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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02976/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1778/2023 R.G. proposto da : Comune di Gagliato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Urso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1209/2022 depositata i l 01/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2017 notificava al Comune di Gagliato un contratto di cessione del credito, per poco più di 4 mila euro, vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’ente locale; l’ente ceduto non comunicava determinazioni ostative nei 45 giorni di cui all’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis applicabile; il cessionario, in mancanza di pagamento, otteneva un decreto ingiuntivo opposto dal Comune e revocato dal Giudice di Pace, con pronuncia riformata dal Tribunale osservando, in particolare, che: - non era applicabile l’art. 70, r.d. n. 2440 del 1923, e la richiamata disciplina dell’art. 9, legge n. 2248 del 1865, allegato E, richiedente l’adesione alla cessione della pubblica amministrazione, trattandosi di fornitura a séguito di appalto per la gestione di mense scolastiche per gli anni 2015-2016, che risultava ultimata sicché, non essendovi più l’esigenza di evitare compromissioni alla prosecuzione di un rapporto in corso, sottesa al regime normativo in parola, era applicabile la generale disciplina codicistica della cessione del credito; - l’ente locale aveva eccepito, opponendosi all’ingiunzione, che, risultando irregolarità contributive dal DURC del 31 luglio 2017, aveva proceduto a trattenere il dovuto ai relativi enti pubblici con “intervento sostitutivo” siccome previsto dall’art. 4, d.P.R. n. 207 del 2010, in uno all’art. 31, comma 3, d.l. n. 69 del 2013, quale convertito con legge n. 98 del 2013; - trattandosi, però, di fatto impeditivo relativo al rapporto col cedente, successivo alla cessione notificata, non era opponibile al cessionario; - al momento dell’emissione delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, del 2015 e 2016, la posizione contributiva era risultata regolare ovvero, per la seconda fattura, non era stato provato dall’eccipiente che fosse irregolare; - le spese del doppio grado dovevano seguire la soccombenza; avverso questa decisione ricorre per cassazione il Comune di Gagliato articolando tre motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e seguenti, cod. civ., 30 e 106, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che l’amministrazione ceduta poteva in ogni caso «opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato», e così, al momento del pagamento, l’inesigibilità del credito per le irregolarità contributive di quello; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 11-ter, e 31, d.l. n. 35 del 2013, quale convertito con modificazioni con legge n. 64 del 2013, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che l’eccezione d’inesigibilità del credito per irregolarità contributive era normativamente prevista come opponibile con riferimento al momento del pagamento e non dell’emissione delle fatture, fermo restando che l’insussistenza temporalmente rilevante delle irregolarità in parola avrebbe dovuto provarsi dalla controparte, quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato poiché, come già statuito in prime cure, dalla fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo, omologa a quella dei sopra sintetizzati motivi di ricorso per cassazione, le spese non avrebbero dovuto esser poste a carico dell’ente deducente.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; non è stata oggetto di censura la statuizione del Tribunale in ordine all’inapplicabilità dell’art. 70, r.d. n. 2440 del 1923, con conseguente efficacia della cessione, notiziata senza esiti oppositivi, a prescindere dall’adesione dell’ente locale; ciò posto, il Comune oppone un fatto impeditivo dell’adempimento del credito, rappresentato dall’inesigibilità dello stesso per irregolarità contributive del cedente; questa Corte, in tema dicessione di credito, ha chiarito che il debitore ceduto è legittimato a opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo lacessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione delcredito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto: pertanto, perfezionatasi lacessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva ilcredito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio stesso, mentre le eccezioni relative aifatti estintivi o modificativi, così come ostativi al pagamento delcredito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia dellacessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass., 07/04/2009, n. 8373, e richiamata, in motivazione, a pag. 4, anche da Cass., 02/12/2016, n. 24657 in tema di factoring); la disposizione dell’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, sancisce l’opponibilità delle eccezioni fondate sull’originario contratto di fornitura, che costituisce profilo diverso da quello in parola; analogamente, la previsione dell’art. 6, comma 11-ter, d.l. n. 35 del 2013, quale convertito, riguarda i rapporti tra creditore originario e debitore pubblico, sicché invocarla tout court significa non misurarsi compiutamente con la ragione decisoria inerente alla ricostruzione del regime normativo della cessione, e pur assumendo che l’opponibilità dell’irregolarità va in generale parametrata temporalmente al momento del pagamento, resta che tale fatto potenzialmente impeditivo è inopponibile se successivo all’intervenuta cessione del credito; quanto alla prova delle irregolarità al momento della notifica della cessione, il Tribunale ha accertato che dal novembre 2015 al marzo 2016 la situazione contributiva risultava regolare, emergendo poi irregolarità dal DURC del luglio 2017 (ottobre 2017 a stare alla comunicazione prodotta sub 12 dalla difesa ricorrente in questa sede senza specificare quando prodotta nelle fasi di merito: pag. 20, primi righi, del ricorso), successivo alla notifica della cessione del marzo 2017; la prova della sussistenza d’irregolarità al momento della notifica della cessione, essendo relativa a fatto impeditivo, doveva essere provata da parte dell’eccipiente debitore; il terzo motivo è inammissibile; si tratta di un “non motivo” che antinomicamente presuppone la fondatezza dei precedenti; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1778/2023 R.G. proposto da : Comune di Gagliato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Urso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1209/2022 depositata i l 01/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2017 notificava al Comune di Gagliato un contratto di cessione del credito, per poco più di 4 mila euro, vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell’ente locale; l’ente ceduto non comunicava determinazioni ostative nei 45 giorni di cui all’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis applicabile; il cessionario, in mancanza di pagamento, otteneva un decreto ingiuntivo opposto dal Comune e revocato dal Giudice di Pace, con pronuncia riformata dal Tribunale osservando, in particolare, che: - non era applicabile l’art. 70, r.d. n. 2440 del 1923, e la richiamata disciplina dell’art. 9, legge n. 2248 del 1865, allegato E, richiedente l’adesione alla cessione della pubblica amministrazione, trattandosi di fornitura a séguito di appalto per la gestione di mense scolastiche per gli anni 2015-2016, che risultava ultimata sicché, non essendovi più l’esigenza di evitare compromissioni alla prosecuzione di un rapporto in corso, sottesa al regime normativo in parola, era applicabile la generale disciplina codicistica della cessione del credito; - l’ente locale aveva eccepito, opponendosi all’ingiunzione, che, risultando irregolarità contributive dal DURC del 31 luglio 2017, aveva proceduto a trattenere il dovuto ai relativi enti pubblici con “intervento sostitutivo” siccome previsto dall’art. 4, d.P.R. n. 207 del 2010, in uno all’art. 31, comma 3, d.l. n. 69 del 2013, quale convertito con legge n. 98 del 2013; - trattandosi, però, di fatto impeditivo relativo al rapporto col cedente, successivo alla cessione notificata, non era opponibile al cessionario; - al momento dell’emissione delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, del 2015 e 2016, la posizione contributiva era risultata regolare ovvero, per la seconda fattura, non era stato provato dall’eccipiente che fosse irregolare; - le spese del doppio grado dovevano seguire la soccombenza; avverso questa decisione ricorre per cassazione il Comune di Gagliato articolando tre motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e seguenti, cod. civ., 30 e 106, comma 13, d. lgs. n. 50 del 2016, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che l’amministrazione ceduta poteva in ogni caso «opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato», e così, al momento del pagamento, l’inesigibilità del credito per le irregolarità contributive di quello; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 11-ter, e 31, d.l. n. 35 del 2013, quale convertito con modificazioni con legge n. 64 del 2013, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che l’eccezione d’inesigibilità del credito per irregolarità contributive era normativamente prevista come opponibile con riferimento al momento del pagamento e non dell’emissione delle fatture, fermo restando che l’insussistenza temporalmente rilevante delle irregolarità in parola avrebbe dovuto provarsi dalla controparte, quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato poiché, come già statuito in prime cure, dalla fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo, omologa a quella dei sopra sintetizzati motivi di ricorso per cassazione, le spese non avrebbero dovuto esser poste a carico dell’ente deducente. Considerato che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; non è stata oggetto di censura la statuizione del Tribunale in ordine all’inapplicabilità dell’art. 70, r.d. n. 2440 del 1923, con conseguente efficacia della cessione, notiziata senza esiti oppositivi, a prescindere dall’adesione dell’ente locale; ciò posto, il Comune oppone un fatto impeditivo dell’adempimento del credito, rappresentato dall’inesigibilità dello stesso per irregolarità contributive del cedente; questa Corte, in tema dicessione di credito, ha chiarito che il debitore ceduto è legittimato a opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo lacessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione delcredito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto: pertanto, perfezionatasi lacessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva ilcredito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio stesso, mentre le eccezioni relative aifatti estintivi o modificativi, così come ostativi al pagamento delcredito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia dellacessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass., 07/04/2009, n. 8373, e richiamata, in motivazione, a pag. 4, anche da Cass., 02/12/2016, n. 24657 in tema di factoring); la disposizione dell’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016, sancisce l’opponibilità delle eccezioni fondate sull’originario contratto di fornitura, che costituisce profilo diverso da quello in parola; analogamente, la previsione dell’art. 6, comma 11-ter, d.l. n. 35 del 2013, quale convertito, riguarda i rapporti tra creditore originario e debitore pubblico, sicché invocarla tout court significa non misurarsi compiutamente con la ragione decisoria inerente alla ricostruzione del regime normativo della cessione, e pur assumendo che l’opponibilità dell’irregolarità va in generale parametrata temporalmente al momento del pagamento, resta che tale fatto potenzialmente impeditivo è inopponibile se successivo all’intervenuta cessione del credito; quanto alla prova delle irregolarità al momento della notifica della cessione, il Tribunale ha accertato che dal novembre 2015 al marzo 2016 la situazione contributiva risultava regolare, emergendo poi irregolarità dal DURC del luglio 2017 (ottobre 2017 a stare alla comunicazione prodotta sub 12 dalla difesa ricorrente in questa sede senza specificare quando prodotta nelle fasi di merito: pag. 20, primi righi, del ricorso), successivo alla notifica della cessione del marzo 2017; la prova della sussistenza d’irregolarità al momento della notifica della cessione, essendo relativa a fatto impeditivo, doveva essere provata da parte dell’eccipiente debitore; il terzo motivo è inammissibile; si tratta di un “non motivo” che antinomicamente presuppone la fondatezza dei precedenti; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’u
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