CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 del TRIBUNALE di PAVIAfissato il ricorso con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pavia ha confermato la sentenza pronunciata in data 24 settembre 2019 dal giudice di pace di Pavia con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino peruviano, per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, per avere fatto ingresso o comunque per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto, condannandolo alla pena di euro 4.000 di ammenda. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo, non risultando che l'imputato conoscesse la lingua italiana, sicché non vi è la prova della consapevolezza della illegalità della condotta, e con riguardo al trattamento sanzionatorio perché determinato senza considerare i parametri legali, nonché per la mancata applicazione, che si chiede in sede di legittimità, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio e l'impugnazione, proposta avverso la sentenza di primo grado, va qualificata alla stregua del ricorso per cassazione; esso è, tuttavia, inammissibile: ciò determina l'irrevocabilità della prima decisione di merito. 2. Va premesso che il Tribunale di Pavia ha errato nel giudicare in grado di appello una sentenza che poteva essere impugnata unicamente con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 37, comma 2, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso. Nel caso di specie, la Corte ha riqualificato in ricorso per cassazione l'appello dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace, annullandola in parte senza rinvio e dichiarando l'inammissibilità nel resto» (Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, B., Rv. 269597; in precedenza: Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, PG in proc. Conten, Rv. 217738; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico, Rv. 248780).2.2. Tale errore di diritto comporta, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e determina che l'impugnazione proposta avverso la decisione di primo grado deve essere qualificata e decisa come ricorso ex art.606 cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile perché non consentito e comunque generico. 3.1. La questione della conoscenza della lingua italiana, che, del resto, non ha rilievo riguardo alla fattispecie che attiene unicamente al divieto di ingresso illegale nel territorio nazionale, è comunque formulata mediante una deduzione in fatto che sollecita la Corte di Cassazione a compiere un giudizio di merito che le è precluso. 4. È, del pari, inammissibile il motivo di ricorso sulla pena poiché generico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento steso dal primo giudice che ha fatto riferimento ai parametri legali di determinazione della pena, individuandola in euro 6.000 di ammenda, misura prossima al minimo edittale, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche. 4.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che è possibile procedere senza una particolare articolazione della motivazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), mentre resta imprescindibile, pena l'arbitrio, che la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, trovi riscontro nella motivazione, ancorché sia sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 3 Cje 5. È, infine, inammissibile il motivo di ricorso che richiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché tale disposizione non trova applicazione per i reati di competenza del giudice di pace, per i quali si applica invece l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, PMP, Rv. 271587). 5.1. Del resto, la questione non può essere proposta in sede di impugnazione. Si è, infatti chiarito che «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Pavia in data 6/10/2020. Qualificata come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di Pavia in data 24 settembre 2019, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr