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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27657/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 19 febbraio 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stata condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, a fini di profitto, di energia elettrica, sottratta all'ente erogatore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., fornitore dell'utenza installata presso la sua abitazione, mediante la rimozione forzata della calotta del contatore e successiva manomissione dei circuiti amperometrici, così da determinare una riduzione della registrazione dei consumi pari a - 92,45%.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], eccependo tre motivi di censura.

Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancata valutazione di una prova, mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità in capo agli altri componenti del nucleo familiare, nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere la sua responsabilità sulla scorta della mera constatazione del fatto che il contatore regolante l'erogazione di energia elettrica provvedesse ad alimentare l'abitazione in suo uso e a lui intestata, senza effettuare una verifica del suo stato di famiglia, così da poter accertare che lui non era l'unico beneficiario dell'erogazione dell'energia elettrica.

Con la seconda doglianza il Cantarella ha eccepito violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione in merito all'elemento psicologico del reato.

Deduce il ricorrente l'insussistenza di un qualsiasi indebito utilizzo di energia elettrica, stante il comprovato suo regolare pagamento delle fatture, con conseguente carenza di consapevolezza della mancanza di regolarità nella fornitura di servizio.

D'altro canto, neanche i tecnici dell'ENEL hanno potuto provare che il misuratore fosse stato manomesso, avendolo unicamente desunto dal fatto che registrava un errore pari al 92%, per cui non si potrebbe configurare nei riguardi del Cantarella l'integrazione dell'elemento psicologico del reato contestatogli.Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Rileva, infatti, il Cantarella l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza dell'indicata aggravante, peraltro non risultando in alcun modo comprovata l'esposizione alla pubblica fede del misuratore di energia elettrica.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Del tutto prive di fondamento, innanzitutto, sono le due doglianze introduttive, con cui il Cantarella ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la sentenza impugnata ha desunto la ricorrenza della sua responsabilità unicamente dal fatto che il contatore manomesso riguardasse l'abitazione in suo uso e a lui intestata, senza accertare, mediante verifica del suo stato di famiglia, gli effettivi utilizzatori dell'immobile, e poi ha ritenuto la sussistenza del profilo soggettivo del delitto di furto, pur avendo sempre provveduto il Cantarella a pagare i consumi di energia elettrica nell'inconsapevolezza dell'irregolarità della fornitura del servizio.

In proposito deve essere osservato, in primo luogo, come non sia di alcun rilievo l'esatta individuazione del soggetto che abbia provveduto a manomettere il misuratore di energia elettrica, attraverso la rottura della sua calotta, atteso che, per consolidato indirizzo ermeneutico, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01).

In tema di furto di energia elettrica, cioè, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (così, tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01).

Quanto, poi, alla dedotta carenza di verifica da parte dei giudici di merito dei soggetti che sarebbero stati effettivamente beneficiari dell'erogazione di energia elettrica presso l'immobile in uso e intestato all'imputato, il Collegio rileva che trattasi di censure finalizzate solo alla rilettura delle emergenze processuali nonché alla valutazione delle prove acquisite, rispetto alle quali questa Corte di legittimità non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la rivisitazione della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito (cfr., tra le tante, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260-01; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, risulti coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico.

I giudici di appello hanno, infatti, ritenuto giudizialmente comprovata, in quanto accertata dai tecnici dell'ENEL, la circostanza che il misuratore di energia elettrica dell'appartamento abitato dal Cantarella registrasse consumi inferiori del 92% rispetto a quelli effettivi e che su tale misuratore fossero presenti segni di manomissione, essendone stata rotta la calotta.

La riferibilità di tale condotta all'imputato è stata, quindi, logicamente dedotta dalla Corte di merito dal fatto che, «all'atto dell'accertamento, abitava da solo l'immobile, ed era l'intestatario della fornitura di energia elettrica», di cui si era, pertanto, illecitamente fornito fino al momento dell'intervento dei tecnici dell'ENEL, «senza, peraltro, che sia emerso un uso esclusivo dei locali in questione, e della energia elettrica di cui essi erano dotati da parte di persona diversa».

Ritenuta l'irrilevanza, al rappresentato fine, dei periodi di detenzione medio tempore patiti da parte del Cantarella, la Corte di appello ha, altresì, escluso, con motivazione logica e congrua, la lamentata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, argomentando, senza palesare vizio alcuno, che «la consapevolezza dell'imputato di utilizzare abusivamente l'energia elettrica può essere correttamente desunta dalla circostanza che l'immobile in questione era fornito di "luce"».

3. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura del Cantarella, con cui ha lamentato carenza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.Trattasi di motivo introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità, ragion per cui, in termini troncanti, assume rilievo il principio, reiteratamente espresso da parte di questa Corte di legittimità, per cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 19 febbraio 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stata condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti e con la recidiva, alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, a fini di profitto, di energia elettrica, sottratta all'ente erogatore [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., fornitore dell'utenza installata presso la sua abitazione, mediante la rimozione forzata della calotta del contatore e successiva manomissione dei circuiti amperometrici, così da determinare una riduzione della registrazione dei consumi pari a - 92,45%. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], eccependo tre motivi di censura. Con il primo ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancata valutazione di una prova, mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della responsabilità in capo agli altri componenti del nucleo familiare, nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere la sua responsabilità sulla scorta della mera constatazione del fatto che il contatore regolante l'erogazione di energia elettrica provvedesse ad alimentare l'abitazione in suo uso e a lui intestata, senza effettuare una verifica del suo stato di famiglia, così da poter accertare che lui non era l'unico beneficiario dell'erogazione dell'energia elettrica. Con la seconda doglianza il Cantarella ha eccepito violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione in merito all'elemento psicologico del reato. Deduce il ricorrente l'insussistenza di un qualsiasi indebito utilizzo di energia elettrica, stante il comprovato suo regolare pagamento delle fatture, con conseguente carenza di consapevolezza della mancanza di regolarità nella fornitura di servizio. D'altro canto, neanche i tecnici dell'ENEL hanno potuto provare che il misuratore fosse stato manomesso, avendolo unicamente desunto dal fatto che registrava un errore pari al 92%, per cui non si potrebbe configurare nei riguardi del Cantarella l'integrazione dell'elemento psicologico del reato contestatogli.Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Rileva, infatti, il Cantarella l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza dell'indicata aggravante, peraltro non risultando in alcun modo comprovata l'esposizione alla pubblica fede del misuratore di energia elettrica. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Del tutto prive di fondamento, innanzitutto, sono le due doglianze introduttive, con cui il Cantarella ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione con cui la sentenza impugnata ha desunto la ricorrenza della sua responsabilità unicamente dal fatto che il contatore manomesso riguardasse l'abitazione in suo uso e a lui intestata, senza accertare, mediante verifica del suo stato di famiglia, gli effettivi utilizzatori dell'immobile, e poi ha ritenuto la sussistenza del profilo soggettivo del delitto di furto, pur avendo sempre provveduto il Cantarella a pagare i consumi di energia elettrica nell'inconsapevolezza dell'irregolarità della fornitura del servizio. In proposito deve essere osservato, in primo luogo, come non sia di alcun rilievo l'esatta individuazione del soggetto che abbia provveduto a manomettere il misuratore di energia elettrica, attraverso la rottura della sua calotta, atteso che, per consolidato indirizzo ermeneutico, risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01). In tema di furto di energia elettrica, cioè, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (così, tra le altre, Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438-01). Quanto, poi, alla dedotta carenza di verifica da parte dei giudici di merito dei soggetti che sarebbero stati effettivamente beneficiari dell'erogazione di energia elettrica presso l'immobile in uso e intestato all'imputato, il Collegio rileva che trattasi di censure finalizzate solo alla rilettura delle emergenze processuali nonché alla valutazione delle prove acquisite, rispetto alle quali questa Corte di legittimità non può essere chiamata ad esercitare alcun tipo di sindacato, esulando dai suoi poteri la rivisitazione della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, iakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01) laddove la motivazione assunta, come nel caso di specie, risulti coerente e logica, oltre che priva di qualsiasi vizio giuridico. I giudici di appello hanno, infatti, ritenuto giudizialmente comprovata, in quanto accertata dai tecnici dell'ENEL, la circostanza che il misuratore di energia elettrica dell'appartamento abitato dal Cantarella registrasse consumi inferiori del 92% rispetto a quelli effettivi e che su tale misuratore fossero presenti segni di manomissione, essendone stata rotta la calotta. La riferibilità di tale condotta all'imputato è stata, quindi, logicamente dedotta dalla Corte di merito dal fatto che, «all'atto dell'accertamento, abitava da solo l'immobile, ed era l'intestatario della fornitura di energia elettrica», di cui si era, pertanto, illecitamente fornito fino al momento dell'intervento dei tecnici dell'ENEL, «senza, peraltro, che sia emerso un uso esclusivo dei locali in questione, e della energia elettrica di cui essi erano dotati da parte di persona diversa». Ritenuta l'irrilevanza, al rappresentato fine, dei periodi di detenzione medio tempore patiti da parte del Cantarella, la Corte di appello ha, altresì, escluso, con motivazione logica e congrua, la lamentata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, argomentando, senza palesare vizio alcuno, che «la consapevolezza dell'imputato di utilizzare abusivamente l'energia elettrica può essere correttamente desunta dalla circostanza che l'immobile in questione era fornito di "luce"». 3. Manifestamente infondata, infine, è anche l'ultima censura del Cantarella, con cui ha lamentato carenza di motivazione in ordine alle ragioni di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.Trattasi di motivo introdotto per la prima volta in questa sede di legittimità, ragion per cui, in termini troncanti, assume rilievo il principio, reiteratamente espresso da parte di questa Corte di legittimità, per cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass
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