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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 gennaio 2008

[OSCURATO:PERSONA]103/07 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Funzionari – Rapporto informativo – Valutatore unico – Presupposti – Consultazione del superiore gerarchico diretto precedente – Mancato trasferimento – Motivazione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni» Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I-A-2-317 e II-A-2-1607), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2001 e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa tanto di asserite irregolarità del rapporto informativo contestato, quanto dell’asserito ritardo nella redazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.

Massime

1. Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dal [OSCURATO:PERSONA] (Statuto dei funzionari, art. 43)

2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 gennaio 2008 [OSCURATO:PERSONA]103/07 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo «Impugnazione – Funzionari – Rapporto informativo – Valutatore unico – Presupposti – Consultazione del superiore gerarchico diretto precedente – Mancato trasferimento – Motivazione – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni» Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 dicembre 2006, causa T‑416/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-2-317 e II-A-2-1607), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento del suo rapporto informativo per il periodo tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2001 e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa tanto di asserite irregolarità del rapporto informativo contestato, quanto dell’asserito ritardo nella redazione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. Massime 1. Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dal [OSCURATO:PERSONA] (Statuto dei funzionari, art. 43) 2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris