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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2013

Cassazione n. 39560/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1988 avverso la sentenza emessa in data 7 dicembre 2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona parzialmente riformando la sentenza resa il 9 novembre 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'imputato per i reati di tentata estorsione e di cessione di sostanza stupefacente, rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa.

Si addebita all'imputato di avere ceduto in tempi diversi sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e di avere poi tentato di costringerlo a consegnargli la somma di 20.000 C in adempimento del debito maturato per l'acquisto di cocaina ed ancora di avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione degli articoli 56,63 quarto comma e 629 del codice penale e articolo 16 del codice di procedura penale nonché omessa motivazione sul punto poiché la difesa aveva dedotto con l'atto di appello un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto il reato più grave non era quello di estorsione semplice consumata ma quello di tentata estorsione aggravata dall'uso dell'arma che prevede una pena più elevata nel massimo.

Tale questione era stata sollevata con l'atto di appello ma la corte aveva insistito nell'irrogare la pena di anni cinque di reclusione per il più grave reato di estorsione consumata.

Se fosse stato correttamente individuato come delitto più grave quello di tentata estorsione aggravata, il minimo edittale previsto sarebbe stato pari ad anni due di reclusione.

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

E' vero che il reato più grave sul quale determinare la pena base è quello di tentata estorsione aggravata, in quanto ha un massimo edittale più elevato.

Tuttavia deve ricordarsi che, secondo costante insegnamento di questa Corte di cassazione confortato da una pronunzia delle Sezioni unite (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255347 - 01 ,) in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee, sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. (Sez. 3 - Sentenza n. 18099 del 15/11/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279275 - 01).

Facendo applicazione di questo criterio deve concludersi che, comunque, la pena base da cui partire per il calcolo della continuazione non avrebbe potuto essere inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto di estorsione consumata pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa.

Ed è quanto la corte di appello ha in buona sostanza stabilito, fissando la pena base su cui calcolare gli aumenti in anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa, sicché la censura sollevata dalla difesa risulta inammissibile perché priva di concreto interesse da parte dell'imputato.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 08 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] lier tensore [OSCURATO:PERSONA] • i C) —.e..„0.2 Mari ela Borselli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1988 avverso la sentenza emessa in data 7 dicembre 2017 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona parzialmente riformando la sentenza resa il 9 novembre 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l'imputato per i reati di tentata estorsione e di cessione di sostanza stupefacente, rideterminava la pena inflitta in primo grado in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa. Si addebita all'imputato di avere ceduto in tempi diversi sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e di avere poi tentato di costringerlo a consegnargli la somma di 20.000 C in adempimento del debito maturato per l'acquisto di cocaina ed ancora di avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione degli articoli 56,63 quarto comma e 629 del codice penale e articolo 16 del codice di procedura penale nonché omessa motivazione sul punto poiché la difesa aveva dedotto con l'atto di appello un errore nella determinazione del trattamento sanzionatorio in quanto il reato più grave non era quello di estorsione semplice consumata ma quello di tentata estorsione aggravata dall'uso dell'arma che prevede una pena più elevata nel massimo. Tale questione era stata sollevata con l'atto di appello ma la corte aveva insistito nell'irrogare la pena di anni cinque di reclusione per il più grave reato di estorsione consumata. Se fosse stato correttamente individuato come delitto più grave quello di tentata estorsione aggravata, il minimo edittale previsto sarebbe stato pari ad anni due di reclusione. 3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. E' vero che il reato più grave sul quale determinare la pena base è quello di tentata estorsione aggravata, in quanto ha un massimo edittale più elevato. Tuttavia deve ricordarsi che, secondo costante insegnamento di questa Corte di cassazione confortato da una pronunzia delle Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255347 - 01 ,) in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee, sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite. (Sez. 3 - Sentenza n. 18099 del 15/11/2019 Ud. (dep. 12/06/2020) Rv. 279275 - 01). Facendo applicazione di questo criterio deve concludersi che, comunque, la pena base da cui partire per il calcolo della continuazione non avrebbe potuto essere inferiore al minimo edittale stabilito per il delitto di estorsione consumata pari ad anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa. Ed è quanto la corte di appello ha in buona sostanza stabilito, fissando la pena base su cui calcolare gli aumenti in anni cinque di reclusione ed euro 1200 di multa, sicché la censura sollevata dalla difesa risulta inammissibile perché priva di concreto interesse da parte dell'imputato. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 08 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] lier tensore [OSCURATO:PERSONA] • i C) —.e..„0.2 Mari ela Borselli
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