CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46079/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 20/06/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, ricondotti al reato previsto dall'art. 319 -quater cod. pen. i fatti concussivi per i quali era intervenuta condanna all'esito del giudizio di primo grado (capi A)- B) - C), ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati ai capi H) ed I) ed ha invece confermato il giudizio di responsabilità per i capi sub A-B-C) (quanto ai capi A-C) nella forma tentata) e per il delitto di truffa (capo J). A Tuccillo, ufficiale giudiziario in servizio presso il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, è contestato:-di aver tentato di indurre l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito di una procedura di sfratto, a versargli somme di denaro facendole capire che, in assenza di detta elargizione, avrebbe rinviato a tempo indeterminato la pratica (Capo a); - aver indotto l'Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] a corrispondergli la somma di 500 euro nell'ambito di una procedura esecutiva anche in questo caso facendole capire che, in assenza di detta elargizione, avrebbe rinviato la pratica oppure fatto in modo che la procedura in questione si chiudesse con esito negativo (Capo B); - tentato di indurre [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere denaro nell'ambito di una procedura esecutiva di sfratto (capo C); - di aver truffato, nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un precetto per 2.254,38 euro, facendosi consegnare la somma in contante di 2.400 euro, senza rilasciarle ricevuta, e versando la somma di 2.314 euro (Capo 3). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando sei motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed alle risposte fornite dalla Corte ai motivi di appello dedotti sul punto, con particolare riguardo alla esistenza di un sentimento di acredine e di ostilità che la dichiarante avrebbe avuto nei riguardi dell'imputato, che aveva accusato il padre della stessa dichiarante di essere un usuraio; in tal senso erano state richiamate dal ricorrente le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe spontaneamente fatto riferimento alle pressioni ricevute dalla Antifora affinchè anch'essa denunciasse il Tuccillo (sul tema è stata prodotta la lettera della teste). Il risentimento sarebbe derivato anche dal comportamento tenuto dall'imputato in una procedura esecutiva in cui lo stesso genitore della persona offesa sarebbe stato creditore procedente. Considerazioni analoghe vengono compiute per la deposizione di Pandolfo, il cui contenuto sarebbe stato travisato. Né si sarebbe tenuto conto delle deposizioni dei testi a discarico, di cui molti avvocati, che avevano escluso di aver ricevuto richieste di denaro dall'imputato, ovvero di colleghi dell'imputato, che pure avevano riferito delle "vicissitudini" di quella struttura, delle ispezioni ricevute, dell'avvenuto arresto di un ex dirigente. 2.2.Con il secondo motivo di deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi A)- B); non sarebbe stato spiegato in cosa sarebbe consistita l'attività di induzione e, in particolare, la condotta persuasiva e condizionante (così il ricorso), essendosi limitati i Giudici di merito a valorizzare quanto dichiarato dalla persona offesa che, tuttavia, si era limitata a riferire solo percezioni ed elaborazioni soggettive. 2 /,_ L'assunto è che la richiesta di denaro di per sé non costituirebbe reato, tenuto conto che nei riguardi di Tuccillo nulla di irregolare è stato mai accertato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della deposizione della teste avv. [OSCURATO:PERSONA] che in dibattimento avrebbe negato dì avere ricevuto richieste di denaro da parte dell'imputato per accelerare lo sfratto (il tema attiene ai fatti contestati al capo C). 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo C); si sostiene che, diversamente dagli assunti accusatori, il primo accesso all'immobile per la consegna vi fu e non fu condizionato ad alcunchè. 2.5. Con il quinto ed il sesto motivo si deduce violazione di legge - anche processuale- e omessa motivazione quanto al capo 3); non sarebbe stata fornita la prova né della richiesta di denaro da parte dell'imputato (la stessa persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito che la richiesta fu fatta da una donna), e neppure della dazione del denaro, atteso che la persona offesa avrebbe riferito di aver consegnato la somma al marito e non vi sarebbe prova della successiva dazione da questi all'imputato. Si aggiunge che nell'atto di appello era stata dedotta la inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., delle dichiarazioni della persona offesa, atteso che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato chiesto l'ascolto della fonte diretta, cioè del di lei marito, e che su detta richiesta il Tribunale si era riservato, senza poi decidere. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, in cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. L'intero ricorso è strutturato su un tema fondante, quello cioè della attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], principale fonte di accusa nei riguardi di Tuccillo, e da altre deposizioni che pure sono state utilizzate in chiave accusatoria. Sul tema è utile evidenziare che sia il legislatore del 1930, sia il legislatore repubblicano hanno dedicato scarsissima attenzione alla definizione del valore processuale delle singole fonti di prova, rifiutando il sistema della prova legale a favore di un sistema fondato sul c.d. libero convincimento del giudice, principio che ha trovato esplicita formulazione negli artt.192, comma 1, 189 e 193 cod. proc. pen. Ogniqualvolta il legislatore ha posto dei limiti al principio del libero convincimento dei giudice, ciò ha fatto non tanto imponendogli un risultato conoscitivo quanto, piuttosto, proibendogliene uno, considerato potenzialmente errato. Si può quindi affermare che il legislatore in talune ipotesi ha autorizzato il Giudice a ritenere provato un determinato fatto solo perché rappresentatogli da un unico mezzo di prova, e purchè non sussistano ragioni che consiglino di svalutarne il valore.Tale è appunto l'ipotesi della testimonianza che, come si afferma, "fa prova sino a prova contraria". Il fondamento di tale asserto è rinvenibile non solo nella riconosciuta generale capacità a testimoniare, ma soprattutto in un complesso di regole di esperienze ritenute astrattamente valide ed affidabili. La prima di tali regole è quella della normale terzietà del teste; la seconda è invece, desumibile dal riconoscimento anche alla persona offesa della possibilità di testimoniare dato che, evidentemente, essa non viene considerata di per sé come portatrice di un interesse di per sé inquinante. Ciò è possibile in forza di un ulteriore presunzione, e cioè che, di solito, chi comunica a terzi un fatto dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di relazione) e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (principio di normalità), e ciò specialmente se dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità). Peraltro l'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, come nel caso di specie ha argomentato il ricorrente, lungi dal condurre il teste sempre a riferire cose false, può costituire la causale per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate. Tali considerazioni spiegano allora perché la presunzione di attendibilità della testimonianza sia solamente generica e "juris tantum", in quanto suscettibile di prova contraria, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa. Verifica che, non necessitando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell'attendibilità intrinseca della deposizione. Necessario e sufficiente sarà perciò che, in omaggio ai su riferiti principi di affidabilità, normalità e responsabilità, la deposizione sia resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile e reale interesse inquinante. In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della completezza, ciò che deve essere verificato è che la deposizione sia internamente logica e coerente, priva di contraddizioni e che non sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali parimenti attendibili o con elementi "aliunde" accertati con i caratteri della certezza. La testimonianza deve essere, inoltre, dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provare e questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di rappresentare il fatto e quanto più l'oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare. Infine, giova sicuramente all'attendibilità della testimonianza la circostanza che il fatto sia analiticamente esposto, attesa la regola di esperienza secondo cui la menzogna è genericamente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali. Se così è, allora appare altresì chiaro che la garanzia della legittimità della verifica appena descritta è costituita dal contraddittorio delle parti nell'assunzione della prova: quanto più è pieno il contraddittorio, tanto più completa ed affidabile potrà ritenersi la suddetta verifica. 3. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati chiarendo come: a) l'avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia ricostruito i fatti con adeguata precisione; b) nessun elemento inquinante sia emerso in concreto rispetto alle dichiarazioni della teste; c) le dichiarazioni in questione siano supportate da solidi elementi di riscontro, relativi a segmenti costitutivi della ricostruzione accusatoria, quali la dazione delle somme di denaro all'imputato, osservata direttamente dagli agenti di polizia giudiziaria a cui preventivamente la Antifora si era rivolta in occasione dei fatti di cui al capo B); d) la tesi dell'imputato, secondo cui egli avrebbe ricevuto il denaro senza tuttavia sapere dei motivi per i quali l'Antifora ebbe a consegnarlo e che proprio in ragione dello stupore di quella dazione, egli non avrebbe fatto in tempo a restituire le banconote, sia dotato di una inesistente capacità persuasiva e come, diversamente dagli assunti difensivi, non assumono rilievo a discarico le dichiarazioni del teste Pandolfo (l'episodio è con estrema puntualità ricostruito e valutato a pagg. 3 e ss. della sentenza del Tribunale in cui si evidenzia il collegamento di quella dazione di denaro con l'attività del pubblico agente, odierno imputato); e) non assuma rilevanza a discarico nemmeno la deposizione, molto valorizzata in chiave difensiva, della teste Curci, commercialista amica dell'imputato, essendo stato evidenziato come tutta la ricostruzione difensiva- fondata sulla lettera scritta dalla teste all'imputato in cui si attribuisce alla Antifora la volontà inquinante di coinvolgerla in un'accusa ingiusta nei riguardi di Tuccillo- non spieghi la ragione per cui la Antifora si sarebbe dovuta recare dalla Curci per chiedere sostegno nell'accusare Tuccillo dopo quasi quattro anni dall'arresto di questi, dopo il rinvio a giudizio, tenuto conto peraltro di quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva escluso di aver sentito la Antifora proferire alla Curci l'invito a sostenere l'accusa contro l'imputato; f) le dichiarazioni della Antifora trovino indiretto riscontro nei fatti posti a fondamento del capo C), in relazione ai quali si è spiegato che l'imputato chiese denaro anche per quel che riguardava la pratica relativa alla procedura esecutiva cui era interessata [OSCURATO:PERSONA] e come dette richieste avessero per oggetto somme di denaro aggiuntive rispetto a quelle necessarie per la procedura (cfr. pag. 15 della sentenza di primo grado in cui si chiarisce che la Vitiello aveva ricevuto conferma del fatto che Tuccillo avesse chiesto delle somme di denaro aggiuntive tramite alcune mai (in atti) che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - domiciliatario del foro di Latina per la procedura- aveva inviato al difensore della stessa Vitiello, avv. [OSCURATO:PERSONA], senza la dazione della quale la stessa Ruoppolo si preoccupava che la Vitiello si sarebbe trovata in estrema difficoltà; g) le deposizioni della stessa Ruoppolo e di Pietroniro non siano in grado di scalfire il quadro accusatorio; h) i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen. i) quanto al resto di truffa, sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato e perché non sarebbe stata decisiva la mancata assunzione (per motivi di salute) del marito della teste Mattana. 4. Rispetto a tale robusta e adeguata trama motivazionale, i motivi rivelano la loro inammissibilità. Per come strutturati, i motivi esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica difettiva. Il ricorso è silente su punti costitutivi del ragionamento probatorio (la dazione di denaro all'imputato osservata direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziara, le mail ricevute dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'avv.ssa Ruoppolo, la serialità di episodi che indirettamente avallano il senso e la portata delle dichiarazioni del testi a carico e soprattutto quella della teste Antifora, le ragioni per cui anche testimoni diversi dalla Antifora dovrebbero accusare Tuccillo) ed è costruito su una frammentazione del materiale probatorio considerato solo in modo parziale. Un ragionamento probatorio segmentato in cui la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata e di quella di primo grado - ampiamente richiamata dalla Corte di appello- la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova. I giudici di appello, che pure hanno fatto ampio riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.Né assume decisivo rilievo l'assunto secondo cui la Corte non avrebbe considerato le numerose deposizioni di colleghi dell'imputato o di difensori che avrebbero riferito di non aver mai ricevuto richieste di denaro dall'imputato. Si tratta di un assunto, da una parte generico, non essendo stato chiarito nemmeno quali sarebbero le testimonianze non valutate, e dall'altro, manifestamente infondato, avendo la Corte di cassazione chiarito come la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che sì riferiscono all'imputazione, non determina automaticamente la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., neppure alla luce dell'art. 546 cod. proc. pen., così come riformato dalla legge n. 103 del 2017, se tali prove, come nel caso di specie, non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato "per relationem" dalla lettura della motivazione.(cfr., tra le altre, Sez. 3. N. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Né, ancora, assume rilievo il tema della mancata escussione, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., del marito della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (capo 3); il motivo è generico non essendo stato: a) nemmeno allegato il verbale di udienza in cui la richiesta sarebbe stata avanzata; b) spiegato cosa accadde al momento della chiusura dell'istruzione dibattimentale, cioè se la parte dedusse la circostanza che il Tribunale si era riservato di decidere o se rimase silente, così sostanzialmente mostrando di non avere più interesse a coltivare la richiesta. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile