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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 34921/2025

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. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ANGELO, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3717/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 19/5/2021, la Corte d’Appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pepe e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha condan nato [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 33.709,70 (in luogo di quella maggiore stabilita dal giudice di primo grado) a titolo di restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso dal defunto p adre del Bocchini in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolodi canoni di locazione, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392/78; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il primo giudice avesse erroneamente escluso l’avvenuta tempestivasollevazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’eccezione di (parziale)prescrizione del credito restitutorio riv endicato dal Bocchini, pervenendo in tal modo a un’illegittima quantificazione del credito di quest’ultimoin un importo pari a tutti i canoni di locazione corrisposti ineccesso rispetto a quanto dovuto, là dove, al contrario, a fronte della tempestiva so llevazione dell’eccezione di prescrizione da parte del PaolucciPepe, quest’ultimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere unicamentegli importi ricevuti in eccesso a titolo di canoni di locazione inrelazione al solo decennio anteriore alla rivendicaz ione restitutoria delBocchini; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; CarmeloPaolucci Pepe resiste con controricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978, dell’art. 2938 c.c., nonché degli artt. 112 e Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse tempestivamente sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, un’eccezione di prescrizione del credito avversario, là dove, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] si era unicamente limitato a sollevare, nel corso di detto giudizio, un’eccezione di decadenza di detto credito in ragionedella tardività della domanda di ripetizione dei canoni versati inmisura superiore a quella leg ale, ossia in ragione della proposizione di detta domanda restitutoria oltre il termine semestrale dalla cessazionedel contratto di locazione; in tal modo, secondo il ricorrente, la corte territoriale sarebbe pervenutaall’illegittimo accoglimento di una domanda ‘nuova’ (quella relativaall’intervenuta prescrizione decennale del credito avversario), siccome avanzata per la prima volta dal Paolucc i Pepe in sede d’appello; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, secondo quanto ritenuto dal giudice d’appello, il conduttore Bocchini - avendo proposto la domanda di restituzionedi quanto corrisposto dal proprio padre in eccesso a titolo dicanoni dopo la scadenza del semestre successivo alla cessazione del contratto di locazione ( incorrendo nella decadenza di cui all’art. 79 della legge n. 392/78 e così esponendosi alle possibili eccezioni di prescrizione della controparte) - dovette legittimamente fronteggiare l’eccezionedi prescrizione decennale del credito restitutorio sollevata dal locatore [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo tempestivamente avanzatodetta eccezione nella prima risposta utile rispetto al deposito dellacomparsa di costituzione del Bocchini (con la quale quest’ultimo avevaproposto detta domanda restitutoria) ; Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inquesta sede, il Bocchini sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non sollevò affattoin primo grado un’eccezione di prescrizione, essendosi piuttosto limitatoa sollevare unicamente un’eccezione di decadenza (così come ritenuto dal giudice di primo grado) , là dove quell’eccezione di prescrizionefu inammissibilmente sollevata per la prima volta in sede d’appello; il thema decidendum sottoposto all’esame di questo giudice di legittimitàrisiede, dunque, nell’interpretazione delle locuzioni utilizzate inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] ; locuzioni che (mentre il giudice di primo grado ha ritenuto inidonee a integrare un’adeguata manifestazione di volontà vòlta ad eccepire la prescrizione) la corte d’appello ha ritenuto effettivamente espressive della volontà di sollevare un’eccezione di prescrizion e (e non già di decadenza) del creditoavversario; tali locuzioni sono così riportate nella sentenza d’appello: « alla prima udienza del 10.05.2012 il procuratore così trascrive: “Eguale sorteper la domanda instaurata per la ripetizione dei canoni, essendo la ricostruzione dei fatti priva di alcun pregio e comunque essendo intervenuta ampia prescrizione ”.

In sede di memoria integrativa trascrive: “ . .. da ciò discende inesorabilmente come, avendo il convenuto avanzato tale domanda soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, il termine semestrale fissato dalla legge per paralizzarel’eccezione di prescrizione è spirato il 2 aprile 2012 “data i n cuiè avvenuto il mutamento del titolo di godimento del bene” e, cioè, ben cinque mesi prima di quell’atto. …..

Di talché, non può essere accettatala ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapportodi locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere larestituzione di quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ” » (cfr. pag.8 della sentenza d’appello) ; Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, rileva il Collegio come, al fine di giustificare il giudizio di inammissibilità del ricorso , già vale il richiam o a l consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale l'interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto degli atti giudiziali della parte, è assoggettabile al controllo di legittimitàlimitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a ta l riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a crite ri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obi ettivamente assunta dall'atto giudiziale(Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez.

L, Sentenzan. 2467 del 06/02/20 06, Rv. 586752 - 01) ; peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazionedel contenuto e della portata delle domande o delle eccezionisottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenoreletterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende d edotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01) ; nellaspecie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventualescostamento del giudice d’appello dai canoni ermeneutici Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) de gli atti giudiziali della parte ( qui, delle dichiarazioni di parte contenute nel verbale di prima udienza e nella memoria integrativa del [OSCURATO:PERSONA]), risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibilein sede di legittimità ; ciò posto, v arrà aggiuntivamente considerare come, secondo l’insegnamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità,l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando laparte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l ’ inerzia del titolare, senzache rilevi l ’ erronea individuazione del termine applicabile, ovvero delmomento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sullaquale il giudice non è vincolato dalle allegazioni d ella parte (cfr., daultimo, Sez.

L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01; Sez.1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv. 640674 - 01) ; tale orientamento deve ritenersi affermato in continuità con il principioillo tempore sostenuto da questa Corte di cassazione, secondo cui l’e lemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazionein modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei creditinei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice c irca l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per leggein ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo (Sez.

L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000, Rv. 538836 - 01); nella specie, le locuzioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] (“ essendo intervenuta ampia prescrizione ” ; “ non può essere accettata la ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapporto di locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere la restituzionedi quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ” ) appaiono di per sé tali da giustificare in modo adeguato la ragionevolezza dell’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale nel senso dell’avvenuta valida manifestazione, da parte del locatore , di una volontàvolta a far rilevare l’avvenuta estinzione del credito avversario inragione dell’inerzia protrattasi nel tempo ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ANGELO, con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3717/2023 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 19/5/2021, la Corte d’Appello di Roma, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pepe e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quelche ancora rileva in questa sede, ha condan nato [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di euro 33.709,70 (in luogo di quella maggiore stabilita dal giudice di primo grado) a titolo di restituzione degli importi indebitamente versati in eccesso dal defunto p adre del Bocchini in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolodi canoni di locazione, ai sensi dell’art. 79 della legge n. 392/78; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatocome il primo giudice avesse erroneamente escluso l’avvenuta tempestivasollevazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’eccezione di (parziale)prescrizione del credito restitutorio riv endicato dal Bocchini, pervenendo in tal modo a un’illegittima quantificazione del credito di quest’ultimoin un importo pari a tutti i canoni di locazione corrisposti ineccesso rispetto a quanto dovuto, là dove, al contrario, a fronte della tempestiva so llevazione dell’eccezione di prescrizione da parte del PaolucciPepe, quest’ultimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere unicamentegli importi ricevuti in eccesso a titolo di canoni di locazione inrelazione al solo decennio anteriore alla rivendicaz ione restitutoria delBocchini; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; CarmeloPaolucci Pepe resiste con controricorso; ilricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 79 della legge n. 392/1978, dell’art. 2938 c.c., nonché degli artt. 112 e Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse tempestivamente sollevato, nel corso del giudizio di primo grado, un’eccezione di prescrizione del credito avversario, là dove, al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] si era unicamente limitato a sollevare, nel corso di detto giudizio, un’eccezione di decadenza di detto credito in ragionedella tardività della domanda di ripetizione dei canoni versati inmisura superiore a quella leg ale, ossia in ragione della proposizione di detta domanda restitutoria oltre il termine semestrale dalla cessazionedel contratto di locazione; in tal modo, secondo il ricorrente, la corte territoriale sarebbe pervenutaall’illegittimo accoglimento di una domanda ‘nuova’ (quella relativaall’intervenuta prescrizione decennale del credito avversario), siccome avanzata per la prima volta dal Paolucc i Pepe in sede d’appello; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come, secondo quanto ritenuto dal giudice d’appello, il conduttore Bocchini - avendo proposto la domanda di restituzionedi quanto corrisposto dal proprio padre in eccesso a titolo dicanoni dopo la scadenza del semestre successivo alla cessazione del contratto di locazione ( incorrendo nella decadenza di cui all’art. 79 della legge n. 392/78 e così esponendosi alle possibili eccezioni di prescrizione della controparte) - dovette legittimamente fronteggiare l’eccezionedi prescrizione decennale del credito restitutorio sollevata dal locatore [OSCURATO:PERSONA], avendo quest’ultimo tempestivamente avanzatodetta eccezione nella prima risposta utile rispetto al deposito dellacomparsa di costituzione del Bocchini (con la quale quest’ultimo avevaproposto detta domanda restitutoria) ; Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri inquesta sede, il Bocchini sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non sollevò affattoin primo grado un’eccezione di prescrizione, essendosi piuttosto limitatoa sollevare unicamente un’eccezione di decadenza (così come ritenuto dal giudice di primo grado) , là dove quell’eccezione di prescrizionefu inammissibilmente sollevata per la prima volta in sede d’appello; il thema decidendum sottoposto all’esame di questo giudice di legittimitàrisiede, dunque, nell’interpretazione delle locuzioni utilizzate inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] ; locuzioni che (mentre il giudice di primo grado ha ritenuto inidonee a integrare un’adeguata manifestazione di volontà vòlta ad eccepire la prescrizione) la corte d’appello ha ritenuto effettivamente espressive della volontà di sollevare un’eccezione di prescrizion e (e non già di decadenza) del creditoavversario; tali locuzioni sono così riportate nella sentenza d’appello: « alla prima udienza del 10.05.2012 il procuratore così trascrive: “Eguale sorteper la domanda instaurata per la ripetizione dei canoni, essendo la ricostruzione dei fatti priva di alcun pregio e comunque essendo intervenuta ampia prescrizione ”. In sede di memoria integrativa trascrive: “ . .. da ciò discende inesorabilmente come, avendo il convenuto avanzato tale domanda soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, il termine semestrale fissato dalla legge per paralizzarel’eccezione di prescrizione è spirato il 2 aprile 2012 “data i n cuiè avvenuto il mutamento del titolo di godimento del bene” e, cioè, ben cinque mesi prima di quell’atto. ….. Di talché, non può essere accettatala ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapportodi locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere larestituzione di quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ” » (cfr. pag.8 della sentenza d’appello) ; Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, rileva il Collegio come, al fine di giustificare il giudizio di inammissibilità del ricorso , già vale il richiam o a l consolidato insegnamentodella giurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale l'interpretazioneoperata dal giudice di appello, riguardo al contenuto degli atti giudiziali della parte, è assoggettabile al controllo di legittimitàlimitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a ta l riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a crite ri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazioneriferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obi ettivamente assunta dall'atto giudiziale(Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645 – 01;Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenzan. 2467 del 06/02/20 06, Rv. 586752 - 01) ; peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazionedel contenuto e della portata delle domande o delle eccezionisottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenoreletterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende d edotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,Rv. 637476 - 01) ; nellaspecie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventualescostamento del giudice d’appello dai canoni ermeneutici Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) de gli atti giudiziali della parte ( qui, delle dichiarazioni di parte contenute nel verbale di prima udienza e nella memoria integrativa del [OSCURATO:PERSONA]), risulta essersi limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibilein sede di legittimità ; ciò posto, v arrà aggiuntivamente considerare come, secondo l’insegnamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di legittimità,l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando laparte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l ’ inerzia del titolare, senzache rilevi l ’ erronea individuazione del termine applicabile, ovvero delmomento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sullaquale il giudice non è vincolato dalle allegazioni d ella parte (cfr., daultimo, Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01;Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01; Sez.1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016, Rv. 640674 - 01) ; tale orientamento deve ritenersi affermato in continuità con il principioillo tempore sostenuto da questa Corte di cassazione, secondo cui l’e lemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è la manifestazionein modo non equivoco della volontà della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei creditinei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice c irca l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che è uno solo per leggein ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato Adunanzadel 5 novembre 2025 – R.G. n. 18/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 9825 del 26/07/2000, Rv. 538836 - 01); nella specie, le locuzioni utilizzate dal [OSCURATO:PERSONA] (“ essendo intervenuta ampia prescrizione ” ; “ non può essere accettata la ricostruzione contabile operata dal convenuto dell’intero rapporto di locazione perché si è prescritto il relativo diritto a chiedere la restituzionedi quanto, a suo dire, corrisposto in eccedenza ” ) appaiono di per sé tali da giustificare in modo adeguato la ragionevolezza dell’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale nel senso dell’avvenuta valida manifestazione, da parte del locatore , di una volontàvolta a far rilevare l’avvenuta estinzione del credito avversario inragione dell’inerzia protrattasi nel tempo ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 1 15/2002; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da
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