CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12340/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle part-i) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La sentenza della Corte di appello impugnata è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale. Il ricorso, in ordine al quale il difensore ha presentato motivi nuovi ,è, pertanto, inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. La Corte territoriale, pertanto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, nell'accogliere la richiesta non deve motivare su punti dedotti nell'atto di impugnazione qui in esame. Quanto alla sollevata questione del precedente giudicato in ordine al capo I), anche essa oggetto di rinunzia in appello, si tratta di questione che presuppone verifica di fatto come emerge dalle stesse argomentazioni difensive, così da non potersi porre neppure alcuna questione di rilevabilità di ufficio posto che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione. (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma