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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20266/2026

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azione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoVincenzo Augusto, domiciliazione telematica legale-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex leggen. 3 del 2012 n. 4204/20 R.G.

V.G.

Tribunale di Bari,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1014/2024 depositatail 16/07/2024.Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLa società [OSCURATO:SOCIETA]. agiva contro i signori [OSCURATO:PERSONA] edichiarare simulato, nullo o inefficace ex art 2901 c.c. il conferimento diun bene immobile disposto dal primo convenuto debitore, nella società,seconda convenuta, costituita con la moglie [OSCURATO:PERSONA];allegava che:- in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eracreditrice di Antro di 855.883,64 euro, oltre accessori, in forza didecreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo il 24giugno 2013;- il debitore, il 6 giugno 2006, si era costituito fideiussore, sinoall’importo di 1.600.000,00 euro, del Consorzio S.I.G.I. soc.consortile a r.l.;- il 7 febbraio 2011, Antro, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] delleRose s.r.l., conferiva, a copertura della quota sottoscritta, pari al90% del capitale sociale, dell’ammontare di 27.000,00 euro, unimmobile di proprietà del valore di 450.000,00 euro, costituito daun fabbricato da cielo a terra sito in Bari;- [OSCURATO:PERSONA], moglie di Antro, socio di minoranza e amministratoreunico della società neocostituita, aveva anche ricoperto la caricadi consigliere del Consorzio S.I.G.I., società come detto garantitadal conferente;- con il conferimento impugnato il convenuto aveva di fatto eliso lagaranzia patrimoniale concessa, avendo disposto di un bene dirilevante valore, posto che gli altri beni in proprietà dei garantierano ipotecati, come indicato in sede monitoria;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026si costituiva la Procedura di Liquidazione del Patrimonio di ErasmoAntro, ex legge n. 3 del 2012;il Tribunale di Bari rigettava le domande, con pronuncia confermatadalla Corte d’Appello di Bari secondo cui, in particolare:- era infondata l’eccezione di tardività dell’intervento dellaProcedura di sovraindebitamento, poiché effettuato prima dellaprecisazione delle conclusioni in prime cure;- come osservato dal primo giudice, era «irrilevante l’evidenziataassunta sproporzione tra l’assunto valore del bene e il valore delcapitale sottoscritto, tenuto conto che lo squilibrio economicooriginario delle prestazioni delle parti non [poteva] comportare lanullità del contratto per mancanza di causa, per…il principiodell'autonomia negoziale, [operante] anche con riferimento alladeterminazione delle prestazioni corrispettive»;- il conferimento era effettivamente avvenuto a prescindere dallasproporzione, sicché non poteva dirsi esservi stata simulazione;- il Tribunale aveva «giustamente valorizzato la circostanza,pacifica, che l’eccedenza del valore del bene conferito rispetto aquello della quota sottoscritta [era] stata destinata a riservastraordinaria, ad ulteriore conferma del carattere reale, e nonsimulato, del conferimento di capitale, senza che [potesserilevare] - in senso contrario - l’eventualità che la riserva[potesse essere] svincolata, trattandosi di situazione meramenteipotetica e successiva al negozio impugnato…non verificata[si]»;- AMCO non aveva contestato «che i beni rimasti in proprietà deldisponente fossero realmente tali alla data dell’atto impugnato»,né allegato «elementi probatori idonei a confutare che già il lorovalore catastale superasse (da solo) il valore del credito per cui labanca [agiva] in revocatoria»;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026- l’evidenziato sequestro penale era stato disposto solo mesi dopoil conferimento;- gli oneri ipotecari erano stati accesi successivamente all’attoimpugnato;- il debito doveva dirsi sorto al tempo della costituzione di quelloprincipale – ovvero, in assenza di altre prove inerenti al saldopassivo di conto corrente, il momento di ottenimento del decretoingiuntivo – e non di quello fideiussorio, sicché avrebbe dovutoprovarsi la conoscenza della dolosa preordinazione in capo alterzo [OSCURATO:PERSONA], come non era accaduto non potendo evincersi dalmero rapporto di coniugio, peraltro all’epoca in crisi comedimostrato dalla separazione chiesta cinque mesi dopo lacostituzione della società, a luglio 2011, e non ricoprendo più, lamoglie, cariche sociali sin dal 2003;- restavano assorbite le eccezioni di carenza di legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] e nullità della fideiussione per violazione dellanormativa antitrust;avverso la pronunzia della corte di merito la società AMCO AssetManagement Company, s.p.a. propone ora ricorso per cassazione,articolando otto complessi motivi;resistono con controricorso l’Antro, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Roses.r.l;la Procedura di Liquidazione del Patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto attività difensiva.Rilevato checon il primo motivo, articolato in plurime censure, la ricorrentedenunzia la violazione e falsa applicazione:- dell’art. 268, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato mancando di considerare che l’intervento della ProceduraNumero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026di sovraindebitamento era avvenuto tardivamente dopo lafissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni;- dell’art. 2903, cod. civ., perché la Corte di appello avrebbe erratomancando di considerare che l’azione revocatoria era prescritta almomento dell’intervento della Procedura di sovraindebitamento;- dell’art. 105, cod. proc. civ., poiché il bene oggetto delconferimento impugnato non era ricompreso tra quelli oggettodella Procedura di sovraindebitamento;con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione:- degli artt. 1325, 1418, 2740, 2430, 2697, cod. civ., poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare chel’atto di conferimento era fraudolento e nullo per violazione dellanorma imperativa afferente alla responsabilità patrimoniale, e, inaltra chiave, per mancanza di causa stante il valore irrisorio dellaquota a fronte di quello, parimenti pacifico, del cespite;- degli artt. 1414, 2697, 2430, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato sia mancando di considerare l’evidente distrazionedei beni operata dissimulando il conferimento, sia non dandoalcun peso alla volontarietà della riserva societaria facoltativa,svincolabile a differenza di quella legale;- degli artt. 2901, 2430, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che ai fini pauliani erasufficiente che l’atto, come nel caso per quanto esposto, fossepotenzialmente idoneo a rendere più difficile la realizzazione delcredito;- dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe omesso di esaminare effettivamente il profilo dellariserva facoltativa omettendo ogni compiuta motivazione sulpunto;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026con il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2901, 2808, 2818, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato motivando solo tautologicamente sulla presenza di beni dal valoreanche catastale superiore al credito tutelato, tenuto conto che poco dopol’atto era intervenuto un sequestro penale e, comunque, che sulpatrimonio immobiliare erano state accese plurime ipoteche coeve;con il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2740, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando di considerare che l’anteriorità o posteriorità del credito andavariferita alla costituzione della fideiussione e non del debito principale,sicché non rilevava la prova della conoscenza, da parte del terzo, delladolosa preordinazione, ma solo la consapevolezza di arrecare pregiudizioai creditori;con il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1936, 2901, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato, per le stesse ragioni di cui alla precedente censura, violando anchele suddette ulteriori norme;con il sesto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, perle stesse ragioni di cui alla quinta censura, violando anche le suddetteulteriori norme;con il settimo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli art. 2901, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe in ognicaso errato mancando di affermare la consapevolezza, da parte del terzo,della dolosa preordinazione inerente all’atto di conferimento, all’evidenzadesumibile dalla successione temporale degli eventi, dal fatto che ildebitore era amministratore della società debitrice principale, dal fatto chela moglie era amministratrice della società conferitaria, dal fatto che iconiugi avevano continuato lavorare nella stessa società anche dopo laseparazione;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026con l’ottavo motivo denunzia l’errore conseguenziale della Corte diappello in punto di liquidazione delle spese processuali e pronuncia suglioneri accessori.Considerato cheil primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;l’art.268, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, stabiliva chel’intervento in giudizio poteva avvenire fino alla precisazione delleconclusioni e non fino alla fissazione della relativa udienza da parte delgiudice;tale norma è quella applicabile in ragione della disposizionetransitoria di cui all’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, comemodificato dalla legge n. 197 del 2022, posto che il procedimento, riferitoal suo complesso e nell’ipotesi al primo grado, è stato antecedente al 28febbraio 2023;la questione della prescrizione, involgente anche apprezzamentifattuali, risulta nuova, e pertanto inammissibile, posto che non si dimostrase, quando e come sollevata e coltivata nelle fasi di merito;parimenti nuovo risulta in tema della ricomprensione o meno deicespiti conferiti nel patrimonio oggetto del procedimento disovraindebitamento;il secondo e terzo motivo, da scrutinare congiuntamente perconnessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguitoindicati;il negozio impugnato non può dirsi simulato stante l’accertamento infatto, neppure contestato come tale, dell’effettivo conferimento, che, anzi,proprio perché sproporzionato rispetto al valore della quota, si assume siastato lesivo della garanzia patrimoniale;per le stesse ragioni non può discorrersi di nullità per difetto dicausa, al di là della preclusione, in punto di omesso esame, derivantedalla doppia decisione conforme dei giudizi di merito, atteso, al riguardo,Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026che l’affermazione della difesa ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stataun’identità di percorso logico e giuridico tra le decisioni di primo e secondogrado, è per un verso irrilevante essendo necessaria normativamente unasovrapponibilità di ragioni fattuali, per l’altro comunque insufficiente nonessendo stata dimostrata quest’ultima (cfr. Cass., 28/02/2023, n. 5947,Cass., 22/12/2016, n. 26774);fondato è invece il profilo di violazione dell’art. 2901, cod. civ., intermini di corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecienormativa, atteso che all’esperibilità dell’azione pauliana è sufficiente chel’atto dispositivo renda più difficile il recupero del credito (cfr., parte qua,Cass., 25/05/2017, n. 13172, Cass., 07/02/2024, n. 3462, Cass., Sez.

U.,27/01/2025, n. 1898), come quando si trasferiscano immobili a fronte diuna quota capitale destinata a riserva straordinaria svincolabile che cometale, secondo quanto ammette anche la difesa dei controricorrenti, è“asset dinamico” (pag. 5 del controricorso) e, dunque, non vincolato alvalore alla data di costituzione peraltro e, comunque, rappresentativo dipoco più di 1/20 di quello pacificamente attribuito ai cespiti;ciò posto, il fatto che, al di là del sequestro penale, le ipoteche,constatate dalla stessa Corte territoriale, fossero state costituitesuccessivamente all’atto – così come il fatto, parimenti pacifico, secondocui la realizzazione del patrimonio dei beni compresi nella procedura disovraindebitamento, costituita in lite, fosse solo in parte sebbene «larga»(pag. 10 del controricorso) idonea a coprire i debiti – conferma lasussistenza un concorso di creditori coerente con il rilievo sussuntivo dellamaggior difficoltà di tutela del credito sotteso all’azione revocatoria,inoltre definitivamente accertato giudizialmente;il quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente perconnessione, sono p.q.r. fondati sono fondati e vanno accolti nei termini diseguito indicati;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026il tempo d’insorgenza del credito è, all’evidenza, riguardo alfideiussore, la costituzione della fideiussione, sicché non era necessarioapprezzare la sussistenza o meno della prova inerente allaconsapevolezza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione;il settimo e l’ottavo motivo rimangono logicamente assorbiti;le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sestomotivo di ricorso nei termini di cui in motivazione: dichiara assorbiti ilsettimo e l’ottavo motivo; rigetta il primo motivo.

Cassa in relazione ladecisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoVincenzo Augusto, domiciliazione telematica legale-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Procedura di Liquidazione del Patrimonio ex leggen. 3 del 2012 n. 4204/20 R.G. V.G. Tribunale di Bari,-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1014/2024 depositatail 16/07/2024.Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheLa società [OSCURATO:SOCIETA]. agiva contro i signori [OSCURATO:PERSONA] edichiarare simulato, nullo o inefficace ex art 2901 c.c. il conferimento diun bene immobile disposto dal primo convenuto debitore, nella società,seconda convenuta, costituita con la moglie [OSCURATO:PERSONA];allegava che:- in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eracreditrice di Antro di 855.883,64 euro, oltre accessori, in forza didecreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo il 24giugno 2013;- il debitore, il 6 giugno 2006, si era costituito fideiussore, sinoall’importo di 1.600.000,00 euro, del Consorzio S.I.G.I. soc.consortile a r.l.;- il 7 febbraio 2011, Antro, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] delleRose s.r.l., conferiva, a copertura della quota sottoscritta, pari al90% del capitale sociale, dell’ammontare di 27.000,00 euro, unimmobile di proprietà del valore di 450.000,00 euro, costituito daun fabbricato da cielo a terra sito in Bari;- [OSCURATO:PERSONA], moglie di Antro, socio di minoranza e amministratoreunico della società neocostituita, aveva anche ricoperto la caricadi consigliere del Consorzio S.I.G.I., società come detto garantitadal conferente;- con il conferimento impugnato il convenuto aveva di fatto eliso lagaranzia patrimoniale concessa, avendo disposto di un bene dirilevante valore, posto che gli altri beni in proprietà dei garantierano ipotecati, come indicato in sede monitoria;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026si costituiva la Procedura di Liquidazione del Patrimonio di ErasmoAntro, ex legge n. 3 del 2012;il Tribunale di Bari rigettava le domande, con pronuncia confermatadalla Corte d’Appello di Bari secondo cui, in particolare:- era infondata l’eccezione di tardività dell’intervento dellaProcedura di sovraindebitamento, poiché effettuato prima dellaprecisazione delle conclusioni in prime cure;- come osservato dal primo giudice, era «irrilevante l’evidenziataassunta sproporzione tra l’assunto valore del bene e il valore delcapitale sottoscritto, tenuto conto che lo squilibrio economicooriginario delle prestazioni delle parti non [poteva] comportare lanullità del contratto per mancanza di causa, per…il principiodell'autonomia negoziale, [operante] anche con riferimento alladeterminazione delle prestazioni corrispettive»;- il conferimento era effettivamente avvenuto a prescindere dallasproporzione, sicché non poteva dirsi esservi stata simulazione;- il Tribunale aveva «giustamente valorizzato la circostanza,pacifica, che l’eccedenza del valore del bene conferito rispetto aquello della quota sottoscritta [era] stata destinata a riservastraordinaria, ad ulteriore conferma del carattere reale, e nonsimulato, del conferimento di capitale, senza che [potesserilevare] - in senso contrario - l’eventualità che la riserva[potesse essere] svincolata, trattandosi di situazione meramenteipotetica e successiva al negozio impugnato…non verificata[si]»;- AMCO non aveva contestato «che i beni rimasti in proprietà deldisponente fossero realmente tali alla data dell’atto impugnato»,né allegato «elementi probatori idonei a confutare che già il lorovalore catastale superasse (da solo) il valore del credito per cui labanca [agiva] in revocatoria»;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026- l’evidenziato sequestro penale era stato disposto solo mesi dopoil conferimento;- gli oneri ipotecari erano stati accesi successivamente all’attoimpugnato;- il debito doveva dirsi sorto al tempo della costituzione di quelloprincipale – ovvero, in assenza di altre prove inerenti al saldopassivo di conto corrente, il momento di ottenimento del decretoingiuntivo – e non di quello fideiussorio, sicché avrebbe dovutoprovarsi la conoscenza della dolosa preordinazione in capo alterzo [OSCURATO:PERSONA], come non era accaduto non potendo evincersi dalmero rapporto di coniugio, peraltro all’epoca in crisi comedimostrato dalla separazione chiesta cinque mesi dopo lacostituzione della società, a luglio 2011, e non ricoprendo più, lamoglie, cariche sociali sin dal 2003;- restavano assorbite le eccezioni di carenza di legittimazionepassiva di [OSCURATO:PERSONA] e nullità della fideiussione per violazione dellanormativa antitrust;avverso la pronunzia della corte di merito la società AMCO AssetManagement Company, s.p.a. propone ora ricorso per cassazione,articolando otto complessi motivi;resistono con controricorso l’Antro, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] delle Roses.r.l;la Procedura di Liquidazione del Patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto attività difensiva.Rilevato checon il primo motivo, articolato in plurime censure, la ricorrentedenunzia la violazione e falsa applicazione:- dell’art. 268, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato mancando di considerare che l’intervento della ProceduraNumero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026di sovraindebitamento era avvenuto tardivamente dopo lafissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni;- dell’art. 2903, cod. civ., perché la Corte di appello avrebbe erratomancando di considerare che l’azione revocatoria era prescritta almomento dell’intervento della Procedura di sovraindebitamento;- dell’art. 105, cod. proc. civ., poiché il bene oggetto delconferimento impugnato non era ricompreso tra quelli oggettodella Procedura di sovraindebitamento;con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione:- degli artt. 1325, 1418, 2740, 2430, 2697, cod. civ., poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare chel’atto di conferimento era fraudolento e nullo per violazione dellanorma imperativa afferente alla responsabilità patrimoniale, e, inaltra chiave, per mancanza di causa stante il valore irrisorio dellaquota a fronte di quello, parimenti pacifico, del cespite;- degli artt. 1414, 2697, 2430, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato sia mancando di considerare l’evidente distrazionedei beni operata dissimulando il conferimento, sia non dandoalcun peso alla volontarietà della riserva societaria facoltativa,svincolabile a differenza di quella legale;- degli artt. 2901, 2430, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che ai fini pauliani erasufficiente che l’atto, come nel caso per quanto esposto, fossepotenzialmente idoneo a rendere più difficile la realizzazione delcredito;- dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe omesso di esaminare effettivamente il profilo dellariserva facoltativa omettendo ogni compiuta motivazione sulpunto;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026con il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2901, 2808, 2818, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato motivando solo tautologicamente sulla presenza di beni dal valoreanche catastale superiore al credito tutelato, tenuto conto che poco dopol’atto era intervenuto un sequestro penale e, comunque, che sulpatrimonio immobiliare erano state accese plurime ipoteche coeve;con il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2740, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erratomancando di considerare che l’anteriorità o posteriorità del credito andavariferita alla costituzione della fideiussione e non del debito principale,sicché non rilevava la prova della conoscenza, da parte del terzo, delladolosa preordinazione, ma solo la consapevolezza di arrecare pregiudizioai creditori;con il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 1936, 2901, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeerrato, per le stesse ragioni di cui alla precedente censura, violando anchele suddette ulteriori norme;con il sesto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 2901, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato, perle stesse ragioni di cui alla quinta censura, violando anche le suddetteulteriori norme;con il settimo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli art. 2901, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe in ognicaso errato mancando di affermare la consapevolezza, da parte del terzo,della dolosa preordinazione inerente all’atto di conferimento, all’evidenzadesumibile dalla successione temporale degli eventi, dal fatto che ildebitore era amministratore della società debitrice principale, dal fatto chela moglie era amministratrice della società conferitaria, dal fatto che iconiugi avevano continuato lavorare nella stessa società anche dopo laseparazione;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026con l’ottavo motivo denunzia l’errore conseguenziale della Corte diappello in punto di liquidazione delle spese processuali e pronuncia suglioneri accessori.Considerato cheil primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;l’art.268, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, stabiliva chel’intervento in giudizio poteva avvenire fino alla precisazione delleconclusioni e non fino alla fissazione della relativa udienza da parte delgiudice;tale norma è quella applicabile in ragione della disposizionetransitoria di cui all’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, comemodificato dalla legge n. 197 del 2022, posto che il procedimento, riferitoal suo complesso e nell’ipotesi al primo grado, è stato antecedente al 28febbraio 2023;la questione della prescrizione, involgente anche apprezzamentifattuali, risulta nuova, e pertanto inammissibile, posto che non si dimostrase, quando e come sollevata e coltivata nelle fasi di merito;parimenti nuovo risulta in tema della ricomprensione o meno deicespiti conferiti nel patrimonio oggetto del procedimento disovraindebitamento;il secondo e terzo motivo, da scrutinare congiuntamente perconnessione, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguitoindicati;il negozio impugnato non può dirsi simulato stante l’accertamento infatto, neppure contestato come tale, dell’effettivo conferimento, che, anzi,proprio perché sproporzionato rispetto al valore della quota, si assume siastato lesivo della garanzia patrimoniale;per le stesse ragioni non può discorrersi di nullità per difetto dicausa, al di là della preclusione, in punto di omesso esame, derivantedalla doppia decisione conforme dei giudizi di merito, atteso, al riguardo,Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026che l’affermazione della difesa ricorrente, secondo cui non vi sarebbe stataun’identità di percorso logico e giuridico tra le decisioni di primo e secondogrado, è per un verso irrilevante essendo necessaria normativamente unasovrapponibilità di ragioni fattuali, per l’altro comunque insufficiente nonessendo stata dimostrata quest’ultima (cfr. Cass., 28/02/2023, n. 5947,Cass., 22/12/2016, n. 26774);fondato è invece il profilo di violazione dell’art. 2901, cod. civ., intermini di corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecienormativa, atteso che all’esperibilità dell’azione pauliana è sufficiente chel’atto dispositivo renda più difficile il recupero del credito (cfr., parte qua,Cass., 25/05/2017, n. 13172, Cass., 07/02/2024, n. 3462, Cass., Sez. U.,27/01/2025, n. 1898), come quando si trasferiscano immobili a fronte diuna quota capitale destinata a riserva straordinaria svincolabile che cometale, secondo quanto ammette anche la difesa dei controricorrenti, è“asset dinamico” (pag. 5 del controricorso) e, dunque, non vincolato alvalore alla data di costituzione peraltro e, comunque, rappresentativo dipoco più di 1/20 di quello pacificamente attribuito ai cespiti;ciò posto, il fatto che, al di là del sequestro penale, le ipoteche,constatate dalla stessa Corte territoriale, fossero state costituitesuccessivamente all’atto – così come il fatto, parimenti pacifico, secondocui la realizzazione del patrimonio dei beni compresi nella procedura disovraindebitamento, costituita in lite, fosse solo in parte sebbene «larga»(pag. 10 del controricorso) idonea a coprire i debiti – conferma lasussistenza un concorso di creditori coerente con il rilievo sussuntivo dellamaggior difficoltà di tutela del credito sotteso all’azione revocatoria,inoltre definitivamente accertato giudizialmente;il quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente perconnessione, sono p.q.r. fondati sono fondati e vanno accolti nei termini diseguito indicati;Numero registro generale 23814/2024Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 20266/2026Data pubblicazione 16/06/2026il tempo d’insorgenza del credito è, all’evidenza, riguardo alfideiussore, la costituzione della fideiussione, sicché non era necessarioapprezzare la sussistenza o meno della prova inerente allaconsapevolezza, da parte del terzo, della dolosa preordinazione;il settimo e l’ottavo motivo rimangono logicamente assorbiti;le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sestomotivo di ricorso nei termini di cui in motivazione: dichiara assorbiti ilsettimo e l’ottavo motivo; rigetta il primo motivo. Cassa in relazione ladecisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20266/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris