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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38442/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 1.1 vizi della motivazione per non essere stato riconosciuto il falso grossolano (per essere i prodotti privi di talloncini, di scarsa qualità e con palesi anomalie); 1.2 erronea applicazione della legge per non essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. stato assorbito nel reato di cui all'art. 474 cod. pen.; 1.3 mancanza di motivazione sugli aumenti operati a titolo di continuazione; 1.4 vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al discostamento dal minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 I primi due motivi del ricorso, afferenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati contestati, sono privi di specificità.

La Corte territoriale, nel respingere i motivi d'appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato erano contraffatti (v. sent. f. 3) e si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Si è anche chiarito (Sez.

U, n. 23427 del 9/5/2001, P.M. in proc.

Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 4/3/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

Correttamente l'imputato è stato, quindi, riconosciuto responsabile di entrambi i reati contestati.

Pertanto, non essendo evidenzia bile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure del ricorrente, incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, non sono consentite. 2.2 Nemmeno le censure sul trattamento sanzionatorio colgono nel segno.

Nel negare le attenuanti generiche in difetto di elementi positivamente valorizzabili, il Collegio del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato.

La pena è stata ritenuta "adeguata ai fatti e alla personalità dell'imputato": in tal modo la Corte territoriale ha motivato sulla congruità della pena sia riguardo alla pena base che agli aumenti operati a titolo di continuazione.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi: 1.1 vizi della motivazione per non essere stato riconosciuto il falso grossolano (per essere i prodotti privi di talloncini, di scarsa qualità e con palesi anomalie); 1.2 erronea applicazione della legge per non essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. stato assorbito nel reato di cui all'art. 474 cod. pen.; 1.3 mancanza di motivazione sugli aumenti operati a titolo di continuazione; 1.4 vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al discostamento dal minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 I primi due motivi del ricorso, afferenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati contestati, sono privi di specificità. La Corte territoriale, nel respingere i motivi d'appello, ha chiarito, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile, le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato erano contraffatti (v. sent. f. 3) e si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento della Corte di legittimità (vedi Sez. 5, n. 5260 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. U, n. 23427 del 9/5/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 4/3/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Correttamente l'imputato è stato, quindi, riconosciuto responsabile di entrambi i reati contestati. Pertanto, non essendo evidenzia bile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all'affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra, le censure del ricorrente, incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, non sono consentite. 2.2 Nemmeno le censure sul trattamento sanzionatorio colgono nel segno. Nel negare le attenuanti generiche in difetto di elementi positivamente valorizzabili, il Collegio del merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. La pena è stata ritenuta "adeguata ai fatti e alla personalità dell'imputato": in tal modo la Corte territoriale ha motivato sulla congruità della pena sia riguardo alla pena base che agli aumenti operati a titolo di continuazione. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 202
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