CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 19368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 21722 del 2021 promosso da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa; -ricorrente - contro CONSIGLIO DELL’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - anche in impugnazione del provvedimento del reclamo iscritto al NRG 12976-2020 del Tribunale di Firenze, depositato in telematico e comu- nicato il 16 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio d el 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 21722/2021 Cron. Rep. C.C. 4/7/2023 giurisdizione -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito i l Tribunale di Firenze con ricorso d’urgenza exart. 700 cod. proc. civ. (anche per provvedimenti inibitori inaudita altera partee con “diffida ad adempiere anche per gli effetti delle norme penali”), chiedendo accertarsil’insussistenzadel po- tere,in capo al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze, di proce- dere alla sospensione della medesima dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per omesso versamento del contributo annuale di iscrizione all’albo.La ricorrente ha fatto valere il proprio diritto all’esercizio della professione di avvocato, nonché il “dirittodi non dover essere soggetta alla prestazione del pagamento dei contributi stante il recesso dall’as- sociazione”. Il COA, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Consiglio dell’ordine di appartenenza. 2. – Con ordinanza dell’11 novembre 2020, il giudice adito ha ri- gettatoil ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore del resistente anche dell’indennizzo ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in misura pari al doppio delle spese liquidate. Il Tribunale ha in via preliminare dichiarato il proprio difetto di giu- risdizione e la giurisdizione special e del C onsiglio nazionale forense e ha ri levato che – “ anche a voler ammettere che il giudice ordinario possa sempre essere investito in via cautelare e urgente per dare una tutela anticipatoria su rapporti sostanziali ordinariamente attribuiti alla giurisdizione speciale”– in ogni caso non sussistono i requisiti dell ’art.700 cod. proc. civ., difettando sia il fumus boni iuris(spettando le que- stioni della conservazione dell'iscrizione al Consiglio dell’ordine ed es- sendo pacifico il mancato pagamento del contributo annuale da parte della ricorrente, causa legittima di sospensione ), sia il p ericulum in mora( atteso che la sospensione potrebbe essere evitata dalla stessa -3 - ricorrente effettuando un esborso annuale, non eccessivo, di 360 euro quale corrispettivo della fruizione dei servizi organizzati dal Consiglio). 3. –Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale , pronunciando sul reclamo proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 669 - terdecies cod. proc. civ., con ordinanza dell’11 gennaio 2021 , lo ha rigettato, condannando altresì la reclamante alla rifusione delle spese di litee al pagamento in favore del COA di un’ulteriore somma liquidata in via equitativa exart. 96 cod. proc. civ. Secondo il Tribunale, la controversia non è soggetta alla giurisdi- zione del giudice ordinario ma a quella, speciale, del Consiglio nazio- nale forense. La legge –afferma il Tribunale –attribuisce al CNF una giurisdizione speciale esclusiva per ciò che concerne la verifica del mantenimento delle condizioni per poter esercitare la professione da parte dell’avvo- cato. 4. –Avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi della legge 31 marzo 1877, n. 3761, degli artt. 41 e 360 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. L’intimato Consiglio dell’ordine non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il proposto ricorso – che , richiamando, sin dalla intesta- zione, l’art. 41 cod. proc. civ. e, al contempo, gli artt. 360 cod. proc. civ. e 111 Cost.,si autoqualifica istanza per regolamento preventivo e anche impugnazione ordinaria e straordinaria– l’ a vv. Moroni ha chiesto che “la Corte cassi il provvedimento del Tribunale di Firenze che nega la giurisdizione dello stesso nei confronti del COA, con ogni conseguen- ziale pronuncia”.Secondo la ricorrente, “per i provvedimenti cautelari -4 - exart. 700 cod. proc. civ. è sempre e solo competente il giudice ordi- nario”.Inoltre, “senza poteri e capacità , in violazione anche dell’art. 1 cod. proc. civ.”, sarebbero state “liquidate le spese a favore dicontro- parte”. 2. –Il ricorso è inammissibile. 3. –È inammissibile se riguardato come regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod.p roc . c iv ., non è ammissibile nell'ambito di un procedimento cautelare ante causam, poiché, finché l'istante non abbia iniziato il giu- dizio di merito, per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unita- mente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche exart. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedi- menticonclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte(Cass., Sez. Un., 30 settembre 2021, n. 26557; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2022, n. 16764). Di tale principio è già stata fatta applicazione in altra controversia, avente il medesimo oggetto, tra le stesse parti.Sollevato regolamento di giurisdizione in una vicenda nella quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del CNF pronun- ciando sul reclamo promosso dal COA avverso l’ordinanza che, pur avendo rigettato “nel merito” il ricorso d’urgenza exart. 700 cod. proc. civ. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento che l’aveva sospesa dalla professione a causa del mancato pagamento del contributo annuale, aveva però affermato la giurisdizione ordinaria, queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6039) lo hanno dichiarato inammissibile, sul rilievo chel’istante non aveva an- cora iniziato il giudizio di merito(e Cass., Sez. Un., 21 marzo 2020, n. -5 - 7564, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la citata ordinanza n. 6039 del 2019). La ricorrente sostiene che il legislatore, seavesse voluto limitare il regolamento di giurisdizione alla diversa ipotesi della suainstaurazione in corso di causa, pendente il giudizio, non avrebbe usato il piùampio limite dell’art.41 , primo comma, cod. proc. civ. “ Finch é la causa non sia decisa nel merito in primo grado”,che comprenderebbe l’ipotesi del regolamento di giurisdizione in pendenza anche del processo di merito o come mezzo diimpugnazione della decisione solo di giurisdizione. Il rilievo della ricorrente non considera che il regolamento preven- tivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari perché,non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi pro- cedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte, essendo pur sempre possibile, contro i provvedimenti di natura provvisoriae strumentale, il reclamo ad un giudice processualmente sovraordinato che comporta il riesame anche della questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008, n. 27537; Cass., Sez. Un., 1° marzo 2022, n. 3057). Nell’ambito di applicazione dell’art. 41 cod. proc. civ. non sono compresi i procedimenti cautelari. Ènel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. che il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giu- risdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ot- tenere un giusto processo di durata ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 giugno 2020, n. 12861). -6 - 4. – Il ricorso è inammissibile anche se valutato come mezzo di impugnazione, ordinario o straordinario, rivolto a cassare la pronuncia, resa in sede di reclamo,di rigetto della richiesta tutela cautelare per il ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di pro- cedimenti cautelari, a seguito della novella del 2005 (art. 2,comma 3, letterae-bis, del decreto - legge n. 35 del 2005, conv ertito , con modifi- cazioni, nella legge n. 80 del 2005 ), contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ri corso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse a iniziare l'azione di merito(Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21579). Invero, va considerato sentenza, ai sensi dell’art. 111 Cost., ogni provvedimento che abbia natura decisoria e sia nel contempo defini- tivo,non essendo soggetto ad alcuna diversa impugnazione né ad una eventuale revoca o modifica daparte del giudice che l'ha pronunciato. Il che implica la non ricorribilità dei provvedimenti cautelari,ancorché emessi o confermati in sededi reclamo, essendo per definizione prov- visori ed essendo altresì revocabili e modificabili dal giudice che li ha pronunciati,o comunque nell'ambito di un giudizio a cognizione piena ed esauriente.Vi è, cioè, una stretta relazione tra l'art . 111 C ost . e la cosa giudicata sostanziale (art. 2909 cod. civ.), nel senso che , al di fuori delle ipotesi in cui, trattandosi di provvedimenti resi in forma di sentenza,opera senz'altro il ricorso ordinario disciplinato dall ’art. 360 cod. proc. civ., quello straordinario assicurato dall'art . 111 Cost. ri- guarda tutti e soltanto i provvedimenti idonei ad acquisire l'autorità della cosa giudicata, sempre che la legge ordinaria non preveda un diverso rimedio (che escluderebbe,in tal caso , la loro definitività ) . -7 - L'ordinanza di rigetto del reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure in ordine alle sole spese, perché è un provvedi- mento inidoneo a divenire cosa giudicata, formale e sostanziale. Per- tanto, dopo la novella dell'art. 669-septiescod. proc. civ. da parte della legge n. 69 del 2009, la contestazione delle spese -ove il soccombente abbia agito ante causame non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale; qualora, in- vece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre im- pregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della stru- mentalità, mantenuta dalla leggen. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito(Cass., Sez. VI-2, 1° marzo 2019, n. 6180). 5. –Il ricorso è dichiarato inammissibile, e va enunciatoil seguente principio di diritto:“il ricorso per regolamento preventivo di giurisdi- zione proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare nell’ambito di un procedimento d’urgenza ante causam ai sensi dell' art. 700 cod. proc. civ. , è inam- missibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento, unitamente all'interesse con- creto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio né defini- tivo, neppure in ordine alla giurisdizione”. 6. –Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze svolto attività difensiva in questa sede. 7.– Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen - naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, e poiché con esso è veicolato, -8 - insieme ad un regolamento preventivo, un mezzo di impugnazione, ri- corrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1- quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ- sto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge