CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RG) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena in due anni e nove mesi di reclusione; udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Catania in epigrafe indicata, nella parte in cui, pur confermandone la condanna per il delitto di peculato continuato, ha dichiarato estinte per prescrizione alcune delle condotte ed ha affermato di voler ridurre di un mese l'aumento di pena per continuazione, rispetto ai tre complessivi applicati dalla sentenza di primo grado, tuttavia lasciando immutata la pena finale irrogata dal primo giudice. 2. Il ricorso è fondato. Risulta dalla stessa sentenza impugnata che, in primo grado, l'imputata era stata condannata alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione; che la Corte d'appello ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni dei reati ritenuti in continuazione; che ha perciò affermato di dover ridurre il relativo aumento di pena da tre a due mesi; che, tuttavia, ha fissato la pena finale nell'identica misura stabilita dal primo giudice. 3. Pur nell'evidenza dell'errore, questa Corte non può limitarsi ad emendarlo mediante un semplice calcolo aritmetico coerente con la volontà manifestata dai giudici d'appello nella loro motivazione. Va rammentato, in proposito, che la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando siano divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli; non si forma, invece, sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Ne discende che, in caso di condanna, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, il giudicato si forma solo quando anche tale punto sia definito e, pertanto, l'eventuale causa di estinzione del reato dev'essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio). Deve, dunque, rilevarsi l'estinzione per prescrizione, maturata nelle more tra la sentenza impugnata e l'odierna decisione, delle condotte tenute dall'imputata quanto meno fino al 7 gennaio 2012, data individuata calcolando, a ritroso da oggi, il relativo termine massimo prorogato, pari a dodici anni e sei mesi, con l'aggiunta di 64 giorni di sospensione per la disciplina emergenziale per la pandennia da "covid 19", a norma dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla legge n. 27 del 2020 (vds. Corte cost., sentenza n. 140 del 25 maggio 2021, e Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Relativamente a tali condotte, pertanto, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio.4. Dev'essere ugualmente annullata, ma con rinvio, con riferimento alle ulteriori condotte successive a quella data, per le quali il termine di prescrizione non è ancora maturato, rendendosi necessario, per queste ultime, rivedere nel suo complesso la misura della pena: ciò che implica un giudizio di fatto, riservato, come tale, al giudice di merito. Per tali reati, invece, non è più discussa l'affermazione della colpevolezza dell'imputata (non avendo nemmeno formato oggetto di ricorso), sicché — a norma dell'art. 624, cod. proc. pen. — va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza per la relativa parte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione limitatamente alle condotte poste in essere sino alla data del 7 gennaio 2012. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania limitatamente alla determinazione della pena per le condotte residue, in relazione alle quali, visto l'art. 624, c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. C