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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22697/2023

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to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1970; avverso la sentenza n. 7732 della Corte di appello di Torino del 25 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 26 aprile 2018, il Tribunale di Alessandria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - imputato per la duplice violazione, commessa nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dell'art. 2 d.

Igs. n. 74 del 2000, consumatasi il 4 ottobre 2010 ed il 30 settembre 2011 - alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione; ha inoltre ordinato la confisca per equivalente, a carico dell'imputato, di beni e denaro sino alla concorrenza dell'importo di euro 189.559,00, corrispondente al profitto conseguito attraverso la commissione dei predetti reati.

Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame presentato dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato commesso in data 4 ottobre 2010, estinto per intervenuta prescrizione, ritenendo non sussistenti elementi evidenti per prosciogliere l'imputato nel merito.

Nel resto, il giudice di secondo grado ha rigettato l'impugnazione, considerando infondate le censure dell'imputato relative all'affermazione della sua responsabilità penale.

Conseguentemente, la pena irrogata è stata rideterminata, all'esito del giudizio di appello, in anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due motivi di impugnazione.

Con il primo, viene dedotta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, disposizione che ad avviso della difesa avrebbe dovuto ritenersi non applicabile con riferimento ad entrambi i reati contestati e non con riferimento al solo reato commesso in data 4 ottobre 2010.

Il ricorrente individua, infatti, nel 1 ottobre 2011 la data di entrata in vigore della

I. n. 148 del 2011 che ha stabilito per i reati tributari l'innalzamento di 1/3 dei termini di prescrizione rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice penale.

Da ciò deriverebbe la vigenza dei termini prescrizionali ordinari, più favorevoli all'imputato per entrambi i reati contestati e non solo per quello più risalente.La Corte d'appello subalpina, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato commesso il 30 settembre 2011, avrebbe omesso di motivare le negata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato anche per tale fatto, sebbene questa fosse stata richiesta con motivo aggiunto di gravame.

Col secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'inosservanza o erronea applicazione dell'ad 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, in cui la Corte d'appello di Torino sarebbe incorsa non rideterminando l'importo della somma confiscata per equivalente, dalla quale avrebbe dovuto sottrarre quella corrispondente al profitto del reato dichiarato estinto.

Secondo il ricorrente, infatti, la confisca per equivalente, a causa della propria natura afflittiva, non può sopravvivere alla sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, è, pertanto, da accogliere per quanto di ragione.

Manifestamente infondato è, infatti, il primo motivo di impugnazione.

Con esso il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte subalpina, nel riformare la sentenza impugnata, abbia dichiarato l'intervenuta estinzione, stante la maturata prescrizione, della sola violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 commessa, con riferimento all'anno di imposta 2009, in data 4 ottobre 2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi contenente elementi passivi di reddito fittizi, e non anche di quella avente ad oggetto la medesima disposizione, commessa, con riferimento all'anno di imposta 2010, in data 30 settembre 2011, data di presentazione della dichiarazione dei redditi avente ad oggetto i redditi prodotti nell'anno 2010 contenente anch'essa elementi passivi di reddito esuberanti rispetto a quelli reali.

Prima di esaminare lo specifico motivo di doglianza è il caso di rammentare che la contestazione mossa all'imputato ricorrente attiene ad un reato istantaneo il cui momento consumativo coincide, come parrebbe peraltro intuitivo, con quello in cui viene presentata (ovvero inviata tramite strumenti telematici) agli Uffici finanziari la dichiarazione dei redditi mendace (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 luglio 2017, n. 37848).Quindi, quanto al caso di specie, i due reati contestati all'imputato sono stati rispettivamente commessi: quello relativo all'anno di imposta 2009, in data 4 ottobre 2010 e, quello relativo all'anno di imposta 2010, in data 30 settembre 2011; è, pertanto, da tali date che, per un verso, decorre il termine prescrizionale dei reati ed è in base a tali date che, per altro verso, deve essere individuata la legge sostanziale regolatrice delle due fattispecie criminose.

Sempre da punto di vista ricostruttivo si osserva che l'attuale versione dell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, comprendente il comma 1-bis, in forza del quale al reato previsto, fra gli altri, dall'art. 2 del citato decreto presidenziale patisce un termine prescrizionale elevato di 1/3 rispetto a quello che sarebbe ad esso ordinariamente applicabile, è stata introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto -legge n. 138 del 2011.

Infatti, il comma 36-viciessemel dell'art. 2 del citato di n. 138 del 2011, disposizione introdotta in sede di conversione in legge della normativa di necessità ed urgenza, nel modificare il dlgs n. 74 del 2000, ha previsto, alla lettera l), attraverso la introduzione del comma 1-bis nell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, appunto, il più gravoso regime prescrizionale per i reati previsto dagli artt. da 2 a 10 del citato decreto legislativo.

Quanto alla entrata in vigore di tale disposizione il comma 36-viciesbis dell'art. 2 del già ricordato di n. 138 del 2011, nel testo introdotto a seguito della sua conversione in legge, ha espressamente previsto che "le norme di cui al comma 36-viciessemel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Poiché all'art. 1, comma 6, della legge n. 148 del 2011, con la quale è stato convertito in legge il di n. 138 del 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica del 16 settembre 2011, è stato previsto che la entrata in vigore della medesima legge decorresse dal giorno successivo a quello di sua pubblicazione, il termine prescrizionale dilatato stabilito dal novellato comma 1-bis dell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, è applicabile - esclusa evidentemente la sua applicabilità retroattiva essendo disposizione di carattere sostanziale (sulla natura sostanziale delle disposizioni in materia di prescrizione dei reati, si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2017, n. 31877) introduttiva di una disciplina deteriore per l'imputato - solo ai fatti commessi a partire dal 17 settembre 2011.Alla luce della articolata premessa, deve rilevarsi, così evidenziandosi la manifesta infondatezza della tesi opposta propugnata dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione, che del tutto correttamente la Corte torinese ha ritenuto che, mentre al reato ascritto al ricorrente la cui commissione risale al 4 ottobre 2010, deve applicarsi la ordinaria disciplina in tema di termini prescrizionali (di tal che, trattandosi di un delitto punito con la reclusione nella misura massima inferiore ai sei anni, il relativo termine prescrizionale, stante la presenza di un evento interruttivo, sarà pari ad anni 7 e mesi 6), al reato commesso in data 30 settembre 2011 dovrà applicarsi, sulla medesima tematica, la disciplina frutto della novella del introdotta, a decorrere dal 17 settembre 2011, con la legge n. 148 del 2011.

Esso, pertanto, sempre in quanto interessato da un evento interruttivo del suo ordinario corso, sarà pari a 10 anni.

Sulla base di quanto precede si osserva, infine, che è stata giuridicamente ineccepibile la decisione della Corte subalpina, pronunziata in data 25 novembre 2021, di dichiarare prescritto il reato commesso il 4 ottobre 2010, essendo per esso indubbiamente maturato il relativo termine alla data di pronunzia della sentenza impugnata, e di non dichiarare prescritto il reato commesso in data 30 settembre 2011, posto che il termine di prescrizione di tale reato è decennale (con scadenza il 30 settembre 2021) ed ad esso deve essere aggiunto, come incontestatamente ha fatto la Corte di Torino (il punto, infatti, non è stato oggetto di alcuna doglianza in sede di ricorso per cassazione), l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa in materia di pandemia da Covid-19, con conseguente "sforamento" del termine prescrizionale oltre la data del 25 novembre 2021 di pronunzia della sentenza impugnata.

È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata riforma della sentenza impugnata di fronte alla Corte di appello anche in relazione alla entità della disposta confisca.

Posto, infatti, che la confisca disposta a carico dell'imputato è stata prevista nella forma per equivalente, la stessa ha indubbiamente un contenuto eminentemente afflittivo; la stessa, pertanto, non può che essere connessa alla ipotesi di reato per la quale vi è stata affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna penale del medesimo, cioè per la sola violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 riferita all'anno di imposta 2010; ha, pertanto, errato la Corte di appello di Torino nel non annullare la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui era stata disposta la confisca per 5 L equivalente in danno del prevenuto sino alla concorrenza della somma di euro 189.559,00, corrispondente al coacervo dei profitti conseguiti a seguito della commissione di ambedue gli illeciti contestati al Sinameta, e nel non limitarla alla somma di euro 102.505,00, costituente il profitto del solo reato per il quale vi era stata conferma della sentenza di condanna a carico dell'imputato.

Né vale rilevare che ad una diversa soluzione avrebbe potuto condurre il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., il quale impone al giudice dell'impugnazione, allorchè sia stata disposta confisca al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen., di provvedere in ordine alla eventuale impugnazione, ai soli fini della valutazione di essa ai fini della conferma o meno della confisca disposta nel giudizio gravato, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione e per amnistia.

Infatti, come da ultimo deciso dalle Sezioni unite di questa Corte in data 29 settembre 2022 (con sentenza i cui motivi sono stati resi noti successivamente alla pronunzia della presente decisione ma della quale già era stato diramato il dispositivo), le quali hanno in tal modo sopito un contrasto giurisprudenziale instauratosi in seno al giudice di legittimità (per la tesi della natura processuale della disposizione in questione, cui si sarebbe dovuto, pertanto, applicare il principio del tempus regit actum, si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2020, n. 8785; mentre per la tesi opposta, fondata sulla natura sostanziale, in quanto afflittiva, della disposizione stessa, si veda, invece: Corte di cassazione Sezione III penale, 26 maggio 2021, n. 20793), la normativa da ultimo ricordata, introdotta a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 21 del 2018, ha - con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria - natura anche sostanziale e, pertanto, essa è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145).

Poiché i fatti di cui al capo di imputazione oggetto di proscioglimento in favore del Sinameta sono intervenuti anteriormente alla entrata in vigore della normativa sopra richiamata, la stessa non è applicabile ad essi.

Irrilevante è il dato che anche gli altri fatti si siano verificati anteriormente alla entrata in vigore della novella codicistica, posto che per essi è stata, in sede di gravame, confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, di tal che la disposizione sopravvenuta non ha avuto, in ordine ad essi, alcuna applicazione, Vi è da ultimo da segnalare che la presente decisione di accoglimento del ricorso dell'imputato - che pur presuppone, evidentemente, la instaurazione di un valido rapporto processuale (ma si vedrà infra in quali limiti) - non per questo spiega effetti in relazione alla eventuale dichiarazione di estinzione anche dell'altro illecito posto in essere dall'imputato, ancorchè questo sia stato contestato in continuazione con il primo.

Poco importa, infatti, che in relazione ad esso il termine prescrizionale, non interamente decorso al momento della pronunzia emessa dalla Corte subalpina diversamente da quanto, come già dimostrato, erroneamente opinato dalla ricorrente difesa, sia tuttavia, in linea astratta, ora integralmente spirato.

Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna avente ad oggetto più reati, anche nel caso in cui questi siano ascritti all'imputato siccome unificati sotto il vincolo della continuazione (unificazione la quale ha rilevanza solo quad poenam), l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei singoli rapporti processuali instauratisi con ciascuna di esse impedisce che l'ammissibilità (o anche la fondatezza) della impugnazione per uno dei detti reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi di impugnazione dedotti erano inammissibili, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi - sui quali si era già formato, a decorrere dalla data della sentenza del giudice di merito, il giudicato parziale - è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 maggio 2022, n. 20525).

In definitiva: la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con rimozione, nei termini indicati in dispositivo, della misura ablativa a suo tempo disposta, quanto alla avvenuta confisca per equivalente a carico del Sinameta, mentre per il resto il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla avvenuta conferma della confisca della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1970; avverso la sentenza n. 7732 della Corte di appello di Torino del 25 novembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 26 aprile 2018, il Tribunale di Alessandria ha condannato [OSCURATO:PERSONA] - imputato per la duplice violazione, commessa nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dell'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, consumatasi il 4 ottobre 2010 ed il 30 settembre 2011 - alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione; ha inoltre ordinato la confisca per equivalente, a carico dell'imputato, di beni e denaro sino alla concorrenza dell'importo di euro 189.559,00, corrispondente al profitto conseguito attraverso la commissione dei predetti reati. Con sentenza del 25 novembre 2021, la Corte d'Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame presentato dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato commesso in data 4 ottobre 2010, estinto per intervenuta prescrizione, ritenendo non sussistenti elementi evidenti per prosciogliere l'imputato nel merito. Nel resto, il giudice di secondo grado ha rigettato l'impugnazione, considerando infondate le censure dell'imputato relative all'affermazione della sua responsabilità penale. Conseguentemente, la pena irrogata è stata rideterminata, all'esito del giudizio di appello, in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Avverso la sentenza di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due motivi di impugnazione. Con il primo, viene dedotta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del dlgs n. 74 del 2000, disposizione che ad avviso della difesa avrebbe dovuto ritenersi non applicabile con riferimento ad entrambi i reati contestati e non con riferimento al solo reato commesso in data 4 ottobre 2010. Il ricorrente individua, infatti, nel 1 ottobre 2011 la data di entrata in vigore della I. n. 148 del 2011 che ha stabilito per i reati tributari l'innalzamento di 1/3 dei termini di prescrizione rispetto a quanto ordinariamente previsto dal codice penale. Da ciò deriverebbe la vigenza dei termini prescrizionali ordinari, più favorevoli all'imputato per entrambi i reati contestati e non solo per quello più risalente.La Corte d'appello subalpina, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato commesso il 30 settembre 2011, avrebbe omesso di motivare le negata dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato anche per tale fatto, sebbene questa fosse stata richiesta con motivo aggiunto di gravame. Col secondo motivo di ricorso, viene dedotta l'inosservanza o erronea applicazione dell'ad 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, in cui la Corte d'appello di Torino sarebbe incorsa non rideterminando l'importo della somma confiscata per equivalente, dalla quale avrebbe dovuto sottrarre quella corrispondente al profitto del reato dichiarato estinto. Secondo il ricorrente, infatti, la confisca per equivalente, a causa della propria natura afflittiva, non può sopravvivere alla sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, è, pertanto, da accogliere per quanto di ragione. Manifestamente infondato è, infatti, il primo motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte subalpina, nel riformare la sentenza impugnata, abbia dichiarato l'intervenuta estinzione, stante la maturata prescrizione, della sola violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 commessa, con riferimento all'anno di imposta 2009, in data 4 ottobre 2010, data di presentazione della dichiarazione dei redditi contenente elementi passivi di reddito fittizi, e non anche di quella avente ad oggetto la medesima disposizione, commessa, con riferimento all'anno di imposta 2010, in data 30 settembre 2011, data di presentazione della dichiarazione dei redditi avente ad oggetto i redditi prodotti nell'anno 2010 contenente anch'essa elementi passivi di reddito esuberanti rispetto a quelli reali. Prima di esaminare lo specifico motivo di doglianza è il caso di rammentare che la contestazione mossa all'imputato ricorrente attiene ad un reato istantaneo il cui momento consumativo coincide, come parrebbe peraltro intuitivo, con quello in cui viene presentata (ovvero inviata tramite strumenti telematici) agli Uffici finanziari la dichiarazione dei redditi mendace (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 luglio 2017, n. 37848).Quindi, quanto al caso di specie, i due reati contestati all'imputato sono stati rispettivamente commessi: quello relativo all'anno di imposta 2009, in data 4 ottobre 2010 e, quello relativo all'anno di imposta 2010, in data 30 settembre 2011; è, pertanto, da tali date che, per un verso, decorre il termine prescrizionale dei reati ed è in base a tali date che, per altro verso, deve essere individuata la legge sostanziale regolatrice delle due fattispecie criminose. Sempre da punto di vista ricostruttivo si osserva che l'attuale versione dell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, comprendente il comma 1-bis, in forza del quale al reato previsto, fra gli altri, dall'art. 2 del citato decreto presidenziale patisce un termine prescrizionale elevato di 1/3 rispetto a quello che sarebbe ad esso ordinariamente applicabile, è stata introdotta a seguito della entrata in vigore della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto -legge n. 138 del 2011. Infatti, il comma 36-viciessemel dell'art. 2 del citato di n. 138 del 2011, disposizione introdotta in sede di conversione in legge della normativa di necessità ed urgenza, nel modificare il dlgs n. 74 del 2000, ha previsto, alla lettera l), attraverso la introduzione del comma 1-bis nell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, appunto, il più gravoso regime prescrizionale per i reati previsto dagli artt. da 2 a 10 del citato decreto legislativo. Quanto alla entrata in vigore di tale disposizione il comma 36-viciesbis dell'art. 2 del già ricordato di n. 138 del 2011, nel testo introdotto a seguito della sua conversione in legge, ha espressamente previsto che "le norme di cui al comma 36-viciessemel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Poiché all'art. 1, comma 6, della legge n. 148 del 2011, con la quale è stato convertito in legge il di n. 138 del 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica del 16 settembre 2011, è stato previsto che la entrata in vigore della medesima legge decorresse dal giorno successivo a quello di sua pubblicazione, il termine prescrizionale dilatato stabilito dal novellato comma 1-bis dell'art. 17 del dlgs n. 74 del 2000, è applicabile - esclusa evidentemente la sua applicabilità retroattiva essendo disposizione di carattere sostanziale (sulla natura sostanziale delle disposizioni in materia di prescrizione dei reati, si veda, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2017, n. 31877) introduttiva di una disciplina deteriore per l'imputato - solo ai fatti commessi a partire dal 17 settembre 2011.Alla luce della articolata premessa, deve rilevarsi, così evidenziandosi la manifesta infondatezza della tesi opposta propugnata dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione, che del tutto correttamente la Corte torinese ha ritenuto che, mentre al reato ascritto al ricorrente la cui commissione risale al 4 ottobre 2010, deve applicarsi la ordinaria disciplina in tema di termini prescrizionali (di tal che, trattandosi di un delitto punito con la reclusione nella misura massima inferiore ai sei anni, il relativo termine prescrizionale, stante la presenza di un evento interruttivo, sarà pari ad anni 7 e mesi 6), al reato commesso in data 30 settembre 2011 dovrà applicarsi, sulla medesima tematica, la disciplina frutto della novella del introdotta, a decorrere dal 17 settembre 2011, con la legge n. 148 del 2011. Esso, pertanto, sempre in quanto interessato da un evento interruttivo del suo ordinario corso, sarà pari a 10 anni. Sulla base di quanto precede si osserva, infine, che è stata giuridicamente ineccepibile la decisione della Corte subalpina, pronunziata in data 25 novembre 2021, di dichiarare prescritto il reato commesso il 4 ottobre 2010, essendo per esso indubbiamente maturato il relativo termine alla data di pronunzia della sentenza impugnata, e di non dichiarare prescritto il reato commesso in data 30 settembre 2011, posto che il termine di prescrizione di tale reato è decennale (con scadenza il 30 settembre 2021) ed ad esso deve essere aggiunto, come incontestatamente ha fatto la Corte di Torino (il punto, infatti, non è stato oggetto di alcuna doglianza in sede di ricorso per cassazione), l'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla normativa in materia di pandemia da Covid-19, con conseguente "sforamento" del termine prescrizionale oltre la data del 25 novembre 2021 di pronunzia della sentenza impugnata. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata riforma della sentenza impugnata di fronte alla Corte di appello anche in relazione alla entità della disposta confisca. Posto, infatti, che la confisca disposta a carico dell'imputato è stata prevista nella forma per equivalente, la stessa ha indubbiamente un contenuto eminentemente afflittivo; la stessa, pertanto, non può che essere connessa alla ipotesi di reato per la quale vi è stata affermazione della penale responsabilità dell'imputato e condanna penale del medesimo, cioè per la sola violazione dell'art. 2 del dlgs n. 74 del 2000 riferita all'anno di imposta 2010; ha, pertanto, errato la Corte di appello di Torino nel non annullare la sentenza emessa dal giudice di primo grado nella parte in cui era stata disposta la confisca per 5 L equivalente in danno del prevenuto sino alla concorrenza della somma di euro 189.559,00, corrispondente al coacervo dei profitti conseguiti a seguito della commissione di ambedue gli illeciti contestati al Sinameta, e nel non limitarla alla somma di euro 102.505,00, costituente il profitto del solo reato per il quale vi era stata conferma della sentenza di condanna a carico dell'imputato. Né vale rilevare che ad una diversa soluzione avrebbe potuto condurre il disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., il quale impone al giudice dell'impugnazione, allorchè sia stata disposta confisca al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 240 cod. pen., di provvedere in ordine alla eventuale impugnazione, ai soli fini della valutazione di essa ai fini della conferma o meno della confisca disposta nel giudizio gravato, anche in caso di estinzione del reato per prescrizione e per amnistia. Infatti, come da ultimo deciso dalle Sezioni unite di questa Corte in data 29 settembre 2022 (con sentenza i cui motivi sono stati resi noti successivamente alla pronunzia della presente decisione ma della quale già era stato diramato il dispositivo), le quali hanno in tal modo sopito un contrasto giurisprudenziale instauratosi in seno al giudice di legittimità (per la tesi della natura processuale della disposizione in questione, cui si sarebbe dovuto, pertanto, applicare il principio del tempus regit actum, si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2020, n. 8785; mentre per la tesi opposta, fondata sulla natura sostanziale, in quanto afflittiva, della disposizione stessa, si veda, invece: Corte di cassazione Sezione III penale, 26 maggio 2021, n. 20793), la normativa da ultimo ricordata, introdotta a seguito della entrata in vigore del dlgs n. 21 del 2018, ha - con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria - natura anche sostanziale e, pertanto, essa è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145). Poiché i fatti di cui al capo di imputazione oggetto di proscioglimento in favore del Sinameta sono intervenuti anteriormente alla entrata in vigore della normativa sopra richiamata, la stessa non è applicabile ad essi. Irrilevante è il dato che anche gli altri fatti si siano verificati anteriormente alla entrata in vigore della novella codicistica, posto che per essi è stata, in sede di gravame, confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, di tal che la disposizione sopravvenuta non ha avuto, in ordine ad essi, alcuna applicazione, Vi è da ultimo da segnalare che la presente decisione di accoglimento del ricorso dell'imputato - che pur presuppone, evidentemente, la instaurazione di un valido rapporto processuale (ma si vedrà infra in quali limiti) - non per questo spiega effetti in relazione alla eventuale dichiarazione di estinzione anche dell'altro illecito posto in essere dall'imputato, ancorchè questo sia stato contestato in continuazione con il primo. Poco importa, infatti, che in relazione ad esso il termine prescrizionale, non interamente decorso al momento della pronunzia emessa dalla Corte subalpina diversamente da quanto, come già dimostrato, erroneamente opinato dalla ricorrente difesa, sia tuttavia, in linea astratta, ora integralmente spirato. Va, infatti, ribadito il principio secondo il quale, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna avente ad oggetto più reati, anche nel caso in cui questi siano ascritti all'imputato siccome unificati sotto il vincolo della continuazione (unificazione la quale ha rilevanza solo quad poenam), l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei singoli rapporti processuali instauratisi con ciascuna di esse impedisce che l'ammissibilità (o anche la fondatezza) della impugnazione per uno dei detti reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi di impugnazione dedotti erano inammissibili, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi - sui quali si era già formato, a decorrere dalla data della sentenza del giudice di merito, il giudicato parziale - è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione successivamente maturata (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 25 maggio 2022, n. 20525). In definitiva: la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con rimozione, nei termini indicati in dispositivo, della misura ablativa a suo tempo disposta, quanto alla avvenuta confisca per equivalente a carico del Sinameta, mentre per il resto il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla avvenuta conferma della confisca della
Sentenza Cassazione n. 22697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris