CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 25613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1006-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI " [OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1006/2020 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 PU domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2642/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 2626/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe trascritta, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del gravame principale, assorbito l’incidentale, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna dell’INPGI al pagamento della somma relativa al trattamento integrativo previdenziale, ex fissa, in riferimento al rapporto di lavoro giornalistico, con la Gazzetta del Mezzogiorno, dal 1974 al settembre 2007, conclusosi per dimissioni.2. Con l’originario ricorso, il giornalista aveva dedott o il proprio diritto all’indennità ex fissa sul presupposto che non fosse antitetica rispetto all’indennità sostitutiva del preavviso, diversamente da quanto ritenuto dall’INPGI. 3. La Corte di merito, di contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva il predetto trattamento integrativo previdenziale non cumulabile con l’indennità sostitutiva del preavviso sulla scorta dell’interpretazione dell’Accordo sulle prestazioni previdenziali integrative del 15.7.1985 e, in particolare, l’art. 10 e la previsione, ivi enunciata, dell’assorbimento dell’indennità di mancato preavviso ad opera della prestazione erogata dal Fondo, in quanto assistite dalla medesima funzione, benché erogate distintamente (dall’INPGI, quale gestore del Fondo, la ex fissa e dal datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso); alternatività confermata, inoltre, dal disposto dell'art. 3 dell’Accordo, e dall’espressa previsione di esonero dall’obbligo del pagamento del preavviso nell’ipotesi di pagamento ex fissa a carico del fondo per i casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 3 dell’Accordo. 4. In definitiva, per la Corte di merito, alla stregua della lettura complessiva degli artt. 3 e 10 dell’Accordo, la nuova disciplina dell’indennità ex fissa non si aggiungeva ma concorreva con le disposizioni collettive in tema di indennità di mancato preavviso, contribuendo ad assicurare il mantenimento della precedente tutela al giornalista per le particolari ipotesi previste dall'art. 3 di risoluzione del rapporto per dimissioni, in mancanza di diversa causa legittimamente l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 27 e 24. 5. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso l'INPGI, ulteriormente illustrato con memoria. 6. Il Pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per avere la Corte di merito disatteso le disposizioni collettive applicabili nella specie e si assume l'insussistenza di un criterio di alternatività tra le due prestazioni, per essere assistite da funzione diversa e diversi presupposti di accesso. 8. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sui motivi del gravame incidentale. 9. Il ricorso è da rigettare.10. Il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro per dimissioni ed ha percepito l’indennità sostitutiva del mancato preavviso. 11. L’ art. 27 del C.N.L. G. , vigente ratione temporis, rubricato «Indennità sostitutiva del preavviso», dispone, nella parte che interessa, che in caso di risoluzione del rapporto... non determinata per fatto o per colpa del giornalista cos̀ grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il giornalista ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita in un certo numero di mensilità a seconda della qualifica del giornalista (13 per il direttore, il condirettore, il vice direttore, 10 per il redattore capo, il corrispondente da Roma e il capo dell'ufficio romano di corrispondenza, 9 per il vice capo redattore, 8 per il capo servizio e 7 per tutti gli altri giornalisti, anche residenti all'estero), con l’aumento di una mensilità per i giornalisti che abbiano un'anzianità di servizio superiore a venti anni. 12. [OSCURATO:PERSONA] integrativa, in calce all’art. 27 , si legge, nella parte che interessa: «in adempimento di quanto previsto dall'Accordo ministeriale 5 maggio 1985, in base al quale il Ministero del Lavoro si impegnava a convocare le parti entro il 31 maggio 1985 per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa di cui alla nota a verbale dell'art. 27 del C.N.L.G. 8 luglio 1982 e delle indennità di cui al 1° e 3° comma dell'art. 33 del presente contratto, la FIEG, l'[OSCURATO:PERSONA] .. e la FNSI hanno stipulatoil 15 luglio 1985 l'Accordo riportato nell'allegato G.Pertanto, a decorrere dal 1° dicembre 1985,in tutti i casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 3 dell'Accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall'Accordo medesimo». 13. Per genesi e ratio del trattamento previdenziale integrativo, ex fissa, si rinvia agli snodi argomentativi svolti da Cass. n. 20904 del 2023, e successive decisioni coeve, la cui motivazione si intende qui integralmente richiamata, e si dipananoi passaggi argomentativi che seguono con riferimento ai profili più strettamente inerenti alla peculiare questione posta con il ricorso all’esame, in termini di alternatività o cumulo delle prestazioni pretese dal giornalista. 14. L’Accordo del 15 luglio 1985 dispone, all’art. 3, che a decorrere dal 1° dicembre 1985 i giornalisti … hanno diritto all’accantonamento presso la speciale gestione dell’INPGI di un capitale inoccasione di: a) risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del primo, terzo e quarto comma dell’art.33 del CNLG (tutte ipotesi di cessazione del rapporto legate al raggiungimento di una certa età anagrafica ed alla maturazione di requisiti pensionistici); b) dimissioni dopo almeno quindici anni di servizio presso la stessa azienda; c) dimissioni dopo almeno dieci anni di servizio presso la stessa azienda avendo superato il 55° anno di età; d) risoluzione del rapporto per decesso quando sussista il diritto alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento dell’INPGI. 15. L’art. 10 dell’Accordo, poi, dispone che dal 1° dicembre 1985 per i casi di risoluzione del rapporto previsti dalle lettere a), b), c), d) dell’art.3 la somma, a titolo di capitale , accantonata dall’INPGI assorbe, a tutti gli effetti , l’indennità già prevista dalla normativa abrogata dal precedente comma (cd. ex fissa) nonché l’indennità di mancato preavviso stabilita dal CNLG per i casi di cui sopra, restando i datori di lavoro liberati da ogni obbligazione al riguardo, salvo quanto previsto dall’art.8. 16. Se l’indennità istituita dall’Accordo del 1985 assorbe anche l’indennità sostitutiva del preavviso ne consegue, secondo la lettera dell’Accordo, che l’erogazione dell’una indennitàassorbe l’erogazione dell’altra. 17. Quanto all’argomento svolto a suffragio della tesi interpretativa abbracciata dal ricorrente, della diversa finalità/funzione delle due indennità, va rimarcato che l’indennità sostitutiva del mancato preavviso vale a compensare il lavoratore della cessazione involontaria ante tempus del rapporto, che nel caso di dimissioni per definizione non si verifica, salvo che, in senso estensivo, nell’ipotesi di dimissioni rassegnate per giusta causa.18. Non si appalesa meritevol e di condivisione , dunque, la prospettazione secondo cui l’assorbimento dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso nell’indennità di cui all’Accordo del 1985 comporterebbe il sacrificio dell’esigenza cui presiede l’indennità sostitutiva, con la conseguenza che l’assorbimento si giustifica anche dal punto di vista logico- pratico. 19. Quanto al secondo motivo di censura, posto che l'assorbimento del gravame incidentale pronunciato dalla Corte di merito non comporta una omissione di pronuncia, se non apparente e formale, la decisione sulla questione assorbente ha implicato il venir meno dell’interesse alle questioni inconciliabilmente proposte con l'impugnazione incidentale, inerenti al quantum della prestazione previdenziale integrativa, negata nell’an, e alla regolazione delle spese della pronuncia di primo grado, travolta con la decisione sul gravame principale. 20. In conclusione, il ricorso è rigett at o. 21. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a