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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11527/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ,i( [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 21/9/2021, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con cui il 16/2/2016 il Tribunale di Foggia in composizione monocra- tica, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva con- dannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in seque- stro in quanto riconosciuto colpevole del reato p.p dagli arti. 56, 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7, c.p. perché, in concorso e previo concerto con il non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rosa Michele, provvedendo alla rottura dei cristalli dell'autovettura, arrecando danni alla carrozzeria, ed utilizzando un cacciavite, compivano atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, sottraendola al fine di profitto al proprietario Ber- gantino Michele n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg.

DS 656 W34, parcheggiata, regolarmente chiusa a chiave sulla pubblico via; non riuscendo nel proprio intento per motivi indipendenti dalla propria volontà e, in particolare, per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, che, dopo un lungo inseguimento determinato dalla fuga dei malfattori, procedevano al loro ar- resto. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Alfarano, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché carenza di motivazione laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede sottolineando l'irrilevanza della destinazione dell'azione delittuosa all'autovettura ovvero solo agli oggetti presenti al suo interno e senza premurarsi di offrire motivazione alcuna sulla certezza dell'oggetto della condotta delittuosa ad opera dell'autore.

La tesi riproposta è quella che, in assenza di certezza in ordine al fatto che si intendesse rubare l'auto e non quanto contenuto al suo interno, doveva propen- dersi per l'assenza della circostanza aggravante.

Inoltre, come emerge dagli atti, l'azione delittuosa era stata tempestivamente osservata e tenuta sotto controllo ed evitata dalle forze dell'ordine e anche su tale aspetto mancherebbe ogni moti- vazione.Con un secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di determina- zione della pena in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso qua- lunque considerazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3 \f

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ritenuto che, alla luce delle complessive emergenze processuali, costituite dagli atti di in- dagine compiuti nella fase delle indagini preliminari in virtù della scelta del rito abbreviato, la sentenza di primo grado dovesse essere integralmente confermata.

Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha ritenuto che sussistesse senza alcun dubbio la circostanza aggra- vante dell'esposizione della res alla pubblica fede, avendo l'imputato approfittato della circostanza che l'autovettura della vittima si trovava parcheggiata in una pubblica via, non essendo rilevante, sotto tale specifico profilo, che l'azione delit- tuosa fosse effettivamente rivolta all'autovettura ovvero soltanto agli oggetti pre- senti al suo interno.

È vero, come sottolinea il ricorrente, che per giurisprudenza costante di que- sta Corte di legittimità non sussisterebbe l'aggravante qualora fosse provato che il furto era rivolto verso cose all'interno dell'autovettura che non ne costituissero la normale dotazione ovvero che fossero di immediato e facile asporto per il pro- prietario.

Tuttavia, a fronte del tentativo di accedere all'interno dell'auto, non vi è alcun elemento risultante dagli atti o allegato dalla stessa difesa che attesti che l'oggetto dell'azione delittuosa forse qualcosa di diverso dall'auto stessa.

4. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in punto di dosime- tria della pena che la Corte territoriale rileva essere oggettivamente mite e ritiene congrua e proporzionata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dimostrata dal reo, desunta anche dai precedenti penali a suo carico, di carattere anche specifico, con conseguente impossibilità di ulteriore riduzione della pena e di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. ,i( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 21/9/2021, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con cui il 16/2/2016 il Tribunale di Foggia in composizione monocra- tica, concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e operata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva con- dannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in seque- stro in quanto riconosciuto colpevole del reato p.p dagli arti. 56, 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7, c.p. perché, in concorso e previo concerto con il non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rosa Michele, provvedendo alla rottura dei cristalli dell'autovettura, arrecando danni alla carrozzeria, ed utilizzando un cacciavite, compivano atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, sottraendola al fine di profitto al proprietario Ber- gantino Michele n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. DS 656 W34, parcheggiata, regolarmente chiusa a chiave sulla pubblico via; non riuscendo nel proprio intento per motivi indipendenti dalla propria volontà e, in particolare, per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, che, dopo un lungo inseguimento determinato dalla fuga dei malfattori, procedevano al loro ar- resto. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Alfarano, i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché carenza di motivazione laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante dell'esposizione della res alla pubblica fede sottolineando l'irrilevanza della destinazione dell'azione delittuosa all'autovettura ovvero solo agli oggetti presenti al suo interno e senza premurarsi di offrire motivazione alcuna sulla certezza dell'oggetto della condotta delittuosa ad opera dell'autore. La tesi riproposta è quella che, in assenza di certezza in ordine al fatto che si intendesse rubare l'auto e non quanto contenuto al suo interno, doveva propen- dersi per l'assenza della circostanza aggravante. Inoltre, come emerge dagli atti, l'azione delittuosa era stata tempestivamente osservata e tenuta sotto controllo ed evitata dalle forze dell'ordine e anche su tale aspetto mancherebbe ogni moti- vazione.Con un secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di determina- zione della pena in relazione alla quale la Corte territoriale avrebbe omesso qua- lunque considerazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3 \f 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno ritenuto che, alla luce delle complessive emergenze processuali, costituite dagli atti di in- dagine compiuti nella fase delle indagini preliminari in virtù della scelta del rito abbreviato, la sentenza di primo grado dovesse essere integralmente confermata. Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha ritenuto che sussistesse senza alcun dubbio la circostanza aggra- vante dell'esposizione della res alla pubblica fede, avendo l'imputato approfittato della circostanza che l'autovettura della vittima si trovava parcheggiata in una pubblica via, non essendo rilevante, sotto tale specifico profilo, che l'azione delit- tuosa fosse effettivamente rivolta all'autovettura ovvero soltanto agli oggetti pre- senti al suo interno. È vero, come sottolinea il ricorrente, che per giurisprudenza costante di que- sta Corte di legittimità non sussisterebbe l'aggravante qualora fosse provato che il furto era rivolto verso cose all'interno dell'autovettura che non ne costituissero la normale dotazione ovvero che fossero di immediato e facile asporto per il pro- prietario. Tuttavia, a fronte del tentativo di accedere all'interno dell'auto, non vi è alcun elemento risultante dagli atti o allegato dalla stessa difesa che attesti che l'oggetto dell'azione delittuosa forse qualcosa di diverso dall'auto stessa. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in punto di dosime- tria della pena che la Corte territoriale rileva essere oggettivamente mite e ritiene congrua e proporzionata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dimostrata dal reo, desunta anche dai precedenti penali a suo carico, di carattere anche specifico, con conseguente impossibilità di ulteriore riduzione della pena e di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). 5. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463). 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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