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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39596/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il GUP di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate sicché, ritenute per il Turco le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa la recidiva, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la finale riduzione per la scelta del rito, aveva condannato il Ragniolo alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa ed il Turco alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa, applicando le pene accessorie conseguenti e le misure di sicurezza della libertà vigilata da eseguirsi a pena espiata;

2. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto ad entrambi la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed ha rideterminato la pena per il Ragniolo in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa e per il Turco in quella di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; ha revocato le pene della interdizione legale per il Ragniolo e sostituito, per il medesimo, la interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici per anni cinque;

3. ricorrono per cassazione sia il Ragniolo che il Turco tramite i rispettivi difensori: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, nell'interesse del Ragniolo, lamenta: 3.1.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624bis e 628 cod. pen.: rileva che la qualificazione dell'episodio di cui ai capi a) e b) in termini di rapina e non già di furto con strappo è il frutto di un travisamento del dato probatorio atteso che entrambe le vittime avevano confermato di aver sporto il braccio fuori dell'abitacolo permettendo così la sottrazione dell'orologio che avevano al polso senza alcuna "intromissione" all'interno del veicolo; sottolinea che la dinamica riferita dalle persone offese aveva dato conto del fatto che la violenza era stata esercitata soltanto sulla "res" non ostandovi le lesioni patite dall'Indaco in quanto compatibili con il delitto di furto; 3.1.2 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530 cod. proc. pen. e 337 cod. pen.: richiama la giurisprudenza della Corte in punto di resistenza "impropria" segnalando come la ricostruzione della fuga messa in atto dagli imputati non avrebbe consentito di ritenere realizzati i presupposti necessari per la integrazione del delitto in esame; 3.1.3 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62bis cod. pen., 3 e 27 Cost.: rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la condotta dell'imputato è stata senz'altro collaborativa avendo inoltre mostrato chiara resipiscenza anche attraverso il risarcimento del danno; osserva che tali considerazioni avrebbero meritato una maggiore attenzione comparativa da parte dei giudici di merito ai fini del riconoscimento delle sollecitate attenuanti generiche; 3.1.4 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 81 cod. pen.: rileva come, nel caso di specie, sia censurabile la misura dell'allontanamento del giudice dal minimo edittale in quanto intervenuta senza una adeguata motivazione; aggiunge che nessuna motivazione era stata resa sugli aumenti disposti per la continuazione; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato: argomenta in ordine alla opportunità di approfondire la tematica dei confini tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo in cui, certamente, una qualche dose di energia fisica finisce per dirigersi non soltanto sulla "res" ma anche sulla persona della vittima sottolineando come una interpretazione eccessivamente restrittiva finirebbe per essere sostanzialmente abrogativa della norma di cui all'art. 624bis cod. pen..

4. I ricorsi sono inammissibili.

I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 4.1 Il primo motivo del ricorso del Ragniolo e l'unico motivo del ricorso del Turco propongono all'attenzione del collegio la questione della corretta qualificazione del fatto di cui ai capi a) e b) in termini di furto "con strappo" piuttosto che in termini di rapina; la difesa del Ragniolo correda e sostiene il motivo denunziando in particolare il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice di merito in ordine alla circostanza, rappresentata dalla Corte di Appello, secondo cui i malviventi, per impossessarsi dell'orologio al polso delle vittime, si sarebbero introdotti con il corpo all'interno dell'abitacolo delle rispettive autovetture dopo aver indotto i conducenti ad arrestare la marcia con il trucco "dello specchietto".

Il rilievo non è consentito.

Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Bordello).

D'altra parte, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc.

Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).

In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca).

Detto questo, va rilevato che la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale non tanto valorizzando la circostanza evidenziata dalla difesa del Ragniolo in termini di travisamento quanto, piuttosto, lo strattonamento dell'orologio che le vittime avevano agganciato al polso sino a causare la rottura del cinturino in acciaio e, per quanto concerne in particolare l'Indaco, a cagionare le lesioni (non contestate) refertate a quest'ultimo e consistenti in un trama cranico non commotivo, nella contusione della spalla destra e del posto sinistro, nella escoriazione al polso sinistro con prognosi di 10 giorni.

Ed è proprio sulla scorta di questa ricostruzione (che prescinde dalla "introduzione" nell'abitacolo della vettura) che i giudici romani hanno potuto affermare che l'uso della forza fisica era stata esercitata prima di tutto sulla persona e poi sulla cosa e, perciò correttamente risolto, in diritto, la doglianza relativa all'inquadramento della condotta in esame nel delitto di rapina aggravata piuttosto che in quello di furto con strappo (cfr., Cass. Pen., 2, 19.12.2014 n. 2.553, Bocchetti) avendo peraltro questa Corte chiarito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa (cfr., Cass. Pen., 2, 18.12.2012 n. 3.366, [OSCURATO:PERSONA]).La decisione della Corte di Appello risulta dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (cfr., Cass. Pen., 2, 11.11.2010 n. 41.464, P.; Cass. Pen., 2, 19.12.2014 n. 2.553, Bocchetti; conf., anche, Cass. Pen., 2, 3.10.2006 n. 34.206, PG in proc.

Vaccaro; Cass. Pen., 2, 11.11.2010 n. 41.464, P.).

Per altro verso, si deve pure prendere atto che la difesa del Ragniolo non ha correttamente introdotto il vizio di travisamento della prova che avrebbe dovuto essere corroborato con la allegazione o riproduzione del suo contenuto in modo tale da consentire alla Corte di verificarne la effettività e la rilevanza senza dover procedere a non consentiti accertamenti in fatto (cfr., per tutte, Cass. Pen., 1, 4.5.2012 n. 25.834, PG in proc.

Massaro). 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso del Ragniolo: la Corte di Appello ha dato atto che dal verbale di arresto era risultato che i due imputati "per sottrarsi alle forze di polizia, procedevano a forte velocità, incuranti dei segnali semaforici e che, postosi un operante (isp.

Barbieri) sulla traiettoria di marcia dello scooter, invece di fermarsi, acceleravano in direzione dell'operante il quale, per evitare di essere investito, esplodeva un colpo in aria e solo dopo (e quindi non spontaneamente) gli imputati decidevano di invertire il senso di marcia ..." (cfr., dalla sentenza impugnata che ha dato conto anche delle lesioni riportate dagli operanti "a causa della condotta di guida tenuta dagli imputati").

Ed allora è proprio la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, e non oggetto di censure in termini di "travisamento", a dar conto di tutti i presupposti per la integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. essendo appena il caso di evidenziare che proprio il timore concreto di essere investito aveva indotto l'operante ad utilizzare l'arma in dotazione per esplodere un colpo in aria soltanto in tal modo riuscendo infine a scongiurare il peggio per la propria stessa incolumità.

Correttamente, perciò, la Corte di Appello ha potuto evocare la costante giurisprudenza anche di questa Sezione secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (cfr., Cass. Pen., 2, 17.10.2019 n. 44.840, Besana; Cass. Pen., 1, 4.7.2019 n. 41.408, Foriglio; Cass. Pen., 6, 6.11.2013 n. 4.391, Valiante ed altro; Cass. Pen., F, 10.9.2013 n. 40, E.; Cass. Pen., 2, 20.11.2009 n. 46.618, Corrado ed altri). 4.3 Passando al terzo motivo del ricorso del Ragniolo, si deve prendere atto della completa ed esaustiva motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto il motivo di impugnazione articolato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche: in particolare, i giudici del gravame hanno evidenziato non soltanto il comportamento tenuto dall'imputato in sede di convalida dell'arresto ma, per altro verso, la oggettiva gravità e l'allarme sociale suscitato dalla condotta tenuta dagli odierni ricorrenti nonché, infine, i plurimi e specifici precedenti penali che avevano giustificato la (non impugnata) dichiarazione di delinquente abituale.

I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone).

Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 4.4 Quanto, infine, al motivo articolato dalla difesa del Ragniolo sulla entità della pena, la difesa non tiene conto del fatto che essa è stata contenuta, per il delitto di rapina, nel minimo edittale quale rimodulato dall'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 36 del 2019 entrata in vigore in data antecedente la commissione dei fatti per cui è processo; ed è allora appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Il motivo sugli aumenti per la continuazione risulta infine del tutto generico atteso che la difesa si è limitata a contestare l'omessa motivazione dei (assolutamente ed oggettivamente contenuti) aumenti senza in realtà distinguere tra le diverse ipotesi di reato "satellite" cui, invece, e coerentemente, la Corte di Appello ha collegato degli aumenti del pari e proporzionalmente differenziati.

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il GUP di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate sicché, ritenute per il Turco le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, esclusa la recidiva, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la finale riduzione per la scelta del rito, aveva condannato il Ragniolo alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 2.000 di multa ed il Turco alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa, applicando le pene accessorie conseguenti e le misure di sicurezza della libertà vigilata da eseguirsi a pena espiata; 2. la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto ad entrambi la attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. ed ha rideterminato la pena per il Ragniolo in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa e per il Turco in quella di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200 di multa; ha revocato le pene della interdizione legale per il Ragniolo e sostituito, per il medesimo, la interdizione perpetua con quella temporanea dai pubblici uffici per anni cinque; 3. ricorrono per cassazione sia il Ragniolo che il Turco tramite i rispettivi difensori: 3.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, nell'interesse del Ragniolo, lamenta: 3.1.1 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624bis e 628 cod. pen.: rileva che la qualificazione dell'episodio di cui ai capi a) e b) in termini di rapina e non già di furto con strappo è il frutto di un travisamento del dato probatorio atteso che entrambe le vittime avevano confermato di aver sporto il braccio fuori dell'abitacolo permettendo così la sottrazione dell'orologio che avevano al polso senza alcuna "intromissione" all'interno del veicolo; sottolinea che la dinamica riferita dalle persone offese aveva dato conto del fatto che la violenza era stata esercitata soltanto sulla "res" non ostandovi le lesioni patite dall'Indaco in quanto compatibili con il delitto di furto; 3.1.2 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530 cod. proc. pen. e 337 cod. pen.: richiama la giurisprudenza della Corte in punto di resistenza "impropria" segnalando come la ricostruzione della fuga messa in atto dagli imputati non avrebbe consentito di ritenere realizzati i presupposti necessari per la integrazione del delitto in esame; 3.1.3 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62bis cod. pen., 3 e 27 Cost.: rileva che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, la condotta dell'imputato è stata senz'altro collaborativa avendo inoltre mostrato chiara resipiscenza anche attraverso il risarcimento del danno; osserva che tali considerazioni avrebbero meritato una maggiore attenzione comparativa da parte dei giudici di merito ai fini del riconoscimento delle sollecitate attenuanti generiche; 3.1.4 nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 133 e 81 cod. pen.: rileva come, nel caso di specie, sia censurabile la misura dell'allontanamento del giudice dal minimo edittale in quanto intervenuta senza una adeguata motivazione; aggiunge che nessuna motivazione era stata resa sugli aumenti disposti per la continuazione; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato: argomenta in ordine alla opportunità di approfondire la tematica dei confini tra il delitto di rapina e quello di furto con strappo in cui, certamente, una qualche dose di energia fisica finisce per dirigersi non soltanto sulla "res" ma anche sulla persona della vittima sottolineando come una interpretazione eccessivamente restrittiva finirebbe per essere sostanzialmente abrogativa della norma di cui all'art. 624bis cod. pen.. 4. I ricorsi sono inammissibili. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). 4.1 Il primo motivo del ricorso del Ragniolo e l'unico motivo del ricorso del Turco propongono all'attenzione del collegio la questione della corretta qualificazione del fatto di cui ai capi a) e b) in termini di furto "con strappo" piuttosto che in termini di rapina; la difesa del Ragniolo correda e sostiene il motivo denunziando in particolare il travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice di merito in ordine alla circostanza, rappresentata dalla Corte di Appello, secondo cui i malviventi, per impossessarsi dell'orologio al polso delle vittime, si sarebbero introdotti con il corpo all'interno dell'abitacolo delle rispettive autovetture dopo aver indotto i conducenti ad arrestare la marcia con il trucco "dello specchietto". Il rilievo non è consentito. Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG Bordello). D'altra parte, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Detto questo, va rilevato che la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale non tanto valorizzando la circostanza evidenziata dalla difesa del Ragniolo in termini di travisamento quanto, piuttosto, lo strattonamento dell'orologio che le vittime avevano agganciato al polso sino a causare la rottura del cinturino in acciaio e, per quanto concerne in particolare l'Indaco, a cagionare le lesioni (non contestate) refertate a quest'ultimo e consistenti in un trama cranico non commotivo, nella contusione della spalla destra e del posto sinistro, nella escoriazione al polso sinistro con prognosi di 10 giorni. Ed è proprio sulla scorta di questa ricostruzione (che prescinde dalla "introduzione" nell'abitacolo della vettura) che i giudici romani hanno potuto affermare che l'uso della forza fisica era stata esercitata prima di tutto sulla persona e poi sulla cosa e, perciò correttamente risolto, in diritto, la doglianza relativa all'inquadramento della condotta in esame nel delitto di rapina aggravata piuttosto che in quello di furto con strappo (cfr., Cass. Pen., 2, 19.12.2014 n. 2.553, Bocchetti) avendo peraltro questa Corte chiarito che la violenza necessaria per l'integrazione dell'elemento materiale della rapina può consistere anche in una spinta o in un semplice urto in danno della vittima, finalizzati a realizzare l'impossessamento della cosa (cfr., Cass. Pen., 2, 18.12.2012 n. 3.366, [OSCURATO:PERSONA]).La decisione della Corte di Appello risulta dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la "res" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta (cfr., Cass. Pen., 2, 11.11.2010 n. 41.464, P.; Cass. Pen., 2, 19.12.2014 n. 2.553, Bocchetti; conf., anche, Cass. Pen., 2, 3.10.2006 n. 34.206, PG in proc. Vaccaro; Cass. Pen., 2, 11.11.2010 n. 41.464, P.). Per altro verso, si deve pure prendere atto che la difesa del Ragniolo non ha correttamente introdotto il vizio di travisamento della prova che avrebbe dovuto essere corroborato con la allegazione o riproduzione del suo contenuto in modo tale da consentire alla Corte di verificarne la effettività e la rilevanza senza dover procedere a non consentiti accertamenti in fatto (cfr., per tutte, Cass. Pen., 1, 4.5.2012 n. 25.834, PG in proc. Massaro). 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso del Ragniolo: la Corte di Appello ha dato atto che dal verbale di arresto era risultato che i due imputati "per sottrarsi alle forze di polizia, procedevano a forte velocità, incuranti dei segnali semaforici e che, postosi un operante (isp. Barbieri) sulla traiettoria di marcia dello scooter, invece di fermarsi, acceleravano in direzione dell'operante il quale, per evitare di essere investito, esplodeva un colpo in aria e solo dopo (e quindi non spontaneamente) gli imputati decidevano di invertire il senso di marcia ..." (cfr., dalla sentenza impugnata che ha dato conto anche delle lesioni riportate dagli operanti "a causa della condotta di guida tenuta dagli imputati"). Ed allora è proprio la ricostruzione offerta dalla sentenza impugnata, e non oggetto di censure in termini di "travisamento", a dar conto di tutti i presupposti per la integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. essendo appena il caso di evidenziare che proprio il timore concreto di essere investito aveva indotto l'operante ad utilizzare l'arma in dotazione per esplodere un colpo in aria soltanto in tal modo riuscendo infine a scongiurare il peggio per la propria stessa incolumità. Correttamente, perciò, la Corte di Appello ha potuto evocare la costante giurisprudenza anche di questa Sezione secondo cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (cfr., Cass. Pen., 2, 17.10.2019 n. 44.840, Besana; Cass. Pen., 1, 4.7.2019 n. 41.408, Foriglio; Cass. Pen., 6, 6.11.2013 n. 4.391, Valiante ed altro; Cass. Pen., F, 10.9.2013 n. 40, E.; Cass. Pen., 2, 20.11.2009 n. 46.618, Corrado ed altri). 4.3 Passando al terzo motivo del ricorso del Ragniolo, si deve prendere atto della completa ed esaustiva motivazione con cui la Corte di Appello ha respinto il motivo di impugnazione articolato in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche: in particolare, i giudici del gravame hanno evidenziato non soltanto il comportamento tenuto dall'imputato in sede di convalida dell'arresto ma, per altro verso, la oggettiva gravità e l'allarme sociale suscitato dalla condotta tenuta dagli odierni ricorrenti nonché, infine, i plurimi e specifici precedenti penali che avevano giustificato la (non impugnata) dichiarazione di delinquente abituale. I giudici del gravame di merito hanno fatto leva, in tal modo, su elementi che attengono sia all'aspetto soggettivo che alla oggettiva gravità della vicenda così evadendo in termini adeguati ed esaustivi la censura sollevata con l'atto di appello essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Cass. Pen., 5, 13.4.2017 n. 43.952, Pettinelli; Cass. Pen., 2, 20.1.2016 n. 3.896, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 28.535, Lule; Cass. Pen., 2, 19.1.2011 n. 3.609, Sermone). Non è d'altro canto inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass. Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 4.4 Quanto, infine, al motivo articolato dalla difesa del Ragniolo sulla entità della pena, la difesa non tiene conto del fatto che essa è stata contenuta, per il delitto di rapina, nel minimo edittale quale rimodulato dall'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 36 del 2019 entrata in vigore in data antecedente la commissione dei fatti per cui è processo; ed è allora appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Il motivo sugli aumenti per la continuazione risulta infine del tutto generico atteso che la difesa si è limitata a contestare l'omessa motivazione dei (assolutamente ed oggettivamente contenuti) aumenti senza in realtà distinguere tra le diverse ipotesi di reato "satellite" cui, invece, e coerentemente, la Corte di Appello ha collegato degli aumenti del pari e proporzionalmente differenziati. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 39596/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris