CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 21/01/2025 emessa nel procedimento penale a carico di :[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gravina di Puglia;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma;[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro;[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano;[OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Corinaldo;Agenzia delle Entrate;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione della competenza per territorio del tribunale diMilano, con trasmissione degli atti a quest'ufficio;lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv.to [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per la dichiarazione di competenza del tribunale di Milano;lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per la dichiarazione di competenza del tribunale di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminaridel tribunale di Pavia, a fronte di eccezioni di incompetenza territoriale prospettatedalle difese, sollevava ai sensi dell’art. 24 bis cod. proc. pen. questionepregiudiziale con cui, rispetto ai reati contestati e tenuto conto di quello più graveex art. 8 del Dlgs. 74/2000, rispetto al quale ha ritenuto impossibile stabilire illuogo di commissione del reato quale criterio astrattamente utilizzabile rispetto adesso per fondare la competenza territoriale, osservava che conseguentementeappariva applicabile – per stabilire la relativa competenza - l’art. 18 comma 1 delDlgs. 74/2000, ossia il luogo di accertamento del reato, quale luogo di effettivavalutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio di configurabilità del reato, daindividuarsi nel caso specifico nel luogo ove si trova l’A.G. requirente, che perprima ha proceduto alla iscrizione della notizia di reato ovvero la Procura di Pavia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve premettere che l'art. 4, comma 1, del d. Lgs. n. 150 del2022, dando puntuale attuazione all'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega,ha introdotto il nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., introducendo un nuovo mezzoimpugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti dicompetenza. La delega normativa ha indicato la necessità, in ossequio alle istanzedi semplificazione e celerità del procedimento penale, di prevedere la possibilità,per il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza perterritorio, di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa decisione allaCorte di cassazione, con effetto preclusivo per la parte che abbia propostotempestivamente l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice cheprocede, di riproporre la questione nel corso del procedimento. Tale previsione èfunzionale al raggiungimento di una determinazione definitiva e stabile sullacompetenza territoriale, che, alla luce del principio di ragionevole durata delprocesso, eviti il rischio di una inutile celebrazione di processi, anche in più gradidi giudizio, per l'erronea dichiarazione o attribuzione della competenza.Nel dare attuazione alla delega normativa, il nuovo art. 24-bis cod. proc.pen. ha previsto che la questione relativa alla competenza per territorio possaessere rimessa alla Corte di cassazione, ove rilevata dal giudice o eccepita, ovveroriproposta ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen. La nuova disposizionemantiene così l'impianto strutturale dell'art. 21 cod. proc. pen., ma introduce unafase incidentale per la soluzione, tendenzialmente definitiva, della questione sullacompetenza per territorio.Si introduce, per effetto della proposizione della tempestiva eccezione diincompetenza territoriale ovvero della sua rilevazione d'ufficio, un giudizioincidentale per la definizione della questione, senza che debba attendersi che ilgiudice dichiari con sentenza la sua incompetenza, disponendo la trasmissionedegli atti al giudice competente ex art. 23 cod. proc. pen., al fine di provocarel'eventuale conflitto di competenza, ovvero, in sede di appello, l'annullamentodella sentenza ex art. 24 cod. proc. pen..Conformemente alla previsione della delega normativa, l'art. 24-bis cod.proc. pen. ha previsto che la decisione sia assunta dalla Corte di cassazione conla forma di sentenza, con procedimento camerale nelle forme previste dall'art. 127cod. proc. pen., con pieno contraddittorio tra le parti, che hanno diritto dicomparire ed essere sentite e sono avvisate della data di udienza.Nella previsione normativa, l'ordinanza del giudice remittente viene adassumere una funzione centrale del giudizio incidentale destinato a svolgersidinanzi la Corte di cassazione e ciò pur se sollecitato dalle parti; questa Corte hagiù evidenziato ( cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 8805 del 14/02/2024, Rv. 286008– 02) che l'ordinanza del giudice remittente "inquadra" la questione rimessa e nestabilisce gli esatti termini, invitando il giudice di legittimità ad esprimersi sulladeterminazione del giudice competente per territorio, stabilendo così un principioche assicuri il corretto svolgimento del processo, senza il rischio che l'accoglimentodella questione nelle fasi dell'impugnazioni imponga una nuova celebrazione delgiudizio dinnanzi ad un giudice di primo grado diverso.Tale centralità dell'ordinanza di rimessione, oltre a risultare dal datonormativo, emerge anche dalle prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema; siè così dapprima negato che l'ordinanza possa avere funzione e contenutomeramente esplorativo, affermandosi (Sez. 2, n. 28561 del 23/06/2023) che èinammissibile per difetto di autosufficienza la questione rimessa ex art. 24-bis cod.proc. pen. dal giudice di merito senza che sia stata effettuata una specificadelibazione della stessa, rimettendo alla Corte di legittimità la questione dellacompetenza, limitandosi ad indicare la posizione adesiva del pubblico ministero sulpunto. Inoltre, si è successivamente aggiunto (Sez. 2, n.2034 del 19/12/2023,dep.2024) che l'ordinanza ex art. 24-bis cod. proc. pen. integra i requisiti miniminecessari per la valida proposizione del rimedio allorquando la stessa articoli unadettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto prospettate, concernentil'incompetenza per territorio, tenti una loro composizione ed illustricompiutamente il percorso argomentativo in concreto effettuato, indicando leragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinaristrumenti processuali, assumendo conseguentemente una motivatadeterminazione; ancora, sul punto va richiamata quella analoga statuizione (Sez.2, n.51715 del 23/11/2023) secondo cui in tema di rinvio pregiudiziale alla Cortedi cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24- bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma I, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ilgiudice, investito della questione non può limitarsi a prendere atto delle sollevateeccezioni sulla competenza e della "complessità della fattispecie", ma deve esporrele questioni sollevate dalle parti, analizzarle e compiere una preliminaredelibazione di non manifesta infondatezza, spiegando le ragioni dell'impossibilitàdi risolverla con gli ordinari strumenti.La necessità, per il giudice remittente, di adempiere all’obbligo di delineareesattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina dellequestioni in fatto e in diritto, fa sì che il provvedimento di rimessione, in quantoidoneo a superare il preventivo vaglio di ammissibilità, viene ad acquistare unafunzione di preciso inquadramento della questione rimessa e dei punti controversidella stessa, alla luce delle eccezioni già formulate; gli argomenti espostinell'ordinanza di rimessione costituiscono, quindi, i limiti del successivo giudiziodella corte di legittimità chiamata a pronunciarsi ex art. 24 bis cod.proc.pen., comereso chiaro anche da altra pronuncia secondo cui, in tema di rinvio pregiudizialealla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "exofficio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propriadeterminazione, individuando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini dellaindividuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimitàquestioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, i qualiesulano dalla sua cognizione. (Sez. 6, Ordinanza n. 31809 del 10/05/2023, Rv.285089 — 01).In tale ottica si è altrimenti osservato che la serietà della questionecostituisce il requisito implicito della fattispecie in esame.La norma citata convive con il preesistente sistema normativo dellacompetenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso alsistema dei conflitti di competenza, quando la questione è seria: la discrezionalitàdel giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d'ufficio, èuna discrezionalità vincolata alla serietà della questione di competenza. Il giudice,dunque, investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai finidella ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, compiendouna preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione eprospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinaristrumenti. Con la conseguenza che il giudice potrà disporre, a pena diinammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione,quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non siadecaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso delprocesso.Lo stesso art. 24 bis comma secondo cod. proc.pen. stabilisce poi che è ilgiudice che dispone il rinvio a trasmettere gli atti che ritiene utili ai fini delladecisione, indicati come necessari alla risoluzione della questione; anche sotto taleprofilo l'ordinanza del giudice remittente e gli adempimenti successivi ad essaconnessi assumono un preciso effetto delimitativo dell'oggetto della valutazionedella Corte di cassazione.L'espressa indicazione dell'onere incombente sul giudice remittente ditrasmissione di una selezione di atti del procedimento, è funzionale alla fissazionedell’ oggetto della successiva valutazione da parte della Corte di cassazione,escludendo la possibilità di indiscriminate produzioni di atti e documenti "nuovi" insede di discussione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione ex art.24 bis cod.proc.pen.. Del resto, non avendo la Corte di cassazione cognizionedell'intero fascicolo processuale né potendosi ammettere una indiscriminatatrasmissione di atti e documenti, l'onere di selezione imposto dalla disciplinadettata dall'art. 24 bis cod.proc.pen. sul giudice remittente limita il materialevalutabile, fermo rimanendo che le parti, in sede di eccezione di incompetenzadinanzi al giudice a quo, possono certamente fare riferimento ad atti, i quali poi,sulla base della valutazione discrezionale del giudice remittente potranno esseretrasmessi, unitamente al provvedimento di rimessione, al giudice di legittimitàchiamato a dare risposta al rinvio pregiudiziale ( cfr. in motivazione Sez. 3, n.39153 del 12/07/2024, Rv. 286979 – 01).Tale essendo l'oggetto complessivo della valutazione del giudice dilegittimità, non può neppure consentirsi che in sede di trattazione del rinviopregiudiziale dinnanzi la Corte di cassazione ex ad 24 bis cit. le parti possanoformulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli sollevati dinnanzi alGiudice dell'Udienza Preliminare ovvero dinnanzi al giudice del dibattimento e cherisultano avere formato oggetto dell'ordinanza di rimessione della questione; ilvaglio preventivo introdotto con l'art. 24 bis cod.proc.pen. mira, infatti, a stabilirela competenza in una fase ancora preliminare l'instaurazione del dibattimento, afronte delle prospettazioni delle parti ed esclude, quindi, che ulteriori e differentiprofili possano essere sollevati dinnanzi al giudice di legittimità chiamato apronunciarsi esclusivamente sulle questioni dedotte con l'ordinanza e non anchecon le successive ed eventuali prospettazioni dedotte con le memorie delle parti ocon argomenti esposti nella fase della discussione.E’ quindi anche escluso che nel corso della trattazione del rinvio pregiudizialedinnanzi la Corte di cassazione possano essere rilevati profili di incompetenza perterritorio non esaminati dal giudice remittente ovvero prodotti ed acquisiti atti daquesti non trasmessi, e può anche escludersi che la decisione sulla competenzaper territorio assunta ex art. 24 bis cit. abbia parametri di riferimento differenti daquelli già valutati da orientamenti giurisprudenziali consolidati ( cfr. Sez. 2, n.8805 del 14/02/2024, Rv. 286008 – 02 cit.); si fa riferimento a quanto ribaditoanche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui una delle regoleessenziali in punto di criteri di determinazione della competenza è che lacompetenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si prospetta e non diciò che si ritiene, e, quindi, facendo riferimento alle linee fattuali contenute nellaoriginaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordinealla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi diconnessione (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223 2. -01 inmotivazione).La stessa pronuncia delle Sezioni Unite prosegue affermando che lacompetenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve determinarsi avutoriguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessanon contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. Dettoorientamento, che attribuisce rilievo essenziale alla contestazione, risulta costantenella interpretazione della giurisprudenza di legittimità, essendosi affermatal'esclusiva rilevanza della o delle imputazioni ai fini di valutare la competenza perterritorio ed anche la competenza per connessione (Sez. 4, n. 29187 del19/06/2007, Rv. 236997- 01; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Rv. 273484 - 01;Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Rv. 246782 - 01).Tale orientamento deve ribadirsi anche successivamente all'entrata in vigoredell'art. 24 bis cod.proc.pen. che, volendo ancorare alla fase iniziale delprocedimento la soluzione di ogni possibile questione sulla competenza perterritorio, non ha inteso in alcun modo sovvertire il principio secondo cui ladecisione su tale tema va assunta avendo come riferimento l'imputazioneformulata dal pubblico ministero, pur prevedendo al comma secondo la possibilitàper il giudice remittente di trasmettere gli "atti necessari alla risoluzione dellaquestione".In tale prospettiva è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definireil potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma –ossia evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamentesollevata venga respinta, ma resti come un vizio occulto del processo, con lapossibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazionedell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iterprocessuale - tenendo anche conto che la relazione finale della CommissioneLattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e dellaragionevole durata del processo, di «responsabilizzare il giudice di merito» nellavalutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione dellaquestione sulla competenza territoriale, orientando la scelta solo al cospetto diquestioni di una certa serietà, in modo da evitare potenziali usi strumentalidell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazionedella eccezione (Sez. 1, n. 22319 del 11/04/2023).Ciò premesso, deve, allora, osservarsi che la ratio dell'istituto rende evidenteche è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudicesia certo della propria competenza o incompetenza, (Sez. 1, n. 22326 del03/05/2023, cit.; Sez. 2, n. 285 del 20/06/2023, n.m.).In altri termini e in sintesi, il giudice, investito della questione o che intendarilevarla ex officio è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare lapropria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminaredelibazione di non manifesta infondatezza della stessa qualora ritenga di esserecompetente, operando una motivata selezione degli atti necessari alla risoluzionedella questione da trasmettere alla Corte di cassazione, non essendo sufficientel'affermazione della semplice opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale inragione della complessità del procedimento.2. Nel caso in esame, dovendosi preliminarmente verificarel'ammissibilità̀ della questione proposta dal Gup remittente, si osserva che conl’ordinanza adottata si è proceduto a rilevare che in relazione ai reati tributaricontestati, sussistendo non solo un rapporto di continuazione ma anche un nessodi connessione teleologica, la competenza deve essere determinata ai sensidell’art. 16 del codice di rito, che richiama le ipotesi di connessione ex art. 12 cod.proc. pen. Ha quindi individuato quale reato più grave di riferimento ex art. 16citato quello di cui all’art. 8 del Dlgs. 74/2000 e ha sostenuto che con riguardo adesso il locus commissi delicti non può individuarsi facendo riferimento al criteriodella sede operativa, stante l’incertezza circa il fatto che fatture venissero iviemesse, in ragione della loro natura fittizia, né quello del riferimento alla sedesociale/domicilio fiscale, trattandosi anche per esso di un criterio fondato supresunzione non verificabile. Ha quindi reputato applicabile la previsione di cuiall’art. 18 comma 1 cod. proc. pen. con individuazione del criterio del luogo dellaA.G. requirente che per prima ha proceduto alla iscrizione della notizia di reato,individuata nella Procura di Pavia. Tanto precisato, ha infine concluso nel sensoche tuttavia la serietà delle eccezioni sollevate in termini di incompetenzaterritoriale dalle parti rendeva opportuno il rinvio pregiudiziale disposto.3. Delle predette eccezioni e della relativa asserita serietà ovveroproblematicità e quindi delle questioni di fatto e di diritto ritenute sollevate erilevanti ai fini della soluzione della questione emersa, manca, per vero, ogniillustrazione, compresa la correlata e conseguente rappresentazione della ragionidi non manifesta infondatezza delle stesse sotto gli eventuali parametri rilevabili.In tal quadro, la conclusione per cui la scelta di sollevare questione pregiudizialeè semplicemente “opportuna” sulla base della non meglio definita “serietà” delleeccezioni di incompetenza indirizza verso il rilievo della inammissibilità del rinviopregiudiziale in esame.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il rinvio pregiudiziale della questione di competenza per territoriodeve ritenersi inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile la rimessione della decisione sulla questione dicompetenza.[OSCURATO:PERSONA] il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]