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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39871/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 24.11.2022, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 317,00 di multa, confermando nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 56 e 624 bis, comma 3, cod. pen. 2.

Il ricorrente propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.

3. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, con deduzioni logiche, pertinenti, oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie, il fine dell'azione posta in essere dall'imputato fosse, con evidenza, il fare ingresso nell'immobile della vittima per impossessarsi di parte di ciò che si trovava al suo interno.

Infatti il [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere atti diretti ad eliminare le bacchette delle grate dalle finestre dell'abitazione della vittima, con ciò delineando la configurazione del tentativo di furto contestatogli.

Si tratta di affermazioni conformi ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (ex multis, Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264 del10/03/2016 Rv. 267006).

4. Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.

La Corte motiva la mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante alla luce dell'esistenza di un precedente specifico.

Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, n (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 24.11.2022, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 317,00 di multa, confermando nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 56 e 624 bis, comma 3, cod. pen. 2. Il ricorrente propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen.; con il secondo motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente. 3. Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche, pertinenti, oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie, il fine dell'azione posta in essere dall'imputato fosse, con evidenza, il fare ingresso nell'immobile della vittima per impossessarsi di parte di ciò che si trovava al suo interno. Infatti il [OSCURATO:PERSONA] poneva in essere atti diretti ad eliminare le bacchette delle grate dalle finestre dell'abitazione della vittima, con ciò delineando la configurazione del tentativo di furto contestatogli. Si tratta di affermazioni conformi ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui ai fini della punibilità del tentativo rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta (ex multis, Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264 del10/03/2016 Rv. 267006). 4. Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La Corte motiva la mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante alla luce dell'esistenza di un precedente specifico. Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, n (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 nov
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