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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33265/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 13 gennaio 2023 per avere ridotto la pena allo stesso irrogata, l'ha confermata con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale il 13 gennaio 2023 per avere ridotto la pena allo stesso irrogata, l'ha confermata con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.); dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 33265/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris