentenza che applichi d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena è pregiudiziale all'esame dei vizi denunciati nel ricorso. Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha espresso diversi orientamenti. 2.1. In base a un primo orientamento, l'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione, onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel Casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena (Sez. 4, n. 15688 del 29/01/2015, Jordan, Rv. 263136-01). 3 2.2. In base a un secondo orientamento, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002 - che non consentiva la cancellazione dal Casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda, nel solo caso in cui fossero stati concessi i benefici di cui agli art.163 e 175 cod. pen. - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, di guisa che tutte le iscrizioni, senza distinzione alcuna, vengono cancellate dal Casellario giudiziale se relative a provvedimenti di condanna alla pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta (Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015, Blasco, Rv. 263439-01). 2.3. In base al terzo orientamento, più recente, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta è ammissibile, qualora . l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. 3, n. 17384 del 28/01/2021, Bianco, Rv. 281539-01). 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire al terzo orientamento esposto. Infatti, il primo orientamento giurisprudenziale citato fondava la sussistenza di un interesse giuridico all'impugnazione sulla circostanza che da una sentenza di condanna conseguiva l'iscrizione nel Casellario giudiziale, la quale non poteva essere eliminata qualora fosse stata concessa la sospensione della pena (Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012, Biagioni, Rv. 253994-01). È perciò evidente che, intervenuta la declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 5, d.P.R. n. 313 del 2002, non si può ravvisare in relazione al profilo inerente a tale iscrizione un interesse ad ottenere l'annullamento di una sentenza che abbia concesso il beneficio non richiesto della sospensione condizionale della pena pecuniaria. È però possibile che, in un caso specifico, un ricorrente deduca, in relazione all'applicazione ex officio della sospensione condizionale della pena, la lesione di un interesse preciso, giuridicamente qualificato. 4. Sulla base di tali coordinate astratte, deve notarsi che tale interesse non si ravvisa nel caso concreto ora in esame in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che se non fosse stato applicato ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine decennale per l'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal Casellario giudiziale poteva decorrere da un momento anteriore, coincidente con l'esecuzione della pena pecuniaria. Ciò sarebbe stato coerente, secondo la prospettazione difensiva, con l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere una definitiva occupazione lavorativa. Tale prospettazione, però, non si confronta, al fine di far ritenere la sussistenza di un interesse in relazione allo specifico profilo della possibilità di ottenere un lavoro, con la circostanza che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato all'interessato non viene riportata la condanna per reati estinti a norma dell'art. 167, comma primo, cod. pen. E, poiché la pena inflitta per un reato contravvenzionale - come quello per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - si estingue in un biennio ai sensi dell'art. 163 cod. pen. se sia stata concessa la sospensione della pena inflitta, è agevole rilevare che, per il ricorrente, la concessione della sospensione condizionale determina una situazione più favorevole rispetto a quella che conseguirebbe all'eliminazione dell'iscrizione della relativa condanna in conseguenza del decorso di un decennio dal pagamento dell'ammenda. Alla luce delle precedenti considerazioni, non si ravvisa un effettivo interesse del ricorrente alla proposizione del ricorso. Ciò preclude la possibilità di esaminare la doglianza difensiva circa la pretesa carenza di motivazione sull'affermazione della sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de