CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 293/2025depositata il 17/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Firenze, con l’impugnato provvedimento, rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] srl)Numero registro generale 8596/2025Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 18225/2026Data pubblicazione 06/06/2026avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa, che, inaccoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] srl inliquidazione, dichiarava l’inefficacia, ex art. 64 l.fall., della nota di creditodi € 117.300 del 31.3.2016 e condannava la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] arestituire al Fallimento € 117.300, oltre interessi legali dalla domanda alsaldo.1.1 La Corte distrettuale rilevava che non era stata fornita la prova dellaasserita riferibilità della nota di credito del 31/3/2016, qualificata dalgiudice di primo grado come “rinuncia abdicativa e traslativa senzacorrispettivo”, alla fattura n. 7 del 30.3.2015 ( che aveva ad oggetto lavendita di 47 autovetture e non 27 come sostenuto dall’appellante)dell’importo € 135.000, dal momento che nella nota di credito non vi eramenzione della fattura parzialmente rettificata.1.2 Evidenziava l’inopponibilità al Fallimento dell’elenco allegato allafattura in quanto privo di data certa.1.3 Ad escludere la riferibilità della nota di credito alla fattura n. 7 del30/3/2025 militavano secondo la Corte, plurimi elementi quali : lamancata indicazione nella “[OSCURATO:PERSONA]” allegata alla fattura del valore acui sarebbero state vendute a [OSCURATO:SOCIETA]; la discrepanza tra i valoririsultanti dalle visure del PRA e il valore complessivo indicato qualecorrispettivo nella fattura n. 7 del 30.3.2015, le vicende, per come emersedalle risultanze del PRA, relative ai passaggi di proprietà veicoli indicati nelprospetto allegato alla fattura, che rendevano del tutto inverosimile che lamaggior parte dei veicoli fosse stata oggetto del contratto di vendita daSina Rent a [OSCURATO:SOCIETA]1.4 Rimarcava la mancanza di prova dell’avvenuto accordo risolutivo nonessendo stato prodotto alcun sollecito di [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] per lamancata consegna dei 25 veicoli.1.5 Riteneva, quindi, che, non essendo fondati gli elementi per ritenereche la nota di credito n. 4 del 31.3.2016 di € 117.300, emessa a favoreNumero registro generale 8596/2025Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 18225/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’allora [OSCURATO:SOCIETA], potesse considerarsi riferita alla parziale rettificadella fattura n. 7 del 30.3.2015, la sua emissione non era sorretta da unavalida ragione economica onerosa e quindi andava qualificata alla streguadi un atto a titolo gratuito.2 [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.,omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti, costituito dall’inesistenza, una volta esclusa la riferibilità dellanota di credito alla fattura n. 7 del 30/3/2015, di un qualsiasi altro titolo dicredito rinunciato a titolo gratuito da [OSCURATO:PERSONA] srl, mediante la dettanota.1.1 Il secondo motivo deduce violazione della regola dell’onere della provaex art. 2697 c.c. da parte della curatela, in relazione all’art. 360, comma 1n. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte omesso di rilevare che la curatela nonaveva assolto all’onere della prova del carattere gratuito dell’atto didisposizione che si intendeva privare di effetti.A tale fine, non era sufficiente dimostrare la non riferibilità della nota dicredito al rapporto dedotto dalla difesa della ricorrente (e nascente dallafattura n. 7 del 30.03.2015), essendo al contrario necessario provare ildiverso rapporto di fornitura di autoveicoli all’origine di un diritto alpagamento di un prezzo rinunciato gratuitamente mediante la nota dicredito. In altre parole, secondo la ricorrente, la qualità di atto a titologratuito della nota di credito presuppone l’esistenza di un diritto di creditoa monte, rinunciato senza corrispettivo alcuno, e non è possibile che lagratuità dell’atto sia assunta in astratto dalla nota di credito stessa, senzache questa sia correlata a un rapporto causale sulla base del quale SinaRent sarebbe stata effettivamente titolare di un precedente diritto dicredito rinunciato.Numero registro generale 8596/2025Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 18225/2026Data pubblicazione 06/06/20261.2 Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 64 l. fall., in relazioneall’art. 360, comma 1 c.p.c., per avere i giudici di merito qualificato lanota di credito come atto a titolo gratuito in difetto di una ricostruzione inordine all’esistenza di un rapporto all’origine di un credito gratuitamenterinunciato dall’impresa fallita e di cui ha beneficiato il contraente.1.3 Il quarto motivo oppone ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., peromissione e/o insufficiente motivazione, non essendo desumibile la ratiodecidendi a fondamento dell’accoglimento dell’azione revocatoria di un2 I motivi, suscettibili di unitaria trattazione in quanto sottendono lamedesima questione relativa alla configurazione dell’atto gratuito, sononel loro complesso, inammissibili in rapporto alla ratio decidendi.2.1 L’emissione di una nota di credito storna e azzera un corrispondentecredito per una prestazione effettuata da chi emette la fattura.2.2 Tale documento se non rappresentativo di una causa negozialeonerosa sottostante (riconoscimento di un vizio o difetto di una forniturafatturata, sconto sulla merce precedentemente fatturata, risoluzione delcontratto) ben può descrivere una attribuzione patrimoniale a titologratuito.2.3 Orbene, a fronte della allegazione da parte del Fallimento della naturagratuita della rinuncia alla somma di denaro contenuta nella nota dicredito, emessa pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento,spettava al destinatario di tale documento fornire la prova di una diversagiustificazione giuridica ed economica dello spostamento patrimoniale.2.4 Nel caso di specie la Corte distrettuale, con insindacabileaccertamento in fatto, ha ritenuto indimostrata l’imputazione della nota dicredito, prospettata dalla ricorrente, alla mancata consegna da parte diSina Rent di 25 delle 27 automobili indicate nella fattura n. 7 del30.3.2015 di euro 135.000.Numero registro generale 8596/2025Numero sezionale 1970/2026Numero di raccolta generale 18225/2026Data pubblicazione 06/06/20262.5 La riferibilità della nota di credito di € 117.300,00 alla fattura n. 7 del30.3.2015 di euro 135.000,00 è stata, infatti, plausibilmente esclusa dallaCorte sulla scorta di plurimi elementi (mancata annotazione nel corpodella nota di credito degli estremi della fattura che riporta la vendita di 47autovetture e non 27 come sostenuto dalla ricorrente; mancataindicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del valore a cui sarebbero state vendute aEurotoscar., incompatibilità della versione dei fatti resa dalla ricorrentecon le risultanze del PRA, incoerenza dei valori indicati con quelli risultantidal PRA e carenza di prova del negozio risolutivo).2.6 La Corte ha quindi confermato la statuizione del giudice di primo gradoche aveva attribuito valore di “rinuncia abdicativa e traslativa senzacorrispettivo”, e quindi di atto gratuito, alla nota di credito in assenza diprova di una giustificazione causale alternativa dell’attribuzionepatrimoniale sottostante il documento contabile.La conclusione è giuridicamente corretta a fronte delle premesse di fatto,e la critica della ricorrente non tiene in alcun conto le dette premesse,finendo col prospettare un’alternativa di merito, notoriamenteinsuscettibile di trovare ingresso in cassazione.Il ricorso è quindi inammissibile.3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto difese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il Presidente