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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25908/2026

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ocato E Societario StudioTributario unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n.4133/2017depositata il 20/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12897/2018Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 25908/2026Data pubblicazione 29/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/09/2026Andreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato E Societario StudioTributario unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Catania n.4133/2017depositata il 20/10/2017Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 12897/2018Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 25908/2026Data pubblicazione 29/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.150,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/09/2026Andreina Giudicepietro
Sentenza Cassazione n. 25908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris