CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00575/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18 novembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza resa il 16 giugno 2015 dal Tribunale di Catania all'esito di giudizio abbreviato, io ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 30 marzo 2015 in Sant'Alfio e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto all'interno della propria abitazione un fucile cal. 12, marca Remington; b) detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 2 legge n. 895 del 1967, perché aveva illegalmente detenuto, all'interno della propria abitazione munizioni da guerra (n. 50 cartucce cal. 7,92). 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 5 legge n. 895 del 1967, e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe giustificato la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al citato articolo, ritenendo in maniera errata che il fucile e le cartucce fossero pienamente funzionanti, senza aver preventivamente svolto alcuna perizia o esame balistico teso a verificare lo stato di conservazione, manutenzione e funzionalità dell'arma prodotta tra il 1930 e il 1940 e della capacità offensiva delle munizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è Inammissibile. Giova premettere che secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, i "capi" della sentenza, ossia ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, vanno tenuti distinti dai "punti", ossia da «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», fermo restando che «non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»: pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'i putato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. (i, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700). La richiesta di svolgere una perizia o esame balistico sull'arma ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quindi, riguardando uno dei punti della decisione, doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione. L'imputato, invece, nel suo atto di appello si era limitato a rilevare «l'assenza di rilievi balistici circa la funzionalità del fucile e cartucce» al solo fine di ottenere l'applicazione della circostanza attenuante speciale ex art. 5 legge n. 897 del 1967. PEk k ktgo, it, ,a., (9A.4..0 ìi tl.inurt,ja ifr th, A cE w.g i i vi n, rirtiviro i VU,' i es) it(uni IP' 115..Pri rt, 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso