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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27125/2026

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dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa CinziaParasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, difensore di fiducia dell’imputato, che haconcluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 3 dicembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Torino, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuantespec ia le d i cu i a l l ’a r t . 609-b is , u l t imo comma, cod. pen. , condannavaXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie di legge,concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, infine disponendo le statuizioni civili, inquanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 61, n. 11, 609-bis, 609-ter,comma 1, nn. 5, 5-bis, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’internodei locali scolastici, con violenza, consistita nell’azione subdola e repentina, tale daprevenire ogni manifestazione di dissenso della persona offesa, costringevaXXXXXXXXXXXXX, di anni 16 all’epoca dei fatti, alunna presso l’Istituto scolastico, a subirepen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, ponevain essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere XXXXXXXXXXXXXXX, dianni 16 all’epoca dei fatti, alunna presso l’Istituto scolastico, a subire atti sessuali, conviolenza, consistita nell’azione subdola e repentina, tale da prevenire ogni manifestazione didissenso della persona offesa, avvicinandola, trattenendole una mano e cercando con forzadi portare la ragazza verso di sé e, in altra occasione, avvicinandola e toccandole il naso, gliocchi, le labbra, i capelli e le spalle, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dallapropria volontà, essendo la persona offesa riuscita ad allontanarsi in entrambe le occasioni;con le aggravanti del fatto commesso ai danni di minore di anni 18 e del fatto consumatoall’interno di Istituto scolastico e con abuso di relazioni d’ufficio e di prestazione d’opera,avendo agito nella qualità di collaboratore scolastico.2.

Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dilegge con riferimento alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis,comma 3, cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condottein termini di minore gravità, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma3, cod. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che la reiterazione dei fatti che, singolarmente presi,possono essere considerati di minore gravità, comporta l’esclusione della attenuante di cuiall’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen.Lamenta, altresì, il Procuratore ricorrente l’errore del giudice nel non considerare illuogo ove tali atti erano stati compiuti, vale a dire la scuola, avendo peraltro il giudicecorrettamente riconosciuto l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio, poiché l’imputatoaveva agito in qualità di collaboratore scolastico, contraddicendosi, tuttavia, nel momento incui questo aspetto non era stato valutato in sede di riconoscimento della minor gravità.Infine, osserva il Procuratore ricorrente che avrebbero dovuto essere considerate, alfine di riconoscere o escludere l’attenuante in discussione, anche le conseguenze psichiche,dal momento che la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX aveva riportato delleconseguenze psicosomatiche, tali da avere paura nell’uscire dalla classe o nell’andare albagno da sola, mentre la persona offesa XXXXXXXXXXXXX, a seguito degli episodi diviolenza vissuti, prestava più attenzione agli uomini adulti, in contesti di vita comune,tendendo ad evitare di stare vicino ad uomini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la valutazione dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., devefarsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, così dapotere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in manieranon grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia statosignificativamente contenuto, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficientela presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv.280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014,C., Rv. 259196).Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione non sia affetta dai denunciati vizidi manifesta illogicità e sia conforme a diritto, avendo la sentenza impugnata, con logica eadeguata motivazione, correttamente valutato elementi che consentono di affermare laminore gravità dei fatti.1.1.

Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso ogni automatismo trareiterazione degli atti sessuali e diniego di riconoscimento della circostanza attenuantespeciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.Infatti, nell’affrontare la questione della reiterazione degli atti sessuali con minoreinfraquattordicenne ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della minore gravità, èstato affermato il principio per cui il riconoscimento della circostanza attenuante della minoregravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in dannodi diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave(Sez. 3, n. 25434 dei 22/09/2015, M., Rv. 267451), osservando che il naturale aggravamentodella intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singolacondotta di modesta gravità, non si verificava quando i soggetti passivi della condottafossero sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal casovalutare la gravità di ogni singolo episodio.Per contro, è stato invece affermato che il fatto non può ritenersi di minore gravità nelcaso di reiterazione degli abusi nel tempo in danno dello stesso soggetto passivominorenne, poiché ciò approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormentel'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.2016, D., Rv. 266272), con l’ulteriore precisazione che occorre, tuttavia, una reiterazione cheappaia significativa nel senso indicato (sicchè tale potrebbe non essere ritenuta la ripetizionedell’atto illecito per una o pochissime volte).Nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto che la circostanza che si trattassenon di un unico atto, ma di plurime violenze, non fosse in astratto di ostacolo alriconoscimento dell’attenuante speciale, purchè la lesione del bene protetto fosse minima enon fosse stato arrecato alla vittima un significativo pregiudizio.

Tali conclusioni non sonocensurabili in sede di legittimità, poiché in linea con gli indirizzi espressi da questa Corte,apprezzandosi nel caso di specie un unico episodio consumato nei confronti di una minore(capo 1) e due episodi tentati nei confronti di altra minore (capo 2), episodi in relazione aiquali si ritiene, non illogicamente, essersi realizzato un contenuto livello di compromissionedella libertà sessuale.1.2.

Né può essere sostenuto che il riconoscimento della circostanza attenuante inparola sia di per sé escluso dal luogo ove tali atti erano stati compiuti, vale a dire la scuola,in ragione dell'esistenza di un rapporto fiduciario fra reo e vittima, come correttamenteaffermato nella sentenza ricorsa.La menzionata attenuante prescinde, infatti, dal profilo soggettivo, richiedendo la solavalutazione dell'oggettività del fatto e, in particolare, del livello di compromissione dellalibertà sessuale della vittima e delle eventuali conseguenze della stessa (Sez. 3, n. 6713 del26/01/2021, G., Rv. 281096).

E, su questa linea interpretativa, è stato affermato, conriguardo alle violenze sessuali compiute in ambiente scolastico, da docenti nei confronti deglialunni, che l'abuso del rapporto di affidamento non è di per sé sufficiente a far ritenere lagravità del fatto, dovendosi valutare il contesto complessivo, con particolare riferimento allemodalità e all'entità dello stesso, con la conseguenza che, ove il fatto incriminato sia statocommesso da un insegnante all'interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi,non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stataconsiderata dal legislatore allorquando ha considerato l'abuso di autorità come elementointegrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d'ufficio dellacondotta incriminata ex art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 25434 del22/09/2015, cit.; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 35303 del 30/05/2023, P., Rv.285209).Ed è perciò ormai superato l'automatismo di valutazione affermato da Sez. 3, n. 14437del 22/01/2014, C., Rv. 258700 - pronuncia richiamata dal Procuratore ricorrente - secondocui non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove ilreato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico,posto che questo è un luogo nel quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rendeparticolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivantidall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante.1.3.

Infine, la sentenza impugnata, dopo aver sottolineato come gli atti sessuali fosserorappresentati da toccamenti repentini sopra i vestiti in zone non erogene, in baci sullaguancia, in un bacio, di pochi secondi, sulla bocca, in trattenimenti e tentativi diavvicinamento nei confronti di due ragazze di sedici anni, ha stimato anche come contenutoil livello di ripercussione dei fatti sulla psiche delle persone offese e il danno conseguenza disimili condotteIl richiamo, in ricorso, alle dichiarazioni rese dalle persone offese sulle conseguenzepsicosomatiche non vale a rendere manifestamente illogico l’argomentare della sentenzaimpugnata, dovendosi sottolineare in proposito come anche il giudice di merito riporti ledichiarazioni in proposito delle parti offese che riferiscono di conseguenze temporanee,comunque non tali da integrare un persistente e significativo pregiudizio (v. pagine 11 e 13della sentenza impugnata): si tratta, pertanto, di motivazione non manifestamente illogica,essendo state adeguatamente illustrate le ragioni per le quali è stata ravvisata unacontenuta compromissione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, tale darendere configurabile la minore gravità delle condotte ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma,cod. pen.2.

In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso deveessere rigettato.

Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleriacomunicherà, con modalità telematiche, il dispositivo della presente sentenzaall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura dellaCancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'Amministrazionedi appartenenza del ricorrente (Ministero dell'Istruzione e del Merito).Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa CinziaParasporo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Torino, difensore di fiducia dell’imputato, che haconcluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 3 dicembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Torino, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuantespec ia le d i cu i a l l ’a r t . 609-b is , u l t imo comma, cod. pen. , condannavaXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di giustizia, applicando le pene accessorie di legge,concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione dellacondanna nel certificato del casellario giudiziale, infine disponendo le statuizioni civili, inquanto ritenuto colpevole dei seguenti reati: 1) artt. 81, comma 2, 61, n. 11, 609-bis, 609-ter,comma 1, nn. 5, 5-bis, cod. pen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’internodei locali scolastici, con violenza, consistita nell’azione subdola e repentina, tale daprevenire ogni manifestazione di dissenso della persona offesa, costringevaXXXXXXXXXXXXX, di anni 16 all’epoca dei fatti, alunna presso l’Istituto scolastico, a subirepen. perché, nella qualità di collaboratore scolastico, all’interno dei locali scolastici, ponevain essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere XXXXXXXXXXXXXXX, dianni 16 all’epoca dei fatti, alunna presso l’Istituto scolastico, a subire atti sessuali, conviolenza, consistita nell’azione subdola e repentina, tale da prevenire ogni manifestazione didissenso della persona offesa, avvicinandola, trattenendole una mano e cercando con forzadi portare la ragazza verso di sé e, in altra occasione, avvicinandola e toccandole il naso, gliocchi, le labbra, i capelli e le spalle, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dallapropria volontà, essendo la persona offesa riuscita ad allontanarsi in entrambe le occasioni;con le aggravanti del fatto commesso ai danni di minore di anni 18 e del fatto consumatoall’interno di Istituto scolastico e con abuso di relazioni d’ufficio e di prestazione d’opera,avendo agito nella qualità di collaboratore scolastico.2. Avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dilegge con riferimento alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis,comma 3, cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle condottein termini di minore gravità, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma3, cod. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che la reiterazione dei fatti che, singolarmente presi,possono essere considerati di minore gravità, comporta l’esclusione della attenuante di cuiall’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen.Lamenta, altresì, il Procuratore ricorrente l’errore del giudice nel non considerare illuogo ove tali atti erano stati compiuti, vale a dire la scuola, avendo peraltro il giudicecorrettamente riconosciuto l’aggravante dell’abuso di relazioni d’ufficio, poiché l’imputatoaveva agito in qualità di collaboratore scolastico, contraddicendosi, tuttavia, nel momento incui questo aspetto non era stato valutato in sede di riconoscimento della minor gravità.Infine, osserva il Procuratore ricorrente che avrebbero dovuto essere considerate, alfine di riconoscere o escludere l’attenuante in discussione, anche le conseguenze psichiche,dal momento che la persona offesa XXXXXXXXXXXXXXX aveva riportato delleconseguenze psicosomatiche, tali da avere paura nell’uscire dalla classe o nell’andare albagno da sola, mentre la persona offesa XXXXXXXXXXXXX, a seguito degli episodi diviolenza vissuti, prestava più attenzione agli uomini adulti, in contesti di vita comune,tendendo ad evitare di stare vicino ad uomini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Secondo il consolidato orientamento di legittimità, per la valutazione dellaconfigurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., devefarsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, così dapotere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in manieranon grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia statosignificativamente contenuto, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficientela presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv.280445; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014,C., Rv. 259196).Tanto premesso, il Collegio ritiene che la motivazione non sia affetta dai denunciati vizidi manifesta illogicità e sia conforme a diritto, avendo la sentenza impugnata, con logica eadeguata motivazione, correttamente valutato elementi che consentono di affermare laminore gravità dei fatti.1.1. Innanzitutto, la giurisprudenza di legittimità ha ormai escluso ogni automatismo trareiterazione degli atti sessuali e diniego di riconoscimento della circostanza attenuantespeciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.Infatti, nell’affrontare la questione della reiterazione degli atti sessuali con minoreinfraquattordicenne ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della minore gravità, èstato affermato il principio per cui il riconoscimento della circostanza attenuante della minoregravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in dannodi diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave(Sez. 3, n. 25434 dei 22/09/2015, M., Rv. 267451), osservando che il naturale aggravamentodella intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di una singolacondotta di modesta gravità, non si verificava quando i soggetti passivi della condottafossero sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in tal casovalutare la gravità di ogni singolo episodio.Per contro, è stato invece affermato che il fatto non può ritenersi di minore gravità nelcaso di reiterazione degli abusi nel tempo in danno dello stesso soggetto passivominorenne, poiché ciò approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormentel'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.2016, D., Rv. 266272), con l’ulteriore precisazione che occorre, tuttavia, una reiterazione cheappaia significativa nel senso indicato (sicchè tale potrebbe non essere ritenuta la ripetizionedell’atto illecito per una o pochissime volte).Nel caso in esame, il giudice di merito ha ritenuto che la circostanza che si trattassenon di un unico atto, ma di plurime violenze, non fosse in astratto di ostacolo alriconoscimento dell’attenuante speciale, purchè la lesione del bene protetto fosse minima enon fosse stato arrecato alla vittima un significativo pregiudizio. Tali conclusioni non sonocensurabili in sede di legittimità, poiché in linea con gli indirizzi espressi da questa Corte,apprezzandosi nel caso di specie un unico episodio consumato nei confronti di una minore(capo 1) e due episodi tentati nei confronti di altra minore (capo 2), episodi in relazione aiquali si ritiene, non illogicamente, essersi realizzato un contenuto livello di compromissionedella libertà sessuale.1.2. Né può essere sostenuto che il riconoscimento della circostanza attenuante inparola sia di per sé escluso dal luogo ove tali atti erano stati compiuti, vale a dire la scuola,in ragione dell'esistenza di un rapporto fiduciario fra reo e vittima, come correttamenteaffermato nella sentenza ricorsa.La menzionata attenuante prescinde, infatti, dal profilo soggettivo, richiedendo la solavalutazione dell'oggettività del fatto e, in particolare, del livello di compromissione dellalibertà sessuale della vittima e delle eventuali conseguenze della stessa (Sez. 3, n. 6713 del26/01/2021, G., Rv. 281096). E, su questa linea interpretativa, è stato affermato, conriguardo alle violenze sessuali compiute in ambiente scolastico, da docenti nei confronti deglialunni, che l'abuso del rapporto di affidamento non è di per sé sufficiente a far ritenere lagravità del fatto, dovendosi valutare il contesto complessivo, con particolare riferimento allemodalità e all'entità dello stesso, con la conseguenza che, ove il fatto incriminato sia statocommesso da un insegnante all'interno di una istituzione scolastica in danno degli allievi,non assume necessaria e automatica valenza ostativa, perché tale circostanza è già stataconsiderata dal legislatore allorquando ha considerato l'abuso di autorità come elementointegrativo della fattispecie incriminatrice nonché ai fini della procedibilità d'ufficio dellacondotta incriminata ex art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 25434 del22/09/2015, cit.; nello stesso senso, più di recente, Sez. 3, n. 35303 del 30/05/2023, P., Rv.285209).Ed è perciò ormai superato l'automatismo di valutazione affermato da Sez. 3, n. 14437del 22/01/2014, C., Rv. 258700 - pronuncia richiamata dal Procuratore ricorrente - secondocui non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità ove ilreato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico,posto che questo è un luogo nel quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rendeparticolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivantidall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante.1.3. Infine, la sentenza impugnata, dopo aver sottolineato come gli atti sessuali fosserorappresentati da toccamenti repentini sopra i vestiti in zone non erogene, in baci sullaguancia, in un bacio, di pochi secondi, sulla bocca, in trattenimenti e tentativi diavvicinamento nei confronti di due ragazze di sedici anni, ha stimato anche come contenutoil livello di ripercussione dei fatti sulla psiche delle persone offese e il danno conseguenza disimili condotteIl richiamo, in ricorso, alle dichiarazioni rese dalle persone offese sulle conseguenzepsicosomatiche non vale a rendere manifestamente illogico l’argomentare della sentenzaimpugnata, dovendosi sottolineare in proposito come anche il giudice di merito riporti ledichiarazioni in proposito delle parti offese che riferiscono di conseguenze temporanee,comunque non tali da integrare un persistente e significativo pregiudizio (v. pagine 11 e 13della sentenza impugnata): si tratta, pertanto, di motivazione non manifestamente illogica,essendo state adeguatamente illustrate le ragioni per le quali è stata ravvisata unacontenuta compromissione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, tale darendere configurabile la minore gravità delle condotte ai sensi dell’art. 609-bis, terzo comma,cod. pen.2. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso deveessere rigettato. Ai sensi dell'art. 154-ter delle norme di attuazione del codice di rito, la Cancelleriacomunicherà, con modalità telematiche, il dispositivo della presente sentenzaall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso. Visto l'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura dellaCancelleria, la comunicazione con modalita' telematiche del dispositivo all'Amministrazionedi appartenenza del ricorrente (Ministero dell'Istruzione e del Merito).Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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