Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 33725/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15017-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N.15017/2017 Cron.

Rep.

Ud.27/09/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 10/05/2017 R.G.N. 864/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto depositato il 10.5.2017, la Corte d'appello di Perugia ha confermato analogo provvedimento con cui il Tribunale di Perugia aveva omologato il concordato preventivo proposto da F.lli Palomba di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la Corte, in particolare, nel rigettare le doglianze dell'INPS concernenti la parziale falcidia delle sue pretese, concernenti crediti per contributi previdenziali non pagati, ha ritenuto che l'omologazione del concordato non dovesse sottostare alla previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 4 agosto 2009, trattandosi di normativa di natura secondaria che non potrebbe compromettere l'ampiezza della cognizione giudiziale nelle procedure concorsuali,senza con ciò stesso violare le norme primarie sovraordinate in materia; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura; F.LLI Palomba di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso; in vista della adunanza camerale, l’INPS ha depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa adesione della controricorrente e richiesta di compensazione delle spese del giudizio, a fronte dell’integrale pagamento del dovuto; il Collegio ha riservato nel termine di 60 gg. il deposito delle motivazioni della presente ordinanza; CONSIDERATO che: Con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,166,180 e 182-ter, per avere la Corte di merito ritenuto che nel caso di specie, in cui il concordato preventivo non si era accompagnato ad alcuna transazione previdenziale, non si dovesse nemmeno valutare la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2009, né di alcun altro criterio di valutazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbero in specie i principi dettati da CGUE, 7.4.2016, C-546/14, di talché quanto meno si sarebbe dovuto accertare che il credito non avrebbe potuto ricevere trattamento migliore in sede di fallimento; con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo compendio normativo di cui al primo motivo per non avere la Corte territoriale ritenuto la natura di norma di interpretazione autentica della L. Fall., art. 182-ter, che -nel testo introdotto dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81 - stabilisce che il concordato preventivo concernente crediti per contributi previdenziali può avvenire solo nella forma della transazione previdenziale; viene in rilievo la esplicita rinuncia al ricorso per cassazione a cui ha manifestato formale adesione la controricorrente; come statuito da questa Corte di cassazione, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte -ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez.

U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); pertanto, ricorrendone i presupposti, il giudizio va dichiarato estinto;le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, come da richiesta delle parti; non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15017-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Liquidatori pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N.15017/2017 Cron. Rep. Ud.27/09/2023 CC domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 10/05/2017 R.G.N. 864/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con decreto depositato il 10.5.2017, la Corte d'appello di Perugia ha confermato analogo provvedimento con cui il Tribunale di Perugia aveva omologato il concordato preventivo proposto da F.lli Palomba di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; la Corte, in particolare, nel rigettare le doglianze dell'INPS concernenti la parziale falcidia delle sue pretese, concernenti crediti per contributi previdenziali non pagati, ha ritenuto che l'omologazione del concordato non dovesse sottostare alla previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 4 agosto 2009, trattandosi di normativa di natura secondaria che non potrebbe compromettere l'ampiezza della cognizione giudiziale nelle procedure concorsuali,senza con ciò stesso violare le norme primarie sovraordinate in materia; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo due motivi di censura; F.LLI Palomba di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso; in vista della adunanza camerale, l’INPS ha depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa adesione della controricorrente e richiesta di compensazione delle spese del giudizio, a fronte dell’integrale pagamento del dovuto; il Collegio ha riservato nel termine di 60 gg. il deposito delle motivazioni della presente ordinanza; CONSIDERATO che: Con il primo motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,166,180 e 182-ter, per avere la Corte di merito ritenuto che nel caso di specie, in cui il concordato preventivo non si era accompagnato ad alcuna transazione previdenziale, non si dovesse nemmeno valutare la sussistenza dei requisiti di cui al D.M. 4 agosto 2009, né di alcun altro criterio di valutazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, soccorrerebbero in specie i principi dettati da CGUE, 7.4.2016, C-546/14, di talché quanto meno si sarebbe dovuto accertare che il credito non avrebbe potuto ricevere trattamento migliore in sede di fallimento; con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione del medesimo compendio normativo di cui al primo motivo per non avere la Corte territoriale ritenuto la natura di norma di interpretazione autentica della L. Fall., art. 182-ter, che -nel testo introdotto dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81 - stabilisce che il concordato preventivo concernente crediti per contributi previdenziali può avvenire solo nella forma della transazione previdenziale; viene in rilievo la esplicita rinuncia al ricorso per cassazione a cui ha manifestato formale adesione la controricorrente; come statuito da questa Corte di cassazione, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte -ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); pertanto, ricorrendone i presupposti, il giudizio va dichiarato estinto;le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, come da richiesta delle parti; non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e comp
Decreto Cassazione n. 33725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris