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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 34369/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27137/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- TIBI 15 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 2133/2018 depositata i l 16/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: CTR), con la sentenza n. 2133/2018 depositata in data 16/07/2018, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER), che l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 426/2009, con la quale la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 15 s.r.l. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente), contro la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute in relazione all’anno d’imposta 2002.

2. Nel caso di specie la contribuente assumeva di aver appreso dell’esistenza della cartella in occasione di una procedura esecutiva promossa da Equitalia, con atto di pignoramento notificato nel 2008.

2.1. La CTR ha ritenuto fondate le censure svolte dalla contribuente in relazione alla ritualità della notifica della cartella di pagamento.

Quest’ultima, secondo quanto risultava dalla copia della ricevuta di ritorno prodotta in giudizio, risultava, infatti, essere stata consegnata a persona addetta alla ricezione atti rinvenuta dal portalettere al domicilio fiscale del destinatario.

Ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, tuttavia, nell’ipotesi in cui la spedizione del plico raccomandato non avvenga a mani del destinatario il portalettere deve inviare a quest’ultimo un avviso a mezzo lettera raccomandata, con cui comunica l’avvenuta consegna.

Il mancato invio di tale comunicazione raccomandata non comporta la nullità della notificazione, bensì la sua inesistenza.

Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame, deve considerarsi inesistente.

3. Contro la sentenza della CTR l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

4. La contribuente si è costituita con controricorso.

5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

Considerato che:

1. In via preliminare occorre disporre, a carico della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, appellante incidentale nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, non risultando notificato nei suoi confronti il ricorso in cassazione.

2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo fissa ndo alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle Entrate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27137/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- TIBI 15 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso la SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 2133/2018 depositata i l 16/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: CTR), con la sentenza n. 2133/2018 depositata in data 16/07/2018, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER), che l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 426/2009, con la quale la Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 15 s.r.l. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente), contro la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute in relazione all’anno d’imposta 2002. 2. Nel caso di specie la contribuente assumeva di aver appreso dell’esistenza della cartella in occasione di una procedura esecutiva promossa da Equitalia, con atto di pignoramento notificato nel 2008. 2.1. La CTR ha ritenuto fondate le censure svolte dalla contribuente in relazione alla ritualità della notifica della cartella di pagamento. Quest’ultima, secondo quanto risultava dalla copia della ricevuta di ritorno prodotta in giudizio, risultava, infatti, essere stata consegnata a persona addetta alla ricezione atti rinvenuta dal portalettere al domicilio fiscale del destinatario. Ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, tuttavia, nell’ipotesi in cui la spedizione del plico raccomandato non avvenga a mani del destinatario il portalettere deve inviare a quest’ultimo un avviso a mezzo lettera raccomandata, con cui comunica l’avvenuta consegna. Il mancato invio di tale comunicazione raccomandata non comporta la nullità della notificazione, bensì la sua inesistenza. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame, deve considerarsi inesistente. 3. Contro la sentenza della CTR l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 4. La contribuente si è costituita con controricorso. 5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1. In via preliminare occorre disporre, a carico della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, appellante incidentale nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, non risultando notificato nei suoi confronti il ricorso in cassazione. 2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo fissa ndo alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle Entrate.
Sentenza Cassazione n. 34369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris