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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 00268/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 76) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'uso personale ed in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligò motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità e la qualificazione del reato.

Il primo motivo deborda nel merito, a fronte di una motivazione che ha incensurabilmente valorizzato, per l'affermazione di responsabilità, i dati probatori processualmente emersi, essendo stato accertato che il prevenuto, a bordo di una autovettura, stava trasportando un blocco di sostanza stupefacente allo stato grezzo e altro materiale della stessa tipologia in polvere, per un peso complessivo di gr. 221, risultata essere cocaina con purezza superiore all'80 per cento (corrispondente a circa 1.184 dosi droganti).

Da ciò è stato logicamente desunto che l'elevata quantità di droga non poteva essere compatibile con un uso esclusivamente personale, stante la nota volatilità della cocaina, il grado di purezza riscontrato e l'assenza di elementi per giustificarne il possesso.

Il -secondo motivo deduce un vizio motivazionale non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha logicamente argomentato nel senso di escludere che il fatto accertato potesse essere sussunto nell'ipotesi di lieve entità, avuto riguardo non soltanto al dato ponderale ma anche alla natura e al grado di purezza della cocaina rinvenuta in possesso del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 76) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'uso personale ed in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligò motivazionale per quanto concerne l'accertamento di responsabilità e la qualificazione del reato. Il primo motivo deborda nel merito, a fronte di una motivazione che ha incensurabilmente valorizzato, per l'affermazione di responsabilità, i dati probatori processualmente emersi, essendo stato accertato che il prevenuto, a bordo di una autovettura, stava trasportando un blocco di sostanza stupefacente allo stato grezzo e altro materiale della stessa tipologia in polvere, per un peso complessivo di gr. 221, risultata essere cocaina con purezza superiore all'80 per cento (corrispondente a circa 1.184 dosi droganti). Da ciò è stato logicamente desunto che l'elevata quantità di droga non poteva essere compatibile con un uso esclusivamente personale, stante la nota volatilità della cocaina, il grado di purezza riscontrato e l'assenza di elementi per giustificarne il possesso. Il -secondo motivo deduce un vizio motivazionale non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha logicamente argomentato nel senso di escludere che il fatto accertato potesse essere sussunto nell'ipotesi di lieve entità, avuto riguardo non soltanto al dato ponderale ma anche alla natura e al grado di purezza della cocaina rinvenuta in possesso del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023
Sentenza Cassazione n. 00268/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris