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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17920/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è volto sollecitare una non consentita rilettura di frammenti del materiale probatorio e, in ogni caso, é meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; ii) il secondo motivo è generico ed omette l dovaaa confronto critico con la sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ho adeguatamente argomentato in merito al diniego di tutte le circostanze attenuanti richieste dal ricorrente; iii) il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire che il giudice di merito, nei calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascune. ,dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata cAulio individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. ( , n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarrlent ,,':-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dee ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è volto sollecitare una non consentita rilettura di frammenti del materiale probatorio e, in ogni caso, é meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla qualificazione giuridica della condotta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale; ii) il secondo motivo è generico ed omette l dovaaa confronto critico con la sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, ho adeguatamente argomentato in merito al diniego di tutte le circostanze attenuanti richieste dal ricorrente; iii) il terzo motivo è manifestamente infondato, dovendosi, al riguardo, ribadire che il giudice di merito, nei calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascune. ,dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata cAulio individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. ( , n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); ritenuto che all'inamnnissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarrlent ,,':-delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dee ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris