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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 33850/2022

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ORDINANZA sul ricorso 27950/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1600/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/7/2019; 0202,2, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con sentenza del 31 luglio 2019 n. 1600 la Corte d'appello di Palermo, Prima Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile la revocazione ex articolo 395 nn.4 e 6 c.p.c. chiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che si era difeso personalmente - e avente ad oggetto la sentenza del 12 giugno 2015 n. 901 della medesima corte, Terza Sezione Civile, la quale aveva respinto domande risarcitorie per inadempimento contrattuale proposte dal Favata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso - illustrato anche con memoria -, da cui non si è difesa [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. È il caso di rilevare che la sentenza n. 901/2015 della corte territoriale era stata anche oggetto di ricorso ex articolo 360 c.p.c. proposto sempre dal Favata, rispetto al quale l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non si era difesa; detto ricorso era stato deciso da Cass. sez. 6-3, ord. 27 aprile 2017 n. 10404, che lo aveva dichiarato inammissibile.

In tale ordinanza - lo trascrive lo stesso ricorso ora in esame a pagina 22 -, dopo la descrizione dello svolgimento del processo che il giudice di legittimità dichiarava di apprendere non dal ricorso ma dalla sentenza impugnata ("l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo ... [OSCURATO:PERSONA] ... chiedendone la condanna «al risarcimento del danno» ... a fondamento della domanda dedusse di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, di essere stato sospeso dall'attività professionale con provvedimento del consiglio dell'Ordine degli Avvocati ... l'assicuratore aveva rifiutato di tenerlo indenne dei danni causati ai propri clienti nel periodo di sospensione ... sia il Tribunale di Palermo, sia la Corte d'appello ... hanno rigettato la domanda"), così ha motivato questa Suprema Corte la dichiarazione di inammissibilità del ricorso:"Il ricorso non contiene né una chiara descrizione del fatto, né una ordinata esposizione della successione delle fasi processuali, né una intelligibile indicazione dei motivi di censura; il ricorso si sostanzia invece in una disordinata esposizione di fatti e deduzioni, che non consentono a questa Corte non solo di cogliere l'essenza delle censure mosse alla sentenza ..., ma nemmeno di ricostruire la fattispecie ...

Esso è pertanto inammissibile per mancanza della chiara indicazione del fatto processuale, del contenuto della decisione impugnata e dei motivi di censura, in violazione dell'art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c. a pena di inammissibilità".

2. La situazione in cui si versa attualmente è del tutto analoga.

Il ricorso, infatti, non rispetta i canoni di cui all'articolo 366 c.pc. richiamati nel suddetto precedente, mescolando la narrazione dei fatti - effettuata d'altronde in modo tutt'altro che limpido - con censure eterogenee, senza consentire al giudice di cogliere appunto l'essenza delle censure, ma, in sostanza, affidandogli il compito di estrarle egli stesso da un ricorso completamente sciolto da ogni regola nella sua conformazione.

Inoltre, sempre come nel precedente caso, l'oggetto del ricorso si percepisce non tanto da esso stesso, bensì proprio dalla sentenza impugnata, il che costituisce ictu ocull una radicale deviazione dal paradigma impugnatorio.

Per di più, alcune delle molteplici e varianti censure - per quel tanto che se ne possa identificare il non ordinato e anzi scoordinato contenuto, affetto da una assoluta eterogeneità - si estendono anche alla sentenza di primo grado, così da trasformare la presente impugnazione in una sorta di - palesemente inammissibile - ripetizione del gravame.

3. Assorbito ogni altro profilo, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che l'intimata non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ORDINANZA sul ricorso 27950/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1600/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 31/7/2019; 0202,2, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Con sentenza del 31 luglio 2019 n. 1600 la Corte d'appello di Palermo, Prima Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile la revocazione ex articolo 395 nn.4 e 6 c.p.c. chiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che si era difeso personalmente - e avente ad oggetto la sentenza del 12 giugno 2015 n. 901 della medesima corte, Terza Sezione Civile, la quale aveva respinto domande risarcitorie per inadempimento contrattuale proposte dal Favata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso - illustrato anche con memoria -, da cui non si è difesa [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. È il caso di rilevare che la sentenza n. 901/2015 della corte territoriale era stata anche oggetto di ricorso ex articolo 360 c.p.c. proposto sempre dal Favata, rispetto al quale l'intimata [OSCURATO:PERSONA] non si era difesa; detto ricorso era stato deciso da Cass. sez. 6-3, ord. 27 aprile 2017 n. 10404, che lo aveva dichiarato inammissibile. In tale ordinanza - lo trascrive lo stesso ricorso ora in esame a pagina 22 -, dopo la descrizione dello svolgimento del processo che il giudice di legittimità dichiarava di apprendere non dal ricorso ma dalla sentenza impugnata ("l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo ... [OSCURATO:PERSONA] ... chiedendone la condanna «al risarcimento del danno» ... a fondamento della domanda dedusse di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, di essere stato sospeso dall'attività professionale con provvedimento del consiglio dell'Ordine degli Avvocati ... l'assicuratore aveva rifiutato di tenerlo indenne dei danni causati ai propri clienti nel periodo di sospensione ... sia il Tribunale di Palermo, sia la Corte d'appello ... hanno rigettato la domanda"), così ha motivato questa Suprema Corte la dichiarazione di inammissibilità del ricorso:"Il ricorso non contiene né una chiara descrizione del fatto, né una ordinata esposizione della successione delle fasi processuali, né una intelligibile indicazione dei motivi di censura; il ricorso si sostanzia invece in una disordinata esposizione di fatti e deduzioni, che non consentono a questa Corte non solo di cogliere l'essenza delle censure mosse alla sentenza ..., ma nemmeno di ricostruire la fattispecie ... Esso è pertanto inammissibile per mancanza della chiara indicazione del fatto processuale, del contenuto della decisione impugnata e dei motivi di censura, in violazione dell'art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c. a pena di inammissibilità". 2. La situazione in cui si versa attualmente è del tutto analoga. Il ricorso, infatti, non rispetta i canoni di cui all'articolo 366 c.pc. richiamati nel suddetto precedente, mescolando la narrazione dei fatti - effettuata d'altronde in modo tutt'altro che limpido - con censure eterogenee, senza consentire al giudice di cogliere appunto l'essenza delle censure, ma, in sostanza, affidandogli il compito di estrarle egli stesso da un ricorso completamente sciolto da ogni regola nella sua conformazione. Inoltre, sempre come nel precedente caso, l'oggetto del ricorso si percepisce non tanto da esso stesso, bensì proprio dalla sentenza impugnata, il che costituisce ictu ocull una radicale deviazione dal paradigma impugnatorio. Per di più, alcune delle molteplici e varianti censure - per quel tanto che se ne possa identificare il non ordinato e anzi scoordinato contenuto, affetto da una assoluta eterogeneità - si estendono anche alla sentenza di primo grado, così da trasformare la presente impugnazione in una sorta di - palesemente inammissibile - ripetizione del gravame. 3. Assorbito ogni altro profilo, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che l'intimata non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ar
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