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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18288/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, rende conto delle ragioni a base dell'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 2), specie considerando che l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari - Se anche se con autorizzazione all'uscita in alcuni orari e per determinate finalità - e che la falsa dichiarazione gli avrebbe potuto consentire di eludere il controllo di polizia giudiziaria; si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e in linea con il consolidato principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495, comma 1, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto che riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; per altro, il motivo è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, rende conto delle ragioni a base dell'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 2), specie considerando che l'imputato era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari - Se anche se con autorizzazione all'uscita in alcuni orari e per determinate finalità - e che la falsa dichiarazione gli avrebbe potuto consentire di eludere il controllo di polizia giudiziaria; si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e in linea con il consolidato principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 18288/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris