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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30663/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 7676/29/15 depositata il 29 luglio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava alla contribuente odierna ricorrente avviso di accertamento di maggior imposta anno 2005 conseguente a indagini finanziarie.

La CTP rigettava il ricorso, e la CTR, adìta dalla contribuente in grado d’appello, confermava la sentenza di primo grado, da cui il ricorso in cassazione della Stoppa, basato su tre motivi.

L’Agenzia s’è limitata a depositare un’istanza denominata di “costituzione” in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 42, d.p.r. n. 600/1973, 21-septies della l. n. 241/1990 e 2, l. n. 145/2002, asserendosi che il giudice d’appello non avrebbe rilevato la carenza di potere dirigenziale in capo sia al delegante che al delegato all’emissione dell’avviso di accertamento, limitandosi a ritenere nuovo il motivo rispetto alle difese di primo grado.

1.1. Di là dalla tardività della deduzione della questione (non rilevabile d’ufficio), avvenuta solo in sede d’appello, va rilevato che la qualifica dirigenziale di delegato e delegante risultano irrilevanti ai fini della validità dell’avviso di accertamento, posto che in virtù del richiamato art. 42 d.p.r. n. 600/1973 deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005 (applicabile "ratione temporis"), da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (ex plurimisCass. 32172/2019).

2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per mancata motivazione in ordine all’assenza di delega.

2.1. Di là dall’inammissibile rubricazione del motivo, che espone profili distinti e incompatibili fra loro, nel suo contenuto lo stesso fa riferimento alla mancanza di motivazione in ordine all’eccepita nullità della delega di indagine bancaria all’Ufficio di Castellammare di Stabia, in quanto conferita dal direttore regionale all’ufficio in forma impersonale.

Il motivo è infondato.

In esso viene richiamata la giurisprudenza inerente tutt’altra questione, cioè quella relativa alla delega all’emissione dell’avviso di accertamento (nel qual caso, peraltro, la specificazione del soggetto delegato risulta, trattandosi di delega di firma, neppure necessaria in via generale, cfr. Cass. 8814/2019).

Nello specifico peraltro non solo non si versa in ipotesi di difetto di motivazione, visto che la CTR ha espressamente argomentato il rigetto del motivo ritenendo lo stesso proposto tardivamente solo in sede d’appello, ma in ogni caso esso è anche infondato, visto che l’art. 32, comma 1, n. 7, prevede che i poteri d’indagine finanziaria vengano “autorizzati” dal direttore generale, e nella specie emerge dalle stesse difese della parte ricorrente che in effetti il direttore generale ebbe ad autorizzare l’ufficio in questione.

Ovviamente una volta che sia stata ottenuta l’autorizzazione, l’ufficio interessato dovrà svolgere le indagini seguendo le previste procedure, anche in ordine ai soggetti preposti, senza che corra l’obbligo in capo all’autorità autorizzante di specificare chi debba farlo, visto che l’individuazione dipende dalle norme organizzative.

3. Col terzo motivo si deduce mancata valutazione delle prove documentali offerte in ordine alla provenienza delle somme accertate come reddito da liberalità di terzi elargite per consentire alla contribuente di superare la difficoltà economica in cui versava.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che non si indica neppure quando e come siano stati prodotti gli assegni in questione, né gli stessi vengono riprodotti o in calce all’atto si legge di una loro allegazione, fermo restando che la sentenza espressamente con riferimento alle giustificazioni fa riferimento a “una generica affermazione priva di qualsiasi riscontro”, per cui era specifico onere del ricorrente l’esatta indicazione del documento, della prova della sua produzione in giudizio e della sua allegazione.

Quanto all’asserita esistenza di un preteso giudicato sulla giustificazione allegata derivante dalla pronuncia n. 8190/2015 della stessa CTR, con riferimento all’anno d’imposta 2006, non viene provato né il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, né l’effettiva coincidenza del fatto presupposto.

4. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, ma nulla va disposto in ordine alle spese atteso che l’Agenzia non ha depositato rituale controricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 7676/29/15 depositata il 29 luglio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava alla contribuente odierna ricorrente avviso di accertamento di maggior imposta anno 2005 conseguente a indagini finanziarie. La CTP rigettava il ricorso, e la CTR, adìta dalla contribuente in grado d’appello, confermava la sentenza di primo grado, da cui il ricorso in cassazione della Stoppa, basato su tre motivi. L’Agenzia s’è limitata a depositare un’istanza denominata di “costituzione” in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ., 42, d.p.r. n. 600/1973, 21-septies della l. n. 241/1990 e 2, l. n. 145/2002, asserendosi che il giudice d’appello non avrebbe rilevato la carenza di potere dirigenziale in capo sia al delegante che al delegato all’emissione dell’avviso di accertamento, limitandosi a ritenere nuovo il motivo rispetto alle difese di primo grado. 1.1. Di là dalla tardività della deduzione della questione (non rilevabile d’ufficio), avvenuta solo in sede d’appello, va rilevato che la qualifica dirigenziale di delegato e delegante risultano irrilevanti ai fini della validità dell’avviso di accertamento, posto che in virtù del richiamato art. 42 d.p.r. n. 600/1973 deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall'art. 17 del c.c.n.l. comparto "agenzie fiscali" per il quadriennio 2002-2005 (applicabile "ratione temporis"), da un funzionario di terza area, di cui non è richiesta la qualifica di dirigente (ex plurimisCass. 32172/2019). 2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per mancata motivazione in ordine all’assenza di delega. 2.1. Di là dall’inammissibile rubricazione del motivo, che espone profili distinti e incompatibili fra loro, nel suo contenuto lo stesso fa riferimento alla mancanza di motivazione in ordine all’eccepita nullità della delega di indagine bancaria all’Ufficio di Castellammare di Stabia, in quanto conferita dal direttore regionale all’ufficio in forma impersonale. Il motivo è infondato. In esso viene richiamata la giurisprudenza inerente tutt’altra questione, cioè quella relativa alla delega all’emissione dell’avviso di accertamento (nel qual caso, peraltro, la specificazione del soggetto delegato risulta, trattandosi di delega di firma, neppure necessaria in via generale, cfr. Cass. 8814/2019). Nello specifico peraltro non solo non si versa in ipotesi di difetto di motivazione, visto che la CTR ha espressamente argomentato il rigetto del motivo ritenendo lo stesso proposto tardivamente solo in sede d’appello, ma in ogni caso esso è anche infondato, visto che l’art. 32, comma 1, n. 7, prevede che i poteri d’indagine finanziaria vengano “autorizzati” dal direttore generale, e nella specie emerge dalle stesse difese della parte ricorrente che in effetti il direttore generale ebbe ad autorizzare l’ufficio in questione. Ovviamente una volta che sia stata ottenuta l’autorizzazione, l’ufficio interessato dovrà svolgere le indagini seguendo le previste procedure, anche in ordine ai soggetti preposti, senza che corra l’obbligo in capo all’autorità autorizzante di specificare chi debba farlo, visto che l’individuazione dipende dalle norme organizzative. 3. Col terzo motivo si deduce mancata valutazione delle prove documentali offerte in ordine alla provenienza delle somme accertate come reddito da liberalità di terzi elargite per consentire alla contribuente di superare la difficoltà economica in cui versava. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che non si indica neppure quando e come siano stati prodotti gli assegni in questione, né gli stessi vengono riprodotti o in calce all’atto si legge di una loro allegazione, fermo restando che la sentenza espressamente con riferimento alle giustificazioni fa riferimento a “una generica affermazione priva di qualsiasi riscontro”, per cui era specifico onere del ricorrente l’esatta indicazione del documento, della prova della sua produzione in giudizio e della sua allegazione. Quanto all’asserita esistenza di un preteso giudicato sulla giustificazione allegata derivante dalla pronuncia n. 8190/2015 della stessa CTR, con riferimento all’anno d’imposta 2006, non viene provato né il passaggio in giudicato della suddetta sentenza, né l’effettiva coincidenza del fatto presupposto. 4. Il ricorso merita dunque integrale rigetto, ma nulla va disposto in ordine alle spese atteso che l’Agenzia non ha depositato rituale controricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare
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