CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31252/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19100-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 3 PUBLIMAKER di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma [OSCURATO:PERSONA], 8 presso lo studio dell’Avv. F [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona Oggetto: Obbligazioni e contratti –Contratto di cessione di impianto radiotrasmittente del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1445-2019 della Corte d’Appello di Milano, depositata in data 1aprile 2019. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1445-2019 della Corte d’Appello di Milano, depositata in data 1 aprile 2019, articolando otto motivi; [OSCURATO:PERSONA] 3 Publimaker di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C., rimasta intimata; la ricorrente espone di essere stata citata, dinanzi al Tribunale di Como, dalla [OSCURATO:PERSONA] 3 Publimaker di [OSCURATO:PERSONA], la quale, lamentando la violazione del contratto avente ad oggetto la cessione di impianto radiotrasmittente tx 98.300 MHZ e del traliccio porta antenne, stipulato in data 7 settembre 2001, chiedeva la risoluzione per inadempimento del medesimo, l’immediato rilascio della postazione radiofonica con l’asporto di tutti i materiali infissi e la condanna al risarcimento dei danni, estesa solidalmente alla [OSCURATO:PERSONA], per l’indebito sfruttamento della stazione radiofonica; adduce di avere contestato la ricorrenza dell’inadempimento contrattuale, facendo rilevare che, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni (Permesso di costruire n. 16/2003 — Decreto di svincolo idrogeologico n. 1/2003 e Provvedimento di autorizzazione paesistica n. 5/2003), aveva realizzato un nuovo e diverso traliccio ove allocare gli impianti di radiotrasmissione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il traliccio acquistato da Onyx era risultato inadeguato, in quanto irregolare e privo delle autorizzazioni amministrative necessarie; sul nuovo traliccio, differente per dimensioni ed ubicazione da quello exOnyx di Rampani, erano allocati gli impianti di radiodiffusione di [OSCURATO:PERSONA]; analoghe difese venivano svolte da [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza n. 371/2016, il Tribunale di Como aveva respinto le domande attoree, ritenendole infondate, in considerazione: i) delle risultanze della CTU, da cui era emerso che esistevano due tralicci; uno realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in forza di permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lanzo d'Intelvi in data 29/08/2003 su porzione di area di proprietà comunale, oggetto di concessione di diritto di superficie del 19/09/2009, su cui erano presenti apparecchiature ricetrasmittenti; l’altro, a distanza di 1,2 metri dalla recinzione dell'area ove insisteva il traliccio n. 1, oggetto del contratto del 7/09/2001, sul quale non risultava fissata alcuna antenna; ii) del contegno tenuto da parte attrice in seguito all'espletamento della CTU: non aveva mosso contestazioni, non aveva formulato osservazioni, non si era presentata in udienza e non aveva depositato memorie conclusive; iii) della mancata dimostrazione dei danni asseritamente subiti e della ricorrenza di un inadempimento solutoriamente rilevante; la Corte d’appello di Milano, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha accolto il gravame della Onix ed ha riformato integralmente la decisione del Tribunale di Como; segnatamente, ha dichiarato risolto per inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto di cessione di postazione radiofonica, ha disposto l'immediato rilascio della postazione radiofonica e l'asportazione di tutti i materiali infissi; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione; ha regolato le spese di lite; per quanto ancora di interesse, ha ritenuto sussistenti l'inadempimento contrattuale e la violazione del divieto di ospitare o di cedere la postazione a terzi, perché il nuovo traliccio era stato realizzato nell'identica collocazione geografica di quello di Onyx, nel medesimo Comune, nel medesimo mappale, nel medesimo fazzoletto di terra di 16 mt a suo tempo ricavato nel bosco dalla cedente, collegato al medesimo cavidotto elettrico da questa realizzato e, soprattutto, fondato sul medesimo titolo abilitativo (la concessione n. 5/2000), costituente l'atto presupposto dei titoli abilitativi di "trasferimento" prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]; ha concluso che gli atti autorizzativi richiamati dalla odierna ricorrente riguardavano la mera modifica e l’adeguamento dell'impianto esistente e che erano posti in essere nella qualità di cessionaria dell'impianto, vincolata, peraltro, a non cedere o consentire l'utilizzo del medesimo a terzi; di qui il grave inadempimento atto a giustificare la risoluzione del contratto e l’obbligo di rilascio e di asporto di tutti i materiali infissi e l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti, stante il mancato introito dei diritti di sfruttamento, anche mediante concessione a terzi, oltre che del corrispettivo dell'atto di cessione; il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo è denunciato «Travisamento della prova- Erronea lettura delle risultanze della CTU. La asserita identità tra il traliccio ovvero la postazione utilizzata da [OSCURATO:SOCIETA] e quella compravenduta da Onyx di Rampani contraddetta da uno specifico atto processuale, nella specie la C.T.U. esperita in primo grado»; la tesi della società ricorrente è che quanto affermato dalla Corte territoriale - cioè che dalla CTU era emerso che era stata realizzata una postazione «nell'identica collocazione geografica di quella di Onyx, nel medesimo Comune, nel medesimo mappale, nel medesimo fazzoletto di terra di 16 mt a suo tempo ricavato nel bosco dalla cedente, collegata al medesimo cavidotto elettrico da questa realizzato e, soprattutto, fondata sul medesimo titolo abilitativo (la concessione n. 5/2000)» - sarebbe frutto di un travisamento delle informazioni rinvenibili dall’elaborato peritale che avrebbe, al contrario, rilevato che non vi era alcuna identità tra il traliccio, ove risultavano allocati gli impianti di radiodiffusione della [OSCURATO:SOCIETA], e quello oggetto di cessione da parte della società Onyx di Rampani in data 7/09/2001, che vi erano due diverse postazioni o strutture porta antenne e che solo quella da lei utilizzata era stata realizzata in forza di permesso di costruire n. 16/2003 del 25/08/2003, rilasciato dal Comune di Lanzo d'Intelvi, mentre su quella ceduta dalla Onyx di Rampani non risultavano installate apparecchiature ricetrasmittenti ed impianti diffusori di sorta; 1.1) la prima questione che il Collegio deve affrontare riguarda la deducibilità del vizio di travisamento della prova; a tal proposito va, innanzitutto, chiarito che se il travisamento della prova maschera un tentativo di far rivivere il vizio di insufficienza della motivazione esso certamente non è più deducibile a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ. che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione(Cass. 03/11/2020, n.24395); 1.2) in seconda battuta – e la questione è più complessa - occorre stabilire se, una volta escluso che la parte ricorrente abbia sostanzialmente lamentato l’insufficienza della motivazione, vi sia spazio per dedurre un errore di percezione dell’informazione probatoria (ricadente sul contenuto oggettivo “ della prova: demonstratum, denunciabile quale error in proce dendo , per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ.”: Cass. 12/04/2017, n. 9356); va dato atto che nella giurisprudenza di legittimità si registrano posizioni non univoche riguardo alla deducibilità del vizio di travisamento della prova; non ignora, infatti, il Collegio che, a fronte di decisioni inclini ad ammettere la sussistenza di un vizio di travisamento delle prove, ben distinto, beninteso, da quello di "valutazione delle prove" – che si sostanzia inerrore sul significante, cioè nella postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi diprova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente "inventate" dal giudice (Cass. 07/01/2021, n. 49; Cass.21/01/2020, n. 1163;Cass. 05/11/2018, n. 28174); per scorgere il quale ci si deve avvalere del criterio, di cui all' art. 395 cod.proc.civ., n. 4, dettato per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, deltravisamento di un "dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi" ed inoltre "decisivo") – ve ne sono altrettante che, premesso che l'ipotesi del travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale, ammettono la deducibilità di detto vizio cassatorio (cfr., senza pretesa di esaustività, Cass. 11/03/2022, n.7974 ; Cass. 04/03/2022, n.7187; Cass.26/07/2021, n.21407; Cass. 21/01/2020, n.1163; Cass.14/02/2020, n. 3796); nel caso di specie, nondimeno, appare evidente che nemmeno in astratto ricorrerebbe il vizio di travisamento della prova, perché le critiche mosse alla sentenza impugnata si muovono sul piano della valutazione (e non della percezione) del contenuto della CTU; la Corte territoriale, infatti, non ha negato che la postazione oggetto di causa fosse diversa da quella di Onyx, avendo invece ritenuto, facendo leva sulla CTU, che detta postazione era stata «realizzata nell’identica collocazione geografica di quella di Onyx, nel medesimo Comune, nel medesimo mappale, nel medesimo fazzoletto di terra di 16 mq a suo tempo ricavato nel bosco dalla cedente, collegata al medesimo cavidotto elettrico da questa realizzato e, soprattutto, fondata sul medesimo titolo abilitativo (la concessione n. 5/2000)» e avendo altresì rilevato che nella convenzione tra la odierna ricorrente ed il Comune di Lanzo d’Intelvi era stata non solo richiamata la concessione n. 5/2000, ma era stato «disposto lo smaltimento (ossia la rimozione del vecchio traliccio che era stato realizzato in base a detta autorizzazione …”dispone di smaltire il vecchio traliccio”…)», sicché non era stata realizzata una postazione autonoma, non soggetta ai precedenti vincoli contrattuali, ma il trasferimento della vecchia postazione, nel tentativo di «far perdere all’originaria concedente la titolarità»dell’impianto; peraltro, la Corte ha affermato che [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado, nelle proprie difese, aveva ammesso chiaramente che l’intervento autorizzato era stato di « mera modifica ed adeguamento dell’impianto esistente, posto in essere nella qualità di cessionario dell’impianto, vincolato peraltro a non cedere o consentire l’utilizzo del medesimo a terzi»; il mezzo impugnatorio, dunque, non merita accoglimento; 2) con il secondo motivo è denunciato un ulteriore travisamento della prova quanto all’asserita identità del titolo abilitativo della nuova postazione eretta da [OSCURATO:SOCIETA] e quella ex Onyx di Rampani, ossia la concessione n. 5/2000, contraddetta da specifici atti processuali, nella specie: i) la C.T.U.; ii) la Convenzione con il Comune di Lanzo d'Intelvi (prot. 5282 del 19/09/2009); iii) il permesso di costruire n. 16/2003, rilasciato a [OSCURATO:SOCIETA]; iv) il Decreto di svincolo idrogeologico n. 1/2003; iv) l'Autorizzazione paesistica n. 5/2003; la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il titolo abilitativo della postazione di radiodiffusione ex Onyx di Rampani e quella ex novo eretta da Media n ews fo sse il medesimo, nella specie, l'autorizzazione 5/2000, richiamando, a sostegno di tale convincimento, la convenzione del 2009 tra l'odierna deducente e l'ente locale, là dove sarebbe stato espressamente richiamato «il titolo di Onyx ((...) “vista l'autorizzazione edilizia n. 05/2000”»; tale statuizione dovrebbe essere cassata, ad avviso della ricorrente, atteso che: 1) la CTU esperita in primo grado avrebbe confermato che la postazione di radiodiffusione su cui insistevano gli impianti di radiodiffusione nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] era stata autorizzata dal Comune di Lanzo d'Intelvi con permesso di costruire n. 16/2003 in data 25/08/2003 e non già con autorizzazione edilizia n. 5/2000; 2) la convenzione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA] e l'ente locale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] - prot. 5282 — aveva ad oggetto la concessione del diritto di superficie di una porzione dell'area situata in località Sighignola, al mappale 3328, di proprietà comunale e prevedeva che il diritto di superficie avrebbe avuto durata di 30 anni e avrebbe riguardato una porzione della superficie di mq 16,00, come individuata sugli elaborati grafici facenti parte del permesso di costruire n. 1536/2003, e non permetteva di inferire la riconducibilità del nuovo traliccio di [OSCURATO:SOCIETA], realizzato nel 2003, all'autorizzazione edilizia a fondamento dell'edificazione della postazione ex Onyx di Rampani del 2000; 3) la Convenzione del 2009 tra [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Lanzo d'Intelvi non conteneva alcuna disposizione relativa allo smaltimento del vecchio traliccio; 4) il permesso di costruire n. 16/2003, rilasciato alla [OSCURATO:SOCIETA], il Decreto di svincolo idrogeologico n. 1/2003 e l'Autorizzazione paesistica n. 5/2003 acclarerebbero l'identità e l’unicità del nuovo traliccio di [OSCURATO:SOCIETA]; 2.1) il motivo qui scrutinato, pur denunciando il travisamento delle prove, si concretizza nella denuncia di insufficienza della motivazione, non più deducibile, come già detto, a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. 03/11/2020, n.24395); a p. 14 del ricorso, non a caso, si legge: «non risulta intellegibile il motivo per cui, ad avviso della Corte, la citazione dell’autorizzazione edilizia del 2000 sia prevalente rispetto all’analoga indicazione del titolo abilitativo del nuovo traliccio [OSCURATO:SOCIETA]… e rimangono oscure le argomentazioni in forza delle quali il mero richiamo nelle premesse della Convenzione 2009 acclari la riconducibilità del nuovo traliccio di [OSCURATO:SOCIETA] realizzato nel 2003 all’autorizzazione edilizia a fondamento dell’edificazione della postazione exOnyx di Rampani del 2000 …»; meramente assertiva si rileva, invece, la negazione che nella Convenzione del 2009 tra Medianewse il Comune di Lanzo d’Intelvi fosse disposto lo smaltimento del vecchio traliccio; la società ricorrente si limita a sostenere che in alcuna parte della Convenzione era contenuta tale prescrizione; l’affermazione secondo cui il permesso di costruire n. 16/2003, il decreto di svincolo idrogeologico n. 1/2003 e l’autorizzazione paesistica n. 5/2003 acclarerebbero l’identità e l’unicità del nuovo traliccio di Median ews è supportata solo tramite un rinvio documentale, insufficiente a soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., anche declinato secondo le indicazioni della recente sentenzaCEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, volto alla semplificazione dell'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo alla garanzia della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, onde scongiurare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, allo scopo di non trasformare il principio di autosufficienza del ricorso in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (al p.to 81 in motivazione); non secondario è il fatto che non si comprende il significato della censura, stante che le argomentazioni difensive della ricorrente mirano a dimostrare che i tralicci e/o le postazioni erano due: quella exnovo da lei edificata e quella ex Onyx di Rampa ni, a suo parere, inutilizzabile; 3) con il terzo motivo alla sentenza impugnata si addebita l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cod.proc.civ. n. 5: l'edificazione del nuovo e diverso traliccio, ove sono risultati allocati gli impianti di diffusione di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza del permesso di costruire n. 16/2003 e la titolarità del detto permesso in capo alla sola [OSCURATO:SOCIETA]»; la Corte territoriale non avrebbe esaminato la CTU svolta in primo grado né il permesso di costruire n. 16/2003 ed i connessi provvedimenti autorizzatori (Decreto di svincolo idrogeologico e Autorizzazione paesistica) rilasciati alla [OSCURATO:SOCIETA] per l'edificazione del nuovo traliccio e neppure avrebbe tenuto conto del comportamento processuale tenuto da Onyx di Rampani e non si sarebbe avveduta della mutata linea difensiva assunta in secondo grado rispetto alla prima fase del giudizio: l’attrice in primo grado aveva sostenuto che era stato accertato che nella posizione oggetto di cessione insisteva altra emittente identificata in [OSCURATO:PERSONA] di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Porlezza, che aveva riportato gravi danni patrimoniali a causa dell'inadempimento contrattuale del contratto convenuto con MedianewsS.r.l. e a causa dell'indebito sfruttamento della suddetta postazione radiofonica da parte di MedianewsS.r.L. e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; in sede di CTU, l’attrice avevadovuto ammettere che il traliccio identificato con il numero 2 dal CTU era quello cui si riferiva il contratto del 07/09/01 e non quello ove si trovavano le apparecchiature ricetrasmittenti di [OSCURATO:PERSONA] e Radionews; non aveva disconosciuto le risultanze della CTU, non aveva depositato osservazioni, non si era più presentatain udienza e neppure aveva depositato le memorie conclusive; in sede di appello, mutando la propria tesi difensiva, avrebbe sostenuto che, seppur distinto, il traliccio realizzato da Medianewsera un adattamento/adeguamento della vecchia postazione; il motivo non merita accoglimento; la sentenza impugnata ha ritenuto che l’autorizzazione n. 5/2000 era l’atto presupposto dei titoli abilitativi di trasferimento prodotti dalla odierna ricorrente (p. 5), agli atti autorizzativi richiamati da Medianewsfa riferimento anche a p. 6: il che significa che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, essa non è incorsa affatto nell’omesso esame imputatole; analoghe conclusioni devono trarsi relativamente alla CTU alle cui risultanze la Corte territoriale fa riferimento; il fatto storico rappresentato dai provvedimenti autorizzatori e dalla CTU è stato infatti preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr., ex multis , Cass. 8/02/2022, n.5494 ); tanto basta secondo la giurisprudenza di questa Corte a negare la ricorrenza del vizio di omesso esame; 4) con il quarto motivo è denunciata «Violazione dell'art. 1, comma 5, L. 122/98 e dell'art. 87 D. Lgs. 259/2003 e travisamento della prova. Errata interpretazione ed evidente confusione della Corte milanese in ordine ai titoli abilitativi indispensabili per la edificazione di tralicci e agli organi amministrativi competenti al rilascio, ossia gli enti locali, rispetto alle autorizzazioni necessarie per il trasferimento e/o la modifica degli impianti di radiodiffusione e agli organi amministrativi competenti, ossia gli [OSCURATO:PERSONA] del Ministero delle Comunicazioni, oggi M.i.S.E.»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte milanese ha sostenuto che l'autorizzazione n. 5/2000 costituiva l'atto presupposto dei titoli abilitativi di "trasferimento" prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] e che gli atti autorizzatori invocati dalle convenute avevano ad oggetto, appunto, non la realizzazione di un nuovo impianto di radiodiffusione, ma «un'istanza di trasferimento impianto in altra postazione limitrofa»; il giudice a quo, secondo la rappresentazione della ricorrente, avrebbe confuso i titoli abilitativi necessari per edificare un traliccio, una torre ovvero unqualsiasi altro manufatto deputato ad ospitare impianti di radiodiffusione, con le autorizzazioni necessarie per trasferire un impianto diffusivo deputato ad irradiare il segnale radio nel bacino d'utenza di pertinenza da un sito trasmissivo ad un altro; la ricorrente sostiene, in particolare, di avere ottenuto dal Comune di Lanzo d'Intelvi il permesso di costruire per la edificazione di un nuovo traliccio, a proprie spese e nella propria titolarità, edificato su proprietà comunale oggetto di debita Convenzione di diritto di superficie e di aver avanzato una differente istanza, quale concessionaria radiofonica in ambito locale —conc. prot. 906523 ex [OSCURATO:PERSONA] – all'[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia del Ministero delle Comunicazioni, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'impianto diffusore operante con frequenza 98,300 MHz dalla postazione di [OSCURATO:PERSONA] (CO) a Lanzo d'Intelvi, località Sighignola (CO); analogamente [OSCURATO:PERSONA] S .a. S ., quale concessionaria radiofonica in ambito locale — con. Prot. 905502 [OSCURATO:PERSONA] FM - avrebbe formulato istanza di delocalizzazione del diffusore operante sulla frequenza 91,900 MHz a Lanzo d'Intelvi località Sighignola (CO) nel 2008, cinque anni dopo il permesso di costruire del nuovo traliccio di [OSCURATO:SOCIETA] al competente I.T. del Ministero delle Comunicazioni, poi assentito; il motivo è inammissibile per la novità delle questioni dedotte; la ricorrente, infatti, pretende di prospettare in sede di legittimità un error in iudicando senza svolgere l'attività di allegazione evidenziatrice del se e del come detta questione era stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, tanto più considerando che la sentenza impugnata nulla dice sulla questione stessa; deve applicarsi l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prim a di esaminarne il merito (Cass. 18/05/2022, n. 15924 ); 5) con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza della Corte d'Appello di Milano per «Travisamento della prova e delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai dedotti interventi di adattamento / adeguamento della vecchia postazione. Contrasto dell'assunto con: i) le risultanze della CTU; ii) il permesso di costruire n. 16/2003 e i connessi titoli autorizzatori; iii) le difese assunte dalla ricorrente in primo e secondo grado»; mancherebbe, secondo la ricorrente, il supporto dimostrativo all’affermazione con cui la sentenza impugnata ha escluso la esistenza di una nuova postazione, perché, invece, sarebbe stata adattata/integrata quella precedente; l’affermazione della sentenza impugnatacontraste rebbe con il permesso di costruire n. 16/2003 rilasciato dal Comune di Lanzo d'Intelvi in forza del quale la deducente aveva realizzato ex novo un traliccio con caratteristiche strutturali differenti quanto a dimensioni e quanto ad altezza, a distanza di diversi metri dalla postazione ex Onyx di Rampani, in una posizione differente e su un’area oggetto di specifica concessione in suo favore da parte del Comune di Lanzo d'Intelvi, come comprovato dal le fotografie e da i titoli abilitanti (Decreto di svincolo idrogeologico e Autorizzazione paesaggistica) allegati; peraltro, rileva la ricorrente il contratto di cessione del 7 settembre 2001 le vietava di ospitare o cedere la postazione cedutale a terzi, ma non di chiedere ed ottenere dagli enti competenti il permesso diedificare un nuovo traliccio; questo motivo, attraverso la deduzione di un vizio di travisamento delle prove, sollecita in realtà un diverso apprezzamento del corredo probatorio che non può essere accolto, perché si pone al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità, i cui caratteri morfologici e funzionali impediscono una rivisitazione delle quaestionesfacti; 6) con il sesto motivo la ricorrente denuncia «Travisamento della prova e delle difese di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine alle presun te ammissioni difensive della ricorrente circa i dedotti interventi di modifica ed adeguamento dell'impianto esistente»; la ricorrente sostiene che in nessuno scritto difensivo aveva ammesso «come l'intervento oggetto degli atti autorizzativi richiamati, sia di mera modifica ed adeguamento dell'impianto esistente», avendo dato semmai atto di avere sostenuto spese per regolarizzare la postazione acquisita e di aver provveduto a erigere un nuovo traliccio, attesa l'inadeguatezza del vecchio traliccio all'uso per cui era stato acquistato, l'irregolarità del medesimo rispetto alla normativa ARPA e l'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie; il motivo è inammissibile; il vizio dedotto avrebbe giustificato, ove in concreto ricorrente, la revocazione della sentenza impugnata, traducendosi in un asserito errore di fatto, consistente in una svista materiale su circostanze di fatto evincibile direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; 7) con il settimo motivo si addebita alla sentenza impugnata l’«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 cod.proc.civ. n. 5: l'assenza in capo alla Onyx di Rampani dei requisiti di legge per l'esercizio dell'impianto di diffusione e la sostanziale inammissibile disattivazione degli impianti di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] nell'ipotesi di acclarata risoluzione contrattuale»; la Corte d'Appello avrebbe pronunciato la risoluzione del contratto e disposto la retrocessione degli impianti a favore della Onyx, nonostante essa non possedesse i requisiti giuridico - amministrativi per l'esercizio dell'impianto - l'art. 1, comma 2 - bis, D.L. n. 6/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 66/2001, infatti, per l'esercizio dell'attività radiofonica richiede la natura giuridica di società di persone, di capitali, di associazione o di cooperativa – e non avrebbe tenuto conto delle implicazioni in ordinealla disattivazione degli impianti 98,300 MHz e 91 ,900 MHz, regolarmente autorizzati dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], asserviti a reti di comunicazione elettronica delle emittenti radiofoniche di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); anche questo motivo presta il fianco ad una dichiarazione di inammissibilità, perché la censura, ricondotta alla violazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., non risulta sostenuta dall'assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione. Essa risulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l'onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario(ex plurimis, cfr., di recente, Cass.10/06/2022, n.18841); 8) con l’ottavo ed ultimo motivo alla sentenza impugnata è rimproverata la «Violazione dell'art. 2697 cod.civ. in rapporto al mancato assolvimento dell'onere della prova circa il danno asseritamente patito da [OSCURATO:PERSONA] 3 di Rampani»; oggetto di censura è la statuizione relativa alla quantificazione del danno giustificata dalla «particolare posizione della postazione radiofonica e dal mancato introito dei diritti di sfruttamento, anche mediante concessione a terzi concordata, oltre che il corrispettivo dell'atto di cessione»: secondo la ricorrente la particolare posizione della postazione, dedotta dalla Corte milanese, sarebbe affermazione tanto generica quanto indimostrata e priva di collegamento di sorta rispetto alla determinazione economica del danno: quanto al mancato introito dei diritti di sfruttamento sarebbe stato documentalmente provato in giudizio che [OSCURATO:PERSONA] non pagava alcun canone di locazione a [OSCURATO:SOCIETA], ma era tenuta asostenere i costi dell'energia elettrica; in merito al corrispettivo dell'atto di cessione, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che nel 2001 era stata corrisposta la somma non irrilevante di 100.000.000 delle vecchie lire per acquistare un traliccio ed un impianto di diffusione risultati privi delle necessarie autorizzazioni ministeriali e che nel 2003 era stata costretta a sostenere i costi per l'edificazione di un nuovo traliccio ove delocalizzare l'impianto di diffusione acquisito: costi che non avrebbe avuto alcuna ragione di sostenere se la postazione ex Onyx di Rampani fosse stata legittimamente utilizzabile e non avesse presentato irregolarità tali da renderlo inidoneo all'utilizzo per cui era stato compravenduto; né la Corte d'Appello avrebbe tenuto conto della circostanza documentalmente provata e mai contestata che era tenuta a corrispondere al Comune di Lanzo d'Intelvi per la concessione del diritto di superficie trentennale la somma di € 4.800,00; il motivo è inammissibile; un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod.civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giusta Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054 e successiva giurisprudenzaconforme); 9) ne consegue l’inammissibilità del ricorso; 10) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 11) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,