CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] LC avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 15 luglio 2021 ; nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione T.Iée,r,. di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico ed i JÌ motivi di ricorso risultano proposti esattamente negli stessi termini (tanto da doversi ipotizzare un copia e incolla); Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisit; prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . f