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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01762/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 19 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], già ammesso alla semilibertà presso la Casa circondariale di Spoleto, in esecuzione della pena di 3anni, 9mesi e 15 giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 maggio 2021 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

2. Con sentenza in data 17 novembre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale territoriale, annullò il predetto provvedimento, rilevando la manifesta illogicità della relativa motivazione.

3. Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pronunciandosi in sede di rinvio,ha rigettato la richiesta di affidamento in prova, ritenendo che non fossero stati acquisiti concreti elementi per affermare il definitivo abbandono delle logiche che lo a vevano determina t o al le pregresse scelte devianti, anche tenuto conto delle negative segnalazioni dei Servizi sociali in ordine ai ripetuti tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare autonomamente la propria attività nel corso dellaesecuzione della pena e de lla sua difficoltà a conforma rsi alle prescrizioni impostegli.

4. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per mezzo del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo tre distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazioneavuto riguardo alla relazione del Gruppo trattamentale redatta all’attodella concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorsocensura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione all ’ o messa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianzadegli esiti delle dichiarazioni d i [OSCURATO:PERSONA] successive alla concess ione del la semilibertà e all ’ omesso esame della memoria difensiva del 13febbraio 2025.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso esame dei carichi pendenti riguardanti [OSCURATO:PERSONA] rilevante ai fini del giudizio prognostico concernente la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.

5. In data 15 ottobre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso.

6. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, in data 2 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato per fine pena, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria acquisito agli atti.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibileper sopravvenuta carenza di interesse.

Per tale ragione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 -01; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 -01; Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri,Rv. 228168 - 01 ; nella giurisprudenza più recente v., tra le altre, Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01 ; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi,Rv. 281785 - 01 ).

La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in data 5 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva concesso a [OSCURATO:PERSONA], già ammesso alla semilibertà presso la Casa circondariale di Spoleto, in esecuzione della pena di 3anni, 9mesi e 15 giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 maggio 2021 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. 2. Con sentenza in data 17 novembre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale territoriale, annullò il predetto provvedimento, rilevando la manifesta illogicità della relativa motivazione. 3. Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, pronunciandosi in sede di rinvio,ha rigettato la richiesta di affidamento in prova, ritenendo che non fossero stati acquisiti concreti elementi per affermare il definitivo abbandono delle logiche che lo a vevano determina t o al le pregresse scelte devianti, anche tenuto conto delle negative segnalazioni dei Servizi sociali in ordine ai ripetuti tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare autonomamente la propria attività nel corso dellaesecuzione della pena e de lla sua difficoltà a conforma rsi alle prescrizioni impostegli. 4. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di rinvio per mezzo del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo tre distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazioneavuto riguardo alla relazione del Gruppo trattamentale redatta all’attodella concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorsocensura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione all ’ o messa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianzadegli esiti delle dichiarazioni d i [OSCURATO:PERSONA] successive alla concess ione del la semilibertà e all ’ omesso esame della memoria difensiva del 13febbraio 2025. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’omesso esame dei carichi pendenti riguardanti [OSCURATO:PERSONA] rilevante ai fini del giudizio prognostico concernente la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale. 5. In data 15 ottobre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. 6. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nelle more del presente giudizio, in data 2 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] è stato scarcerato per fine pena, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria acquisito agli atti. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibileper sopravvenuta carenza di interesse. Per tale ragione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso che il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 -01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166 -01; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri,Rv. 228168 - 01 ; nella giurisprudenza più recente v., tra le altre, Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01 ; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi,Rv. 281785 - 01 ). La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in data 5 n
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