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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 27781/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26836/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n.2239/14/24 depositata il 07/08/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2239 / 14 / 24 del 07 /0 8 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Euroelast) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) avverso la sentenza n. 92/01/23della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i l ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2016. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e del conseguente recupero di costi indebitamente dedotti ed IVA indebitamente detratta. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26836/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n.2239/14/24 depositata il 07/08/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2239 / 14 / 24 del 07 /0 8 / 2024 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Euroelast) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE ) avverso la sentenza n. 92/01/23della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i l ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativeagli anni d’imposta 2016. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa , l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di Euroelast, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e del conseguente recupero di costi indebitamente dedotti ed IVA indebitamente detratta. 2.Euroelast impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025. 2.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente proce
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