CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 42237/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 5/6/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proposto, e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terze interessate, avverso il provvedimento con il quale è stata applicata al Minniti la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto ritenuto portatore di pericolosità qualificata ed è stata disposta la confisca di prevenzione di beni immobili e mobili nella sua titolarità ovvero ritenuti comunque nella sua disponibilità ancorchè intestati alla moglie ed alle figlie. 2. Avverso il decreto ricorrono con autonomi atti il proposto e le terze interessate. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del Minniti articola tre motivi. 2.1.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, la cui insorgenza sarebbe stata indebitamente anticipata al 1990 invece che al 2005, momento iniziale della consumazione del reato di cui all'art. 416-bis c.p. per il quale lo stesso è stato condannato in via definitiva. Il ricorrente contesta in tal senso la valenza sintomatica dell'unico elemento menzionato dai giudici del merito al fine di affermare l'appartenenza del Minniti alla cosca 'ndranghetista Iamonte già a partire dall'ultimo decennio del secolo scorso, ossia le dichiarazioni rese da un unico collaboratore di giustizia nel corso di un procedimento nel quale il proposto non era imputato e che nemmeno è stato successivamente indagato in relazione ai fatti emersi nel corso di quella istruttoria dibattimentale. Escluso dunque che l'accertamento processuale abbia riguardato la posizione del Minniti, la Corte territoriale aveva l'onere di procedere ad una autonoma valutazione delle dichiarazioni menzionate, giustificandone la rilevanza ai fini del giudizio di prevenzione. Onere che invece il provvedimento impugnato non avrebbe assolto, limitandosi apoditticamente ad evocare il contributo informativo del collaborante ed incorrendo così nel vizio di motivazione apparente sul punto. Sotto altro profilo i giudici del merito avrebbero indebitamente ancorato il giudizio sull'attualità della pericolosità del proposto alla presunzione di stabilità del vincolo associativo, fondandosi dunque, in difetto di elementi sopravvenuti, esclusivamente sui fatti oggetto delle risalenti condanne subite dal Minniti pur anche per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., senza accertare l'effettiva persistenza nel tempo delle sue manifestazioni antisociali e senza nemmeno considerare il lungo periodo di detenzione sofferto dal medesimo. 2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca per il tardivo deposito del decreto impugnato, avvenuto il 19 febbraio 2021 e quindi oltre il termine di diciotto mesi di cui all'art. 27 comma 6 d. Igs. n. 159/2011 a decorrere dalla data di presentazione del ricorso in appello. Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla misura patrimoniale. In primo luogo lamenta come l'ingiustificata estensione temporale della pericolosità del proposto abbia comportato l'indebita ablazione dell'intero suo patrimonio, compresi quelli acquistati in epoca anteriore al 2005, anno al quale risalirebbe la prima effettiva manifestazione di tale pericolosità. Non di meno meramente apparente sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato in merito all'effettiva sperequazione tra i redditi del proposto e il valore dei beni oggetto dell'intervento ablativo, frutto della frettolosa svalutazione delle obiezioni sollevate dalla difesa ai criteri adottati per calcolare l'asserita inadeguatezza delle entrate del nucleo familiare del Minniti. Con specifico riguardo all'acquisto dei beni immobili, inoltre, la Corte si sarebbe poi trincerata dietro l'incompletezza dei dati probatori offerti dalla difesa, senza considerare che, per conforme indirizzo giurisprudenziale, qualora si tratti di acquisizioni di molto risalenti nel tempo (come nel caso di specie), per vincere la presunzione di illecito accumulo graverebbe sull'interessato un mero onere di allegazione funzionale a rivelare la ragionevole ipotizzabilità dell'origine lecita dei beni, onere che la difesa avrebbe pienamente assolto. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo viene sollevata la medesima eccezione sollevata con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui illustrazione pertanto si rinvia. Con il secondo viene invece dedotta violazione di legge in merito alla confisca a carico delle ricorrenti di alcuni buoni postali fruttiferi a loro intestati. In proposito la Corte avrebbe giustificato l'intervento ablatorio soltanto sulla base della asserita incapienza economica delle medesime, senza dimostrare la disponibilità da parte del proposto dei beni confiscati se non ricorrendo ad una presunzione riferita al rapporto parentale ed impropriamente fondata sull'art. 19 d. Igs. n. 159/2011, in assenza, invece, dei presupposti per l'operatività di quella configurata dal successivo art. 26 del medesimo decreto. Non di meno assente sarebbe la confutazione delle prospettazioni e allegazioni difensive mirate a dimostrare l'origine lecita della provvista utilizzata per l'accensione dei buoni postali menzionati. 2.3 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce con unico motivo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla confisca della ditta individuale "Sottozero" alla stessa intestata. In proposito la Corte avrebbe sostanzialmente ignorato le articolate argomentazioni e allegazioni difensive finalizzate a dimostrare la ragionevole possibilità di escludere che l'impresa in questione fosse stata costituita ed avviata con capitali illeciti o attraverso risorse frutto del reimpiego di questi ultimi. In particolare, avrebbe immotivatamente trascurato il valore irrisorio dell'investimento dispiegato per l'acquisto dei beni strumentali e la possibilità che la maggior parte delle spese dell'azienda fossero state sostenute mediante le entrate di cassa, mentre in maniera solo apodittica avrebbe confutato l'eccepito ricorso alle risorse provenienti da un mutuo bancario per la copertura delle ulteriori spese, tanto più alla luce del fatto che era stata offerta prova documentale della circostanza. Altrettanto apoditticamente i giudici del merito avrebbero identificato nel costo di locazione dei locali aziendali un indice della sperequazione tra la capacità patrimoniale della ricorrente e il possesso del bene, ancora una volta ignorando quanto prospettato con il gravame di merito in ordine al fatto che la ditta per oltre tre anni era stato oggetto di sequestro ed affidata ad un amministratore giudiziario, il quale aveva provveduto al pagamento dei canoni, compresi quelli anteriori all'applicazione della misura cautelare reale non onorati dalla ricorrente. Il giudice dell'appello avrebbe poi ingiustificatamente omesso di considerare nella propria valutazione i redditi percepiti tra il 1990 ed il 2011 dalla Moscato, più che sufficienti a giustificare l'avviamento di un'azienda di ridotte dimensioni. Infine il provvedimento impugnato avrebbe trascurato le regalie di cui la ricorrente ha beneficiato nel corso degli anni, omettendo per altro verso di giustificare la disponibilità da parte del proposto dei beni confiscati per concentrarsi esclusivamente sul citato profilo sperequativo. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 1° ottobre 2021 motivi nuovi con i quali ha ribadito e ulteriormente argomentato i motivi del ricorso principale in merito all'estensione del perimetro temporale della pericolosità del proposto ai primi anni '90, alla valutazione sull'effettiva permanenza nell'attualità di tale pericolosità, alla natura dell'onere probatorio assegnato alla parte in merito alla dimostrazione della liceità dell'acquisto dei beni assoggettati a confisca ed alla sproporzione tra il valore di questi ultimi - e in special modo della ditta individuale - e i redditi attribuibili al Minniti. In pari data sono stati depositati motivi nuovi anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso ad approfondimento dei motivi di ricorso con riguardo al profilo relativo al contenuto dell'onere probatorio della parte. E sempre il 1° ottobre 2021 anche il difensore della Moscato ha presentato motivi nuovi con i quali eccepisce anzitutto la sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale per mancato rispetto del termine di cui all'art. 27 d. Igs. n. 159/2011. Contesta altresì la retrodatazione della pericolosità del proposto e rileva che la Corte non avrebbe dimostrato l'effettiva disponibilità in capo al medesimo dei beni confiscati alla ricorrente e confutato le obiezioni difensive sull'origine lecita della provvista impiegata per il loro acquisto 4 C 4. Con memoria trasmessa il 13 ottobre 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo e confutato le argomentazioni svolte nella requisitoria del PG a sostegno della richiesta inammissibilità di tale motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto devono essere esaminate le doglianze proposte con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con i motivi nuovi della Moscato in merito al giudizio di pericolosità del proposto quale condizione di applicabilità tanto della misura di prevenzione personale, quanto di quella patrimoniale. Doglianze che sono invero inammissibili. 1.1 Le censure della Moscato sono invero inedite e prive dunque della necessaria correlazione con i motivi del ricorso principale proposto nel suo interesse, nel quale alcuna questione era stata sollevata in riferimento al tema di cui si è detto. 1.2 II primo motivo del ricorso del Minniti è parimenti inammissibile in quanto propone doglianze manifestamente infondate o non deducibili in questa sede. Va in proposito anzitutto ricordato che per il consolidato orientamento di questa Corte - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, Rv. 247514). In tal senso deve dunque ribadirsi che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente, come tale refluente per l'appunto in violazione di legge, la sottovalutazione di argomenti difensivi in realtà presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv. 260246). 1.3 Ciò premesso, il ricorrente, con il motivo in esame, cerca di aggirare il ricordato vincolo normativo al sindacato di legittimità - peraltro contraddicendosi nella misura in cui nell'intestazione del motivo viene dedotto espressamente il vizio di cui alla citata lett. e) dell'art. 606 c.p.p. - lamentando la natura meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato in punto di perinnetrazione temporale della pericolosità del proposto. In tal senso eccepisce la presunta carenza assoluta dell'apparato giustificativo nella valutazione degli elementi utilizzati al fine di affermar la effettiva gravitazione del Minniti nell'ambiente mafioso già in epoca anteriore a quella cui si riferisce la condanna dallo stesso riportata per il reato di cui all'art. 416- bis c.p. Ma dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come tale eccezione sia manifestamente infondata, posto che la Corte ha invece argomentato il giudizio positivo sul significato indiziante delle dichiarazioni del collaboratore Nucera, tanto da confutare l'obiezione difensiva per cui le stesse sarebbero generiche e da evidenziare come trovino invece riscontro nell'accertata frequentazione da parte del proposto dei vertici della cosca di riferimento, circostanza questa nemmeno considerata nel ricorso. Escluso, dunque, che la motivazione del decreto risulti solo apparente, ogni ulteriore censura del ricorrente sul punto finisce per l'appunto per tradursi nella denunzia di meri vizi della motivazione indeducibili in questa sede. 1.4 Considerazioni non diverse valgono in relazione alla prospettazione del difetto di giustificazione del giudizio di attualità della pericolosità del Minniti. In proposito la Corte non si è "trincerata" genericamente dietro la presunzione relativa di stabilità del vincolo associativo, come sostenuto, ma ha corroborato tale presunzione in ragione del contenuto della base fattuale che ha sostenuto il giudizio di pericolosità e in particolare della natura strutturale e di lungo corso dell'appartenenza del proposto al sodalizio mafioso, certificata dalla condanna definitiva del medesimo per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., nonché dell'accertato ruolo di rilievo espletato dal medesimo nel contesto associativo e della ulteriore condanna - anch'essa definitiva - per una estorsione qualificata dall'aggravante mafiosa. In tal senso, una volta rilevata l'assenza di elementi di disgregazione del sodalizio o di recesso da parte del proposto, ha in maniera tutt'altro che apparente - o anche solo illogica - ritenuto che la naturale proiezione nel futuro del vincolo associativo non sia stato intaccato dal tempo trascorso tra l'accertamento processuale della partecipazione al sodalizio, né dal fatto che nelle more il Minniti abbia subito un lungo periodo di detenzione. 2. Venendo alle censure proposte da tutti i ricorrenti avverso la conferma della confisca disposta sui beni del proposto o dei terzi interessati, pregiudiziale è l'esame dell'eccezione di sopravvenuta inefficacia della misura patrimoniale sollevata da [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, con i motivi nuovi, anche dalla Moscato. Eccezione che è peraltro fondata ed il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi proposti con i ricorsi in relazione alla misura patrimoniale. 2.1 Non è anzitutto in discussione il principio per cui il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale il giudice dell'appello deve definire il giudizio di prevenzione a pena di inefficacia della confisca disposta in primo grado, ha come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato, momento in cui il provvedimento giurisdizionale adottato in camera di consiglio acquista giuridica esistenza (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312). Ed è altrettanto indubbio che nel caso di specie il deposito del decreto impugnato è avvenuto il 19 febbraio 2021. Va poi ricordato che, qualora avverso il provvedimento di confisca vengano presentati più ricorsi in appello depositati in date diverse, il suddetto termine decorre dalla data di deposito dell'ultimo ricorso (Sez. 6, Sentenza n. 27913 del 23/09/2020, Lorenzi, Rv. 279681), che, nel caso di specie, è quella in cui è stata presentata l'impugnazione proposta dalla Moscati, ossia il 23 maggio 2019. Tenuto conto del momento iniziale di decorrenza del termine per come individuato è quindi indubitabile che lo stesso avrebbe dovuto compiersi il 23 novembre 2020. 2.2 L'art. 27 comma 6 citato, peraltro, prevede che trovi applicazione l'art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011, nrando dunque la facoltà per il giudice di prorogare di sei mesi il termine (facoltà dttkui, non risulta ette la Corte abbia esercitato) ed il catalogo delle cause di sospensione di quello di efficacia del sequestro di prevenzione dallo stesso comma articolato. Tale catalogo richiama le cause di sospensione stabilite dall'art. 304 c.p.p. per i termini di custodia cautelare, oltre a considerare il tempo necessario per l'espletamento di una eventuale perizia, per la decisione dell'istanza di ricusazione, per l'identificazione degli eredi del proposto deceduto nel corso del procedimento e per la redazione del provvedimento finale. 2.3 Nel caso di specie nessuna delle cause di sospensione elencate si è verificata, non potendo ricondursi ad alcuna di quelle tipizzate dall'art. 24 comma 2 il rinvio disposto all'udienza del 31 gennaio 2020 su istanza del PG, il quale aveva richiesto termine per esaminare la documentazione depositata dalla difesa dei ricorrenti. Ininfluente è dunque la circostanza che la Corte, nell'accogliere l'istanza, abbia disposto la sospensione dei termini di efficacia della misura patrimoniale, posto che il provvedimento del giudice sulla sospensione dei termini ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo e dunque non produce alcun effetto qualora la causa di sospensione non sussista. 2.4 Oltre che dell'art. 24 comma 2 d. Igs. n. 159/2011 deve poi tenersi conto delle ulteriori disposizioni normative che eventualmente incidano sulla sospensione del termine di efficacia della confisca. E' il caso, nello specifico, di quelle contenuta nell'art. 83 commi 1 e 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 20 (conv. con modificazioni nella I. n. 27/2020), le quali, nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto sull'attività giudiziaria della pandemia da Covid-19, hanno rispettivamente stabilito il rinvio di tutte "le udienze dei procedimenti civili e penali" fissate tra il 9 marzo e I'll maggio 2020 (data così fissata dal d,I. n. 23/2020) e la sospensione nello stesso periodo di tutti "i termini procedurali", formule onnniconnprensiva nelle quali devono ritenersi compresi anche i procedimenti di prevenzione. Posto che la citata udienza del 31 gennaio 2020 era stata rinviata all'8 maggio dello stesso anno deve dunque ritenersi che la suddetta sospensione abbia operato anche nel presente procedimento, per la complessiva durata di 64 giorni. Non rileva invece l'ulteriore sospensione del termine previsto dal comma 9 del citato art. 83 d.l. n. 18/2020 per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato in esecuzione dei poteri speciali assegnati ai dirigenti degli uffici giudiziari dal comma 7 lett. g) dello stesso articolo. Infatti l'udienza dell'8 maggio è stata rinviata al 5 giugno 2020 anteriormente al termine iniziale di operatività della disposizione (il 12 maggio 2020) in applicazione dei già menzionati commi 1 e 2 del medesimo art. 83. 2.5 Infine non possono essere computati i periodi di sospensione feriale dei termini previsti dall'art. 1 I. n. 742/1969 (come modificata dalla I. n. 162/2014) - ossia, nel caso di specie, quelli dal 10 al 31 agosto 2019 e 2020 - come eccepito dal PG nella sua requisitoria. Non è dubbio che tale disposizione trovi applicazione anche nel procedimento di prevenzione, come peraltro confermato dall'art. 2-bis della citata legge, che ne esclude l'applicazione esclusivamente nel caso in cui sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni e gli interessati o i loro difensori espressamente abbiano rinunziato alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, abbia dichiarato, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento. Ma i termini di cui la norma citata prevede la sospensione nel c.d. "periodo feriale", come chiarito dalle Sezioni Unite, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento e non quelli relativi alla durata del procedimento o al deposito dei provvedimenti del giudice (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586). E conferma che tale principio si applichi anche al procedimento di prevenzione si ricava agevolmente proprio dal citato comma 2-bis dell'art. 1 I. n. 742/1969, il quale rimette esclusivamente all'iniziativa delle parti il potere di rinunziare alla sospensione o chiederne l'inoperatività in ragione dell'urgenza del procedimento. 2.6 In definitiva il termine di cui all'art. 27 comma 6 d. Igs. n. 159/2011 è nel caso di specie scaduto il 26 gennaio 2021 ed era dunque ampiamente decorso al momento del deposito del provvedimento impugnato, con la conseguenza che la confisca disposta nei confronti dei ricorrenti a quel momento aveva già perso efficacia. 3. In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla misura patrimoniale della confisca di cui dichiara l'inefficacia. Conseguentemente deve essere disposta la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto della confisca se non sottoposti ad altro titolo a sequestro o confisca nonché la cancellazione della trascrizione sui beni restituiti. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla misura patrimoniale della confisca di cui dichiara l'inefficacia. Dispone la restituzione agli aventi diritto dei beni oggetto della confisca se non sottoposti ad altro titolo a sequestro o confisca nonché la cancellazion